CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2025
Cassazione n. 30076/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tt'al più nel 2022, e l'assenza di ulteriori contatti tra Monti e i suoi coindagati. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 12.5.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che l’ordinanza impugnata coglie del tutto correttamente il quadro cautelare emerso e lo dimostra con una motivazione completa, rigorosa e logica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. L’esame delle censure difensive, in quanto attinenti al solo profilo delle esigenze cautelari, deve essere preceduto da due iniziali premesse. La prima è che, per effetto del combinato disposto dell’art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 e della sentenza n. 331 del 2011 della Corte costituzionale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 dello stesso art. 12, è applicata una misura cautelare, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. La seconda è che, in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01). Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01). 2. Alla luce di queste premesse, deve ritenersi che la motivazione del provvedimento impugnato sulle esigenze cautelari sia incensurabile, sia nella parte in cui precisa che il pericolo di reiterazione deve riguardare non necessariamente il medesimo reato ma reati che offendono lo stesso bene giuridico, sia nella parte in cui spiega con il riferimento a precise circostanze di fatto – la permanenza dell’indagato nell’ambito della pubblica amministrazione, i suoi rapporti con i coindagati, i precedenti specifici da cui è gravato – perché la cessazione dallo specifico incarico nell’esercizio del quale Monti concorreva nei reati non ha fatto meno venire meno il pericolo di recidiva. I due aspetti in questione sono strettamente legati tra loro e, nel valutarli, il tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi da tempo affermati da questa Corte in relazione al pericolo di reiterazione dei reati attribuiti a indagati che li abbiano commessi nell’esercizio di un pubblico ufficio. È stato affermato, infatti, che, in tema di misure cautelari personali, la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dalla circostanza che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, ha realizzato la condotta criminosa, atteso che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. fa riferimento alla probabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati che offendono lo stesso bene giuridico, e non già di fattispecie omologhe a quella per cui si procede (Sez. 4, n. 18851 del 10/4/2012, P.m., P.o. e Schettino, Rv. 253861 – 01; Sez. 1, n. 33928 del 22/9/2006, Failla, Rv. 234801 – 01). L'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può comunque ritenersi sussistente, purché ricorra il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all'agente di mantenere condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni (Sez. 2, n. 38832 del 20/7/2017, Spasari, Rv. 271139 - 01) e purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 55113 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupelli, Rv. 274648 - 01). Sotto questo profilo, il tribunale ha dato adeguatamente conto degli elementi in virtù dei quali si può fondatamente formulare una prognosi sfavorevole, mettendo ragionevolmente in rilievo che Monti è tuttora in servizio, sia pure con compiti diversi, presso lo stesso ufficio ove ha commesso i reati addebitatigli, sicché, anche eventualmente insieme ad altri pubblici funzionari che pure erano asserviti agli interessi dell’associazione, potrebbe seguitare a mettere illecitamente le proprie competenze a disposizione di disegni criminali, come ha fatto in maniera prolungata per circa quattro anni in occasione dei fatti oggetto di indagini e come aveva peraltro già fatto in passato. 3. Alla stregua di quanto appena evidenziato, le censure articolate nel ricorso, fondate innanzitutto sul mutamento delle mansioni dell’indagato e della previsione di legge secondo cui il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo doveva essere corredato del parere dell’Ispettorato del Lavoro, non sono idonee a inficiare la nient’affatto illogica valutazione del quadro cautelare cui ha proceduto il Tribunale di Salerno sulla base dei consolidati principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Né può ritenersi che la circostanza relativa al decorso del tempo, pure sinteticamente richiamata dal ricorrente, valga a sua volta a vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall’art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. Si tratta di presunzione speciale rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen. e, quindi, su di essa prevalente, con la conseguenza che fa ritenere sussistente i caratteri di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, salvo prova contraria, che non è però desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo. Nella materia cautelare, questa Corte ha più volte affermato che il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (cfr., per esempio, Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766 – 02; Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali, Rv. 282004 – 01; Sez. 5, n. 57580 del 14/9/2017, Lupia, Rv. 272435-01). Concreti e specifici dati circostanziali di tale valenza non sono stati ravvisati dai giudici dell’ordinanza impugnata, che hanno correttamente vagliato il compendio indiziario, e nemmeno sono stati rappresentati dal ricorrente in termini adatti a superare l’effetto presuntivo dell’art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. Il motivo di ricorso, pertanto, è infondato e deve essere disatteso. 4. A quanto sin qui osservato, conseguono, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell’art. 28, comma 1, reg. esec. cod. proc. pen., deve disporsi, altresì, la trasmissione al pubblico ministero, a cura della cancelleria, dell’estratto del presente provvedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il