CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40900/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. e per l'inammissibilità nel resto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato. In parziale riforma della pronunzia di primo grado ha invece assolto l'imputato per due ulteriori episodi di furto tentato o consumati. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all'affermazione della responsabilità del Balan, fondata esclusivamente sul rilevamento dell'impronta palmare dello stesso in corrispondenza del punto in cui era stato forzato l'apparecchio erogatore dei biglietti ferroviari svaligiato. In tal senso i giudici del merito avrebbero apoditticamente elevato tale indizio a prova compiuta della responsabilità dell'imputato, nonostante gli stessi operanti avessero ammesso di aver rilevato sull'apparecchio anche ulteriori impronte digitali appartenenti ad altre persone la cui identità non è mai stata accertata e nonostante non sia stata acquisita ulteriore prova dell'addebitabilità al Balan del fatto. Analoghi vizi vengono eccepiti con il secondo motivo in merito alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 5 c.p., ritenuta sussistente soltanto perchè il fatto sarebbe stato commesso in orario notturno, senza però che siano stati acquisiti elementi in grado di comprovare tale circostanza. Con il terzo ed ultimo motivo vengono dedotti ulteriori vizi di motivazione in merito alla conferma dell'entità della provvisionale stabilita dal giudice di primo grado nonostante l'intervenuta assoluzione per due dei tre capi di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è inammissibile. In maniera logica i giudici del merito hanno desunto la partecipazione dell'imputato al saccheggio della biglietteria automatica della stazione di Novara dal rinvenimento dell'impronta della mano sinistra del Balan sull'apparecchio in posizione anomala rispetto al normale utilizzo dello stesso e in particolare in corrispondenza dello sportello inferiore forzato per accedere al suo interno e sottrarre il danaro ivi custodito. Tali circostanze non sono contestate dal ricorrente, che lamenta soltanto l'omessa valutazione del rinvenimento di ulteriori impronte non appartenenti all'imputato e la non univocità del compendio indiziario. La prima obiezione è generica, posto che il ricorrente non precisa la decisività della circostanza non considerata. Infatti l'eventualità che il Balan non abbia agito da solo non ridimensiona il valore indiziante della rilevata presenza della sua impronta proprio sulla superficie dello sportello dell'apparecchio. Quanto alla seconda obiezione, la stessa si fonda su mere congetture inidonee a rivelare la sussistenza di un ragionevole dubbio sull'effettivo coinvolgimento dell'imputato nello scasso del macchinario. 3. Il secondo motivo è invece fondato. La dimostrazione che il fatto sia stato perpetrato in ora notturna, posto alla base della ritenuta minorata difesa, è affidata dalla Corte ad una solo apparente massima d'esperienza, che in realtà si traduce in una mera congettura. La dimostrazione dell'aggravante è in definitiva affidata ad un mero giudizio probabilistico privo di una valida base fattuale di riferimento, giacchè a non essere stato dimostrato, anzitutto, è che la stazione ferroviaria teatro del furto fosse chiusa al pubblico in orario notturno e comunque penetrabile dall'imputato. 4. Quanto al terzo motivo va invece richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486). 5. Limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissi