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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 1994

Cassazione n. 13505/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1994 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 13.06.2023, che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Asti in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.c) e commi 2 bis e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Asti il 29.11.2019, ha riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna sul casellario giudiziale.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità dell'accertamento alcolemico, benché non preceduto dall'avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, è inammissibile in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello, che ha rilevato come nel verbale di accertamenti urgenti in atti del 29.11.2019 ( data del commesso reato) era indicato che l'avviso era stato dato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigliere est sore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1994 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 13.06.2023, che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Asti in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.c) e commi 2 bis e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Asti il 29.11.2019, ha riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna sul casellario giudiziale. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità dell'accertamento alcolemico, benché non preceduto dall'avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, è inammissibile in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello, che ha rilevato come nel verbale di accertamenti urgenti in atti del 29.11.2019 ( data del commesso reato) era indicato che l'avviso era stato dato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigliere est sore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13505/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris