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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42722/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 del TRIBUNALE di TORINOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Bay ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino indicata in epigrafe, con la quale è stata disposta l'applicazione di una pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.

P.R. n. 309/1990 (in Torino il 6/2/2022); considerato che il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena e che, tuttavia, il motivo non è deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata), riguardando esso la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.; rilevato che la causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 del TRIBUNALE di TORINOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Bay ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino indicata in epigrafe, con la quale è stata disposta l'applicazione di una pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d. P.R. n. 309/1990 (in Torino il 6/2/2022); considerato che il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena e che, tuttavia, il motivo non è deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata), riguardando esso la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.; rilevato che la causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mo
Sentenza Cassazione n. 42722/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris