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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 settembre 2021

Cassazione n. 12267/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha respinto le istanze proposte da [OSCURATO:PERSONA], volte a far accertare la nullità dell'ordinanza di convalida del suo arresto, a causa dell'omessa comunicazione al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza di convalida, e a ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione e l'erronea applicazione degli art. 302 e 391 cod. proc. pen.

Ha esposto che il ricorrente era stato tratto in arresto il 31 agosto 2021 in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e che di tale circostanza, oltre che della nomina, era stato avvisato telefonicamente il 1 settembre 2021 il difensore di fiducia; nonostante ciò il decreto di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto era stato notificato il 2 settembre 2021 al difensore d'ufficio, l'[OSCURATO:PERSONA], in relazione all'udienza di convalida del 3 settembre 2021, omettendo qualsiasi comunicazione o avviso al difensore di fiducia, ritualmente nominato; a seguito della convalida dell'arresto il difensore di fiducia dell'indagato, con atto del 9 settembre 2021, aveva eccepito la nullità dell'ordinanza di convalida dell'arresto, che era stata disattesa dal Giudice per le indagini preliminari, nonostante la polizia giudiziaria avesse dato atto della nomina dell'[OSCURATO:PERSONA], sin dal 1 settembre 2021, quale difensore di fiducia.

Tanto premesso, ha ribadito l'eccezione di nullità dell'udienza di convalida e quella, dipendente, dell'ordinanza di convalidla dell'arresto, disattesa dal Giudice per le indagini preliminari sulla base del rilievo che al momento della fissazione dell'udienza di convalida non era presente in atti la nomina del difensore di fiducia dell'indagato, benché detta udienza si fosse, comunque, svolta in assenza del difensore di fiducia dell'indagato medesimo, ritualmente e tempestivamente nominato, con la conseguente nullità di detta udienza, dell'ordinanza di convalida e di quella applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emesse all'esito della stessa (si richiamano la sentenza delle Sezioni Unite n. 24630 del 2015, Maritan, e le successive conformi).

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la tardività della eccezione di nullità fatta valere con il ricorso, in quanto, come evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, detta eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando il provvedimento con cui si è conclusa l'udienza di convalida. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, e sottolineato anche dal Procuratore Generale, l'omesso avviso dell'udienza di convalida al difensore di fiducia integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (v.

Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722, nella quale è stato anche chiarito che non rileva al riguardo la eventuale notifica ad altro difensore), ma la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida nelle forme prescritte preclude la rilevabilità del vizio relativo alla costituzione delle parti e alla invalidità derivata degli atti in essa compiuti (così Sez. 1 n. 16587 del 18/12/2015 Rv. 267366; in senso conforme questa Sez. 3 n. 36945 del 22/02/2019, Rv. 276886, secondo cui la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto preclude la rilevabilità nel corso del successivo giudizio della nullità relativa alla costituzione delle parti e dell'invalidità derivata degli atti compiuti nell'udienza di convalida; in motivazione è stato anche chiarito che la fase della convalida dell'arresto è del tutto autonoma rispetto a quelle successive, con la conseguenza che un'eventuale nullità verificatasi in quella sede deve essere fatta valere con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen. e non si riverbera sul giudizio che ne segue).

Poiché nel caso in esame non è stata proposta immediata impugnazione avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, ma solamente formulata istanza al Giudice per le indagini preliminari volta a ottenere la dichiarazione della nullità di tali ordinanze conseguenti all'omesso avviso al difensore di fiducia dell'indagato della fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto (senza neppure chiedere una rinnovazione dell'interrogatorio dell'arrestato con l'assistenza del difensore di fiducia, di cui è stata lamentata l'omissione), i rilievi fatti valere con il ricorso in esame sono inammissibili, essendo preclusi da tale mancata impugnazione, posto che essi avrebbero potuto essere utilmente fatti valere esclusivamente mediante l'impugnazione di dette ordinanze, attraverso la quale eccepire la nullità dell'udienza di convalida, dell'interrogatorio dell'arrestato e della ordinanza applicativa della misura cautelare derivanti dalla omessa comunicazione al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza di convalida, ovvero richiedendo 3 Agi: la rinnovazione dell'interrogatorio allo scopo di eliminare le conseguenze di detta ornissione.

3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, essendo preclusa la deduzione delle nullità prospettate e poste a fondamento delle doglianze del ricorrente.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000„00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha respinto le istanze proposte da [OSCURATO:PERSONA], volte a far accertare la nullità dell'ordinanza di convalida del suo arresto, a causa dell'omessa comunicazione al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza di convalida, e a ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione e l'erronea applicazione degli art. 302 e 391 cod. proc. pen. Ha esposto che il ricorrente era stato tratto in arresto il 31 agosto 2021 in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e che di tale circostanza, oltre che della nomina, era stato avvisato telefonicamente il 1 settembre 2021 il difensore di fiducia; nonostante ciò il decreto di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto era stato notificato il 2 settembre 2021 al difensore d'ufficio, l'[OSCURATO:PERSONA], in relazione all'udienza di convalida del 3 settembre 2021, omettendo qualsiasi comunicazione o avviso al difensore di fiducia, ritualmente nominato; a seguito della convalida dell'arresto il difensore di fiducia dell'indagato, con atto del 9 settembre 2021, aveva eccepito la nullità dell'ordinanza di convalida dell'arresto, che era stata disattesa dal Giudice per le indagini preliminari, nonostante la polizia giudiziaria avesse dato atto della nomina dell'[OSCURATO:PERSONA], sin dal 1 settembre 2021, quale difensore di fiducia. Tanto premesso, ha ribadito l'eccezione di nullità dell'udienza di convalida e quella, dipendente, dell'ordinanza di convalidla dell'arresto, disattesa dal Giudice per le indagini preliminari sulla base del rilievo che al momento della fissazione dell'udienza di convalida non era presente in atti la nomina del difensore di fiducia dell'indagato, benché detta udienza si fosse, comunque, svolta in assenza del difensore di fiducia dell'indagato medesimo, ritualmente e tempestivamente nominato, con la conseguente nullità di detta udienza, dell'ordinanza di convalida e di quella applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emesse all'esito della stessa (si richiamano la sentenza delle Sezioni Unite n. 24630 del 2015, Maritan, e le successive conformi). 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la tardività della eccezione di nullità fatta valere con il ricorso, in quanto, come evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, detta eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando il provvedimento con cui si è conclusa l'udienza di convalida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, e sottolineato anche dal Procuratore Generale, l'omesso avviso dell'udienza di convalida al difensore di fiducia integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (v. Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722, nella quale è stato anche chiarito che non rileva al riguardo la eventuale notifica ad altro difensore), ma la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida nelle forme prescritte preclude la rilevabilità del vizio relativo alla costituzione delle parti e alla invalidità derivata degli atti in essa compiuti (così Sez. 1 n. 16587 del 18/12/2015 Rv. 267366; in senso conforme questa Sez. 3 n. 36945 del 22/02/2019, Rv. 276886, secondo cui la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto preclude la rilevabilità nel corso del successivo giudizio della nullità relativa alla costituzione delle parti e dell'invalidità derivata degli atti compiuti nell'udienza di convalida; in motivazione è stato anche chiarito che la fase della convalida dell'arresto è del tutto autonoma rispetto a quelle successive, con la conseguenza che un'eventuale nullità verificatasi in quella sede deve essere fatta valere con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen. e non si riverbera sul giudizio che ne segue). Poiché nel caso in esame non è stata proposta immediata impugnazione avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, ma solamente formulata istanza al Giudice per le indagini preliminari volta a ottenere la dichiarazione della nullità di tali ordinanze conseguenti all'omesso avviso al difensore di fiducia dell'indagato della fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto (senza neppure chiedere una rinnovazione dell'interrogatorio dell'arrestato con l'assistenza del difensore di fiducia, di cui è stata lamentata l'omissione), i rilievi fatti valere con il ricorso in esame sono inammissibili, essendo preclusi da tale mancata impugnazione, posto che essi avrebbero potuto essere utilmente fatti valere esclusivamente mediante l'impugnazione di dette ordinanze, attraverso la quale eccepire la nullità dell'udienza di convalida, dell'interrogatorio dell'arrestato e della ordinanza applicativa della misura cautelare derivanti dalla omessa comunicazione al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza di convalida, ovvero richiedendo 3 Agi: la rinnovazione dell'interrogatorio allo scopo di eliminare le conseguenze di detta ornissione. 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, essendo preclusa la deduzione delle nullità prospettate e poste a fondamento delle doglianze del ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000„00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de
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