CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 07321/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 20172-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –1133 avverso la sentenza n. 687/2022 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 27/06/2022 R.G.N. 127/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso al Tribunale di Trapani del 20 maggio 2006,[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il Comune diCustonaci, lamentando l’erroneità del proprio inquadramNuemnertoo re gistro generale 20172/2022Numero sezionale 1133/2026nell’allora VI livello funzionale in luogo del VII e chiedeNnudmoer ol dai raccolta generale 7321/2026ricostruzione integrale della carriera in forza delle progressionDia ta pubblicazione 26/03/2026medio tempore intervenute, con attribuzione delle relativedifferenze retributive.2. Il Tribunale di Trapani e la Corte d’appello di Palermo hannodichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.3. Con sentenza n. 5489 del 2014, la Corte di cassazione haritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinarioe ha cassato con rinvio la sentenza d’appello.4. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Palermo, consentenza n. 2417 del 16 febbraio 2015 resa in sede di rinvio,ha parzialmente accolto la domanda della Basiricò,riconoscendo l’erroneità dell’originario inquadramento edichiarando che la lavoratrice doveva essere inquadratanell’area D (corrispondente al vecchio VII livello), con condannadell’ente al pagamento delle differenze retributive nei limitidella prescrizione quinquennale.5. Su ricorso della Basiricò, questa Corte, con la sentenza n.33467 del 2021, ha annullato con rinvio anche la sentenzad’appello del 2015, evidenziando l’omessa pronuncia della Corteterritoriale sulla parte di domanda relativa allo sviluppo dicarriera complessivo della lavoratrice.La ricorrente ha nuovamente riassunto il giudizio in sede dirinvio e la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza oggiimpugnata n. 687/2022, pubblicata il 27 giugno 2022 enotificata il 30 giugno 2022, ha rigettato la domanda nella partediretta a ottenere l’attribuzione della posizione economica D5 eil pagamento delle correlate differenze retributive.6. Per la cassazione della sentenza, ricorre la Basiricò conricorso affidato a tre motivi.Il Comune di Custonaci resiste con controricorso. Numero registro generale 20172/2022Numero sezionale 1133/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 7321/20261. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, iDna ta pubblicazione 26/03/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedel giudicato interno e dunque degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.,nonché degli artt. 112, 115, 416 c.p.c.1.1. Sotto il primo profilo, il motivo è infondato.Con riferimento all’asserita violazione del giudicato interno, vaosservato che la prima sentenza della Corte d’appello diPalermo, del 2015, ha sì affermato l’illegittimitàdell’inquadramento dell’odierna ricorrente nell’area C e di tuttele progressioni economiche successive all’interno di tale area,con conseguente diritto all’inquadramento ab origine nell’areaD, ma non si è pronunciata sull’ulteriore domanda della Basiricòin ordine alle progressioni economiche all’interno di tale area.Del tutto infondata è pertanto l’affermazione contenuta a pag.8 del ricorso, secondo cui la nuova sentenza della Corted’appello avrebbe disapplicato gli atti di inquadramentosuccessivi in area D, quando essi «secondo il giudicato [interno]andavano invece considerati illegittimi limitatamenteall’attribuzione dell’area C, ma esistenti ed efficaci in relazioneall’area professionale D».Nulla prova che gli inquadramenti nell’area D successivi a quelliiniziali fossero omogenei – quanto a caratteristiche e requisiti –rispetto a quelli dell’area C.Non si spiegherebbe del resto perché la sentenza di questaCorte n. 33647 del 2021, nel cassare con rinvio la sentenzadella Corte d’appello del 2014 per non essersi pronunciata sulmotivo d’appello concernente la progressione economicasuccessiva al già disposto inquadramento in area D, abbiademandato al giudice del rinvio il compito di verificare, «sullabase della disciplina contrattuale tempo per tempo vigentNeum, esroe re gistro generale 20172/2022Numero sezionale 1133/2026tale progressione economica potesse essere attribuitNau mecroo dni raccolta generale 7321/2026l'asserito carattere automatico o se, invece, occorresserDoa ta pubblicazione 26/03/2026ulteriori condizioni» (par. 8 di Cass. n. 33467 del 2021).In tal modo, la pronuncia di legittimità non ha in alcun modosancito che il diritto alla progressione economica fosse unaconseguenza immediata dell’inquadramento, il che induce aescludere che su tale aspetto si sia potuto formare un giudicatointerno.1.2. Con riferimento alla asserita violazione degli artt. 112, 115e 416 c.p.c., sostiene la ricorrente che la sentenza impugnataavrebbe omesso di considerare che «il fatto che le progressioniorizzontali interne all’area D, nel periodo 2000-2008 presso ilComune di Custonaci, siano concretamente avvenute all’esito diprocedure di selezione, come anche il fatto che la ricorrente nonpossedesse i requisiti previsti per partecipare e superare taliprocedure selettive» sono stati contestati dal Comune diCustonaci solo nel giudizio di rinvio e devono per questoritenersi provati.Da questo punto di vista, il motivo è inammissibile.Anzitutto, la ricorrente aveva l’onere di specificare, a penaappunto di inammissibilità, i contenuti delle difese del Comunenei precedenti gradi di merito, onde consentire al Collegio diverificare la novità e dunque la tardività delle deduzioni svoltein sede di giudizio di rinvio.In secondo luogo, nessuno dei due elementi dedotti costituisceun fatto storico tale da dimostrare, in caso di mancatacontestazione, la sussistenza del diritto della Basiricò.Non lo è il primo elemento, poiché la circostanza che leprogressioni economiche nell’area D non siano mai avvenuteNumero registro generale 20172/2022contrattazione collettiva, ciò non dovesse avvenire. Benché nonN umero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 7321/2026contestato, si tratta dunque di un fatto da cui non può trarsi dDia ta pubblicazione 26/03/2026per sé alcuna conseguenza favorevole alla ricorrente, benpotendo essere accaduto che il Comune abbia costantementeviolato una norma cogente che imponeva lo svolgimento delleprocedure. Ed è noto che nell’impiego pubblico contrattualizzatoil diritto soggettivo del dipendente può sorgere solo sulla basedelle previsioni della legge e della contrattazione collettiva (cfr.fra le tante Cass. 27 marzo 2025 n. 8134).Non lo è neppure il secondo elemento, poiché il possesso incapo alla Basiricò dei requisiti per partecipare alle selezioni nonè un fatto storico suscettibile di percezione, ma è un giudizioche implica una valutazione giuridica dei requisiti in rapportoalla fattispecie che li prevede.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedegli artt. 1218 e 1223 c.c., nonché, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o la falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c.Il motivo è infondato.2.1. Rispetto agli artt. 1218 e 1223 c.c., va osservato chel’originario ricorso introduttivo della Basiricò contenevasoltanto, sotto il profilo economico, una domanda diricostruzione di carriera e di conseguenti differenze retributive,con annesso aggiornamento contributivo, il tutto dipendentedalle progressioni orizzontali all’interno dell’area diinquadramento D, contestualmente rivendicata.In altri termini, la ricorrente muoveva in origine dal presuppostoche, una volta ottenuto l’inquadramento nell’area D, leprogressioni economiche fino al livello D5 sarebbero stateNumero registro generale 20172/2022automatiche e avrebbero dato diritto a quelle che sono state inN umero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 7321/2026origine qualificate “differenze retributive”. Data pubblicazione 26/03/2026Del resto, era stata la stessa sentenza di questa Corte n. 33467del 2021 che, nel cassare con rinvio la prima decisioned’appello, aveva ben delimitato l’oggetto del giudiziodemandato al giudice del rinvio: «procederà all'esame dellarichiesta di progressione economica successiva al già dispostoinquadramento in D, verificando, sulla base della disciplinacontrattuale tempo per tempo vigente, se tale progressioneeconomica potesse essere attribuita con l'asserito carattereautomatico o se, invece, occorressero ulteriori condizioni ... allacui ricorrenza deve essere subordinato l'accoglimento di unadomanda, come nella specie, di carattere solamenteretributivo».Non può mutare tali conclusioni il fatto che nel ricorsointroduttivo la Basiricò facesse riferimento, rispetto alleprogressioni economiche e alle conclusioni che il giudiceavrebbe dovuto trarne nella sentenza di condanna, a un«giudizio prognostico ipotetico ex post». Ciò dipendeva dal fattoche si trattava di una ricostruzione di carriera a posteriori, fattaora per allora, ma comunque espressamente incentrata suquelle che venivano definite differenze retributive.2.2. Con riferimento alla asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.,poi, non è vero che la sentenza impugnata abbia omesso dipronunciarsi sulla questione della natura della pretesaeconomica della Basiricò: al contrario, la Corte d’appello haesplicitamente affermato che tale pretesa aveva carattereretributivo e ha argomentato di conseguenza non potere «apena di incorrere nel vizio di ultrapetizione, valutarsi alcunprofilo inerente al danno che la stessa avrebbe subito per effettodella mancata partecipazione alle procedure di valutaNzuimoenroe re gistro generale 20172/2022Numero sezionale 1133/2026destinate ai dipendenti appartenenti alla categoria D». Numero di raccolta generale 7321/2026In altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto che la domandDaa ta pubblicazione 26/03/2026di risarcimento del danno non fosse stata proposta e di fattol’ha dichiarata inammissibile.Sennonché una simile valutazione non può mai dar luogo alvizio qui denunciato.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, quandol’omessa pronuncia abbia per oggetto una domandainammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rilevanemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto,alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligodel giudice di pronunciarsi nel merito (Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 6527 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sez. 5, Ordinanza n. 20363 del16/07/2021, Sez. 1, Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018).3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ola falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, lett. D), 7, comma1, 12, comma 3, CCNL enti locali del 31 marzo 1999.Il motivo è infondato in tutti i suoi aspetti.3.1. L’asserita violazione dell’art. 5 del CCNL non sussiste, inquanto, se pure è vero che i criteri elencati dalla lettera d)dell’art. 5 valgono tanto per il raggiungimento dell’ultimaposizione (C5) dell’area C quanto per la progressione all’internodell’area D, è evidente non solo che nel secondo caso tali criteridebbano essere applicati a prestazioni e processi lavoratividiversi e tendenzialmente più complessi, ma anche che leprocedure selettive per progredire all’interno dell’area D devonocomunque essere ripetute da coloro che vi abbiano fattoingresso dalla posizione di vertice dell’area C.Numero registro generale 20172/2022Dalla lettura dell’art. 5 non si trae alcun argomento per cui taleN umero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 7321/2026posizione di vertice sia in grado di assicurare un qualchDea ta pubblicazione 26/03/2026automatismo o privilegio di progressione.3.2. Infondata è anche la censura incentrata sulla violazionedell’art. 12, comma 3, del CCNL, norma transitoria che, secondol’impostazione della ricorrente, avrebbe mantenuto unaprogressione economica automatica, fino al livello D3, percoloro che alla data di entrata in vigore del CCNL erano oavrebbe dovuto essere inquadrati nell’area D.Si tratta di una lettura che non può essere condivisa, in quantola norma evocata – nel prevedere che «fino al 31.12.2001, laprogressione economica ... può svilupparsi fino all’acquisizionedegli incrementi retributivi corrispondenti, rispettivamente, aivalori B4 e D3» e dunque nell’usare il verbo «può» – noncontempla un automatismo, ma una eventualità,evidentemente pur sempre legata al sussistere delle condizionipreviste altrove per le progressioni; la specialità della norma, edunque del regime transitorio, è piuttosto data dal fatto cheessa pone un duplice limite, l’uno temporale (fino al[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e l’altro di livello economico (D3), escludendo chefino al 31 dicembre 2001 la progressione possa spingersicomunque oltre quel livello.3.3. Anche l’ultimo profilo del terzo motivo – concernente laasserita violazione dell’art. 7 CCNL Enti locali del 1° marzo 1999– va disatteso.La sentenza impugnata ha espressamente affermato che, nelpassaggio dalla vecchia alla nuova classificazione professionaledei dipendenti degli enti locali, la ricorrente, già titolare dellaVII qualifica, dovesse essere inquadrata nella posizioneeconomica iniziale D1, sulla base della tabella di corrispondenzaC allegata al CCNL, e che tale posizione iniziale era stata a lei«correttamente attribuita dalla precedente sentenza di qNuuemsertoa re gistro generale 20172/2022Numero sezionale 1133/2026Corte». Numero di raccolta generale 7321/20263.4. La ricorrente sostiene poi che, in realtà, la sua qualificDaa ta pubblicazione 26/03/2026funzionale di provenienza fosse la [OSCURATO:PERSONA] e che pertanto, inbase alla stessa tabella C, le dovesse essere attribuita laposizione economica iniziale D2 e non la D1.Nell’affermare ciò, tuttavia, la ricorrente omette di indicarequando avrebbe introdotto o contestato tale inquadramentoiniziale, in particolare se tale aspetto avesse formato oggetto diuna domanda anche subordinata o di un motivo di ricorso percassazione della prima sentenza d’appello.Tale omissione impedisce di prendere in esame questa parte delmotivo e la rende inammissibile, dato che sulla posizione inizialedi inquadramento nell’area D si è ormai formato il giudicatointerno, non più scrutinabile in questa sede.5. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misuraindicata in dispositivo.Numero registro generale 20172/2022Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 7321/2026Data pubblicazione 26/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E PubblicoimpiegoSEZIONE LAVOROInquadramentoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RetribuzioneDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - R.G.N.20172/2022Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 20172-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –1133 avverso la sentenza n. 687/2022 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 27/06/2022 R.G.N. 127/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso al Tribunale di Trapani del 20 maggio 2006,[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il Comune diCustonaci, lamentando l’erroneità del proprio inquadramNuemnertoo re gistro generale 20172/2022Numero sezionale 1133/2026nell’allora VI livello funzionale in luogo del VII e chiedeNnudmoer ol dai raccolta generale 7321/2026ricostruzione integrale della carriera in forza delle progressionDia ta pubblicazione 26/03/2026medio tempore intervenute, con attribuzione delle relativedifferenze retributive.2. Il Tribunale di Trapani e la Corte d’appello di Palermo hannodichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.3. Con sentenza n. 5489 del 2014, la Corte di cassazione haritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinarioe ha cassato con rinvio la sentenza d’appello.4. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Palermo, consentenza n. 2417 del 16 febbraio 2015 resa in sede di rinvio,ha parzialmente accolto la domanda della Basiricò,riconoscendo l’erroneità dell’originario inquadramento edichiarando che la lavoratrice doveva essere inquadratanell’area D (corrispondente al vecchio VII livello), con condannadell’ente al pagamento delle differenze retributive nei limitidella prescrizione quinquennale.5. Su ricorso della Basiricò, questa Corte, con la sentenza n.33467 del 2021, ha annullato con rinvio anche la sentenzad’appello del 2015, evidenziando l’omessa pronuncia della Corteterritoriale sulla parte di domanda relativa allo sviluppo dicarriera complessivo della lavoratrice.La ricorrente ha nuovamente riassunto il giudizio in sede dirinvio e la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza oggiimpugnata n. 687/2022, pubblicata il 27 giugno 2022 enotificata il 30 giugno 2022, ha rigettato la domanda nella partediretta a ottenere l’attribuzione della posizione economica D5 eil pagamento delle correlate differenze retributive.6. Per la cassazione della sentenza, ricorre la Basiricò conricorso affidato a tre motivi.Il Comune di Custonaci resiste con controricorso. Numero registro generale 20172/2022Numero sezionale 1133/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 7321/20261. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, iDna ta pubblicazione 26/03/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedel giudicato interno e dunque degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.,nonché degli artt. 112, 115, 416 c.p.c.1.1. Sotto il primo profilo, il motivo è infondato.Con riferimento all’asserita violazione del giudicato interno, vaosservato che la prima sentenza della Corte d’appello diPalermo, del 2015, ha sì affermato l’illegittimitàdell’inquadramento dell’odierna ricorrente nell’area C e di tuttele progressioni economiche successive all’interno di tale area,con conseguente diritto all’inquadramento ab origine nell’areaD, ma non si è pronunciata sull’ulteriore domanda della Basiricòin ordine alle progressioni economiche all’interno di tale area.Del tutto infondata è pertanto l’affermazione contenuta a pag.8 del ricorso, secondo cui la nuova sentenza della Corted’appello avrebbe disapplicato gli atti di inquadramentosuccessivi in area D, quando essi «secondo il giudicato [interno]andavano invece considerati illegittimi limitatamenteall’attribuzione dell’area C, ma esistenti ed efficaci in relazioneall’area professionale D».Nulla prova che gli inquadramenti nell’area D successivi a quelliiniziali fossero omogenei – quanto a caratteristiche e requisiti –rispetto a quelli dell’area C.Non si spiegherebbe del resto perché la sentenza di questaCorte n. 33647 del 2021, nel cassare con rinvio la sentenzadella Corte d’appello del 2014 per non essersi pronunciata sulmotivo d’appello concernente la progressione economicasuccessiva al già disposto inquadramento in area D, abbiademandato al giudice del rinvio il compito di verificare, «sullabase della disciplina contrattuale tempo per tempo vigentNeum, esroe re gistro generale 20172/2022Numero sezionale 1133/2026tale progressione economica potesse essere attribuitNau mecroo dni raccolta generale 7321/2026l'asserito carattere automatico o se, invece, occorresserDoa ta pubblicazione 26/03/2026ulteriori condizioni» (par. 8 di Cass. n. 33467 del 2021).In tal modo, la pronuncia di legittimità non ha in alcun modosancito che il diritto alla progressione economica fosse unaconseguenza immediata dell’inquadramento, il che induce aescludere che su tale aspetto si sia potuto formare un giudicatointerno.1.2. Con riferimento alla asserita violazione degli artt. 112, 115e 416 c.p.c., sostiene la ricorrente che la sentenza impugnataavrebbe omesso di considerare che «il fatto che le progressioniorizzontali interne all’area D, nel periodo 2000-2008 presso ilComune di Custonaci, siano concretamente avvenute all’esito diprocedure di selezione, come anche il fatto che la ricorrente nonpossedesse i requisiti previsti per partecipare e superare taliprocedure selettive» sono stati contestati dal Comune diCustonaci solo nel giudizio di rinvio e devono per questoritenersi provati.Da questo punto di vista, il motivo è inammissibile.Anzitutto, la ricorrente aveva l’onere di specificare, a penaappunto di inammissibilità, i contenuti delle difese del Comunenei precedenti gradi di merito, onde consentire al Collegio diverificare la novità e dunque la tardività delle deduzioni svoltein sede di giudizio di rinvio.In secondo luogo, nessuno dei due elementi dedotti costituisceun fatto storico tale da dimostrare, in caso di mancatacontestazione, la sussistenza del diritto della Basiricò.Non lo è il primo elemento, poiché la circostanza che leprogressioni economiche nell’area D non siano mai avvenuteNumero registro generale 20172/2022contrattazione collettiva, ciò non dovesse avvenire. Benché nonN umero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 7321/2026contestato, si tratta dunque di un fatto da cui non può trarsi dDia ta pubblicazione 26/03/2026per sé alcuna conseguenza favorevole alla ricorrente, benpotendo essere accaduto che il Comune abbia costantementeviolato una norma cogente che imponeva lo svolgimento delleprocedure. Ed è noto che nell’impiego pubblico contrattualizzatoil diritto soggettivo del dipendente può sorgere solo sulla basedelle previsioni della legge e della contrattazione collettiva (cfr.fra le tante Cass. 27 marzo 2025 n. 8134).Non lo è neppure il secondo elemento, poiché il possesso incapo alla Basiricò dei requisiti per partecipare alle selezioni nonè un fatto storico suscettibile di percezione, ma è un giudizioche implica una valutazione giuridica dei requisiti in rapportoalla fattispecie che li prevede.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedegli artt. 1218 e 1223 c.c., nonché, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o la falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c.Il motivo è infondato.2.1. Rispetto agli artt. 1218 e 1223 c.c., va osservato chel’originario ricorso introduttivo della Basiricò contenevasoltanto, sotto il profilo economico, una domanda diricostruzione di carriera e di conseguenti differenze retributive,con annesso aggiornamento contributivo, il tutto dipendentedalle progressioni orizzontali all’interno dell’area diinquadramento D, contestualmente rivendicata.In altri termini, la ricorrente muoveva in origine dal presuppostoche, una volta ottenuto l’inquadramento nell’area D, leprogressioni economiche fino al livello D5 sarebbero stateNumero registro generale 20172/2022automatiche e avrebbero dato diritto a quelle che sono state inN umero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 7321/2026origine qualificate “differenze retributive”. Data pubblicazione 26/03/2026Del resto, era stata la stessa sentenza di questa Corte n. 33467del 2021 che, nel cassare con rinvio la prima decisioned’appello, aveva ben delimitato l’oggetto del giudiziodemandato al giudice del rinvio: «procederà all'esame dellarichiesta di progressione economica successiva al già dispostoinquadramento in D, verificando, sulla base della disciplinacontrattuale tempo per tempo vigente, se tale progressioneeconomica potesse essere attribuita con l'asserito carattereautomatico o se, invece, occorressero ulteriori condizioni ... allacui ricorrenza deve essere subordinato l'accoglimento di unadomanda, come nella specie, di carattere solamenteretributivo».Non può mutare tali conclusioni il fatto che nel ricorsointroduttivo la Basiricò facesse riferimento, rispetto alleprogressioni economiche e alle conclusioni che il giudiceavrebbe dovuto trarne nella sentenza di condanna, a un«giudizio prognostico ipotetico ex post». Ciò dipendeva dal fattoche si trattava di una ricostruzione di carriera a posteriori, fattaora per allora, ma comunque espressamente incentrata suquelle che venivano definite differenze retributive.2.2. Con riferimento alla asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.,poi, non è vero che la sentenza impugnata abbia omesso dipronunciarsi sulla questione della natura della pretesaeconomica della Basiricò: al contrario, la Corte d’appello haesplicitamente affermato che tale pretesa aveva carattereretributivo e ha argomentato di conseguenza non potere «apena di incorrere nel vizio di ultrapetizione, valutarsi alcunprofilo inerente al danno che la stessa avrebbe subito per effettodella mancata partecipazione alle procedure di valutaNzuimoenroe re gistro generale 20172/2022Numero sezionale 1133/2026destinate ai dipendenti appartenenti alla categoria D». Numero di raccolta generale 7321/2026In altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto che la domandDaa ta pubblicazione 26/03/2026di risarcimento del danno non fosse stata proposta e di fattol’ha dichiarata inammissibile.Sennonché una simile valutazione non può mai dar luogo alvizio qui denunciato.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, quandol’omessa pronuncia abbia per oggetto una domandainammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rilevanemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto,alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligodel giudice di pronunciarsi nel merito (Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 6527 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sez. 5, Ordinanza n. 20363 del16/07/2021, Sez. 1, Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018).3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ola falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, lett. D), 7, comma1, 12, comma 3, CCNL enti locali del 31 marzo 1999.Il motivo è infondato in tutti i suoi aspetti.3.1. L’asserita violazione dell’art. 5 del CCNL non sussiste, inquanto, se pure è vero che i criteri elencati dalla lettera d)dell’art. 5 valgono tanto per il raggiungimento dell’ultimaposizione (C5) dell’area C quanto per la progressione all’internodell’area D, è evidente non solo che nel secondo caso tali criteridebbano essere applicati a prestazioni e processi lavoratividiversi e tendenzialmente più complessi, ma anche che leprocedure selettive per progredire all’interno dell’area D devonocomunque essere ripetute da coloro che vi abbiano fattoingresso dalla posizione di vertice dell’area C.Numero registro generale 20172/2022Dalla lettura dell’art. 5 non si trae alcun argomento per cui taleN umero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 7321/2026posizione di vertice sia in grado di assicurare un qualchDea ta pubblicazione 26/03/2026automatismo o privilegio di progressione.3.2. Infondata è anche la censura incentrata sulla violazionedell’art. 12, comma 3, del CCNL, norma transitoria che, secondol’impostazione della ricorrente, avrebbe mantenuto unaprogressione economica automatica, fino al livello D3, percoloro che alla data di entrata in vigore del CCNL erano oavrebbe dovuto essere inquadrati nell’area D.Si tratta di una lettura che non può essere condivisa, in quantola norma evocata – nel prevedere che «fino al 31.12.2001, laprogressione economica ... può svilupparsi fino all’acquisizionedegli incrementi retributivi corrispondenti, rispettivamente, aivalori B4 e D3» e dunque nell’usare il verbo «può» – noncontempla un automatismo, ma una eventualità,evidentemente pur sempre legata al sussistere delle condizionipreviste altrove per le progressioni; la specialità della norma, edunque del regime transitorio, è piuttosto data dal fatto cheessa pone un duplice limite, l’uno temporale (fino al[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e l’altro di livello economico (D3), escludendo chefino al 31 dicembre 2001 la progressione possa spingersicomunque oltre quel livello.3.3. Anche l’ultimo profilo del terzo motivo – concernente laasserita violazione dell’art. 7 CCNL Enti locali del 1° marzo 1999– va disatteso.La sentenza impugnata ha espressamente affermato che, nelpassaggio dalla vecchia alla nuova classificazione professionaledei dipendenti degli enti locali, la ricorrente, già titolare dellaVII qualifica, dovesse essere inquadrata nella posizioneeconomica iniziale D1, sulla base della tabella di corrispondenzaC allegata al CCNL, e che tale posizione iniziale era stata a lei«correttamente attribuita dalla precedente sentenza di qNuuemsertoa re gistro generale 20172/2022Numero sezionale 1133/2026Corte». Numero di raccolta generale 7321/20263.4. La ricorrente sostiene poi che, in realtà, la sua qualificDaa ta pubblicazione 26/03/2026funzionale di provenienza fosse la [OSCURATO:PERSONA] e che pertanto, inbase alla stessa tabella C, le dovesse essere attribuita laposizione economica iniziale D2 e non la D1.Nell’affermare ciò, tuttavia, la ricorrente omette di indicarequando avrebbe introdotto o contestato tale inquadramentoiniziale, in particolare se tale aspetto avesse formato oggetto diuna domanda anche subordinata o di un motivo di ricorso percassazione della prima sentenza d’appello.Tale omissione impedisce di prendere in esame questa parte delmotivo e la rende inammissibile, dato che sulla posizione inizialedi inquadramento nell’area D si è ormai formato il giudicatointerno, non più scrutinabile in questa sede.5. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandolein euro 5.000 per compensi professionali ed euro 200 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agliaccessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 20172/2022Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzoN umero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 7321/20262026. Data pubblicazione 26/03/2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandolein euro 5.000 per compensi professionali ed euro 200 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agliaccessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 20172/2022Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzoN umero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 7321/20262026. Data pubblicazione 26/03/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]