CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01'1976 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N.R.G. 37034/2025 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo due motivi: a. violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, 2697 cod. civ. e 192 cod. proc. pen., per aver ritenuto definitiva la sanzione amministrativa re- lativa al primo accertamento di guida senza patente; b. violazione di legge in or- dine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamence con la motiva- zione della Corte di appello di Salerno che appare logica e congrua, nonché cor- retta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. Quanto al primo motivo, i giudici di merito hanno correttamente ravvisato e congruamente motivato la definitività dell'accertamento relativo alla guida senza patente del 27 luglio 2021, risultante con certezza dagli atti, in quanto accertata dalla Polizia giudiziaria. La Corte ha altresì richiamato il principio di diritto secondo cui la prova della definitività del primo accertamento ouò essere fornita dal Pub- blico ministero qualora la difesa non abbia depositato copia dell'impugnazione, rimasta pertanto a livello meramente assertivo, mediante la produzione del ver- bale di accertamento della prima violazione, ove la seconda sia stata commessa dopo il decorso dei termini per proporre impugnazione avverso il primo provvedi- mento sanzionatorio (fol. 3 della sentenza impugnata). La sentenza impue:-Iata opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità laddove si è affermato che, in tema di guida senza patente, per N.R.G. 37034/2025 la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato calla depenalizza- zione, non è necessariú produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7 - , ord. n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200 - 01; Sez. 7, ord. n. 9349 del 19/02/2025, Cassar, n.m. ). E in altra pronuncia si è condivisibilmente affermato che, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è ne- cessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, delL deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può es- sere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 - 01). 3.2. Quanto al secondo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. trova giustificazione nelle modalità della condotta, consistite nella commissione del reato di guida senza patente mediante l'utilizzo di un veicolo privo della obbligatoria copertura assicurativa, nonché nell'abitualità del comportamento dell'imputato, avuto riguardo alla reiterazione di precedenti illeciC amministrativi, commessi an- che in più occasioni e sul medesimo tratto di strada litoranea (foll.3-4 della sen- tenza impugnata). La sentenza, dunque, sì colloca nell'alveo del dicturn delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della tattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessi- vamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzinne tra fatto legale, tipico, e N.R.G. 37034/2025 fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pag?mento della san- zione pecuniaria nella m'sura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricwrente al pagamento delle spese processuali e della so