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Cassazione n. 30679/2023

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 13468-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da ll’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA],n. 25; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale di appello, n. 3 del 202 3 , depositata il 12 gennaio2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 20 settembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte solo in senso formale; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Roma, lì 3novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 13468-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da ll’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA],n. 25; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale di appello, n. 3 del 202 3 , depositata il 12 gennaio2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 20 settembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte solo in senso formale; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 3novembr
Sentenza Cassazione n. 30679/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris