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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 02688/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A RIPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronunzia di primo grado, che aveva condannato gli imputati alla pena di giustizia per il delitto di lesioni aggravate dall'uso di oggetti atti ad offendere e minacce gravi. 1.Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore, lamentando, col primo motivo, violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp; sul punto la difesa ha sostenuto che il fatto sarebbe occasionale in quanto dovuto ad un incontro fortuito tra gli imputati ed il gruppo delle persone aggredite; per altro verso le lesioni subite dalle persone offese erano di lieve entità.

2. Col secondo motivo si lamenta la violazione di legge quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; la difesa sottolinea l'entità della pena irrogata, sei mesi di reclusione, l'incensuratezza di entrambi gli attuali ricorrenti, la giovane età di entrambi gli imputati, dei quali Solimena era all'epoca infraventunenne e l'allontanamento fin dal 2017 dal movimento [OSCURATO:PERSONA].

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto.

In data 21 Ottobre 2021 la difesa delle parti civili ha depositato telematicannente memoria con allegate conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, inammissibile quanto alle doglianze espresse nel primo motivo, è complessivamente infondato.

Il primo motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non tiene conto della motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp, riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato, per respingerla, la gravità della condotta in relazione alle espressioni minatorie usate ( minaccia di morte) ed alla violenza con uso di strumenti atti ad offendere, nonchè il numero significativo - tre - di persone che subirono lesioni in quel frangente, mentre la difesa ripropone, per di più con ragionamenti versati in fatto ed ispirati alla sua logica alternativa, l'argomento dell'incontro casuale già adeguatamente disatteso, se pure sotto diverso profilo, dal Giudice di merito.

Il ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).2.11 secondo motivo di ricorso appare infondato.

La doglianza del ricorrente coglie un punto di criticità della motivazione che, infatti, si riferisce impropriamente alle ragioni soggettive che hanno spinto alla commissione dei reati, ragioni che giustificherebbero la negatoria della sospensione condizionale.

Tuttavia le non appropriate parole adoperate debbono intendersi inserite - come in effetti sono - nel contesto argonnentativo della sentenza, all'interno del quale la Corte territoriale ha correttamente posto in luce l'intensità del dolo manifestato dagli imputati in occasione dei fatti addebitati e la loro pronta adesione alle condotte violente ed aggressive scaturite dall'incontro con il gruppo di persone che manifestavano sui temi del lavoro; alcuni di costoro - hanno sottolineato i Giudici del merito - subirono lesioni, nel provocare le quali gli imputati si distinsero con comportamenti idonei, oggetto dell'imputazione e ritenuti dimostrati nel giudizio di merito.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che sono liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge.

PQM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge.

Deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio LA SENTENZA, [OSCURATO:PERSONA]'ART 546/2 CPP È. [OSCURATO:PERSONA] DELL'ESTENSORE.

Ckerte SuprerRa di [OSCURATO:PERSONA].

VA Penale Depo'Mea in Cancelleria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A RIPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronunzia di primo grado, che aveva condannato gli imputati alla pena di giustizia per il delitto di lesioni aggravate dall'uso di oggetti atti ad offendere e minacce gravi. 1.Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore, lamentando, col primo motivo, violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp; sul punto la difesa ha sostenuto che il fatto sarebbe occasionale in quanto dovuto ad un incontro fortuito tra gli imputati ed il gruppo delle persone aggredite; per altro verso le lesioni subite dalle persone offese erano di lieve entità. 2. Col secondo motivo si lamenta la violazione di legge quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; la difesa sottolinea l'entità della pena irrogata, sei mesi di reclusione, l'incensuratezza di entrambi gli attuali ricorrenti, la giovane età di entrambi gli imputati, dei quali Solimena era all'epoca infraventunenne e l'allontanamento fin dal 2017 dal movimento [OSCURATO:PERSONA]. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto. In data 21 Ottobre 2021 la difesa delle parti civili ha depositato telematicannente memoria con allegate conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, inammissibile quanto alle doglianze espresse nel primo motivo, è complessivamente infondato. Il primo motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non tiene conto della motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp, riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato, per respingerla, la gravità della condotta in relazione alle espressioni minatorie usate ( minaccia di morte) ed alla violenza con uso di strumenti atti ad offendere, nonchè il numero significativo - tre - di persone che subirono lesioni in quel frangente, mentre la difesa ripropone, per di più con ragionamenti versati in fatto ed ispirati alla sua logica alternativa, l'argomento dell'incontro casuale già adeguatamente disatteso, se pure sotto diverso profilo, dal Giudice di merito. Il ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).2.11 secondo motivo di ricorso appare infondato. La doglianza del ricorrente coglie un punto di criticità della motivazione che, infatti, si riferisce impropriamente alle ragioni soggettive che hanno spinto alla commissione dei reati, ragioni che giustificherebbero la negatoria della sospensione condizionale. Tuttavia le non appropriate parole adoperate debbono intendersi inserite - come in effetti sono - nel contesto argonnentativo della sentenza, all'interno del quale la Corte territoriale ha correttamente posto in luce l'intensità del dolo manifestato dagli imputati in occasione dei fatti addebitati e la loro pronta adesione alle condotte violente ed aggressive scaturite dall'incontro con il gruppo di persone che manifestavano sui temi del lavoro; alcuni di costoro - hanno sottolineato i Giudici del merito - subirono lesioni, nel provocare le quali gli imputati si distinsero con comportamenti idonei, oggetto dell'imputazione e ritenuti dimostrati nel giudizio di merito. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che sono liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge. PQM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge. Deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio LA SENTENZA, [OSCURATO:PERSONA]'ART 546/2 CPP È. [OSCURATO:PERSONA] DELL'ESTENSORE. Ckerte SuprerRa di [OSCURATO:PERSONA]. VA Penale Depo'Mea in Cancelleria
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