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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 46/1976

ECLI:IT:COST:1976:46
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, con ricorso notificato l'11 dicembre 1972, chiedeva che venisse dichiarata la illegittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle province) per contrasto con gli artt. 3, 41, 39, 23 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; con l'art. 34 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; e con gli artt. 5 e 6 della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, interveniva, con atto 7 gennaio 1973, chiedendo che il ricorso della Provincia di Bolzano fosse dichiarato inammissibile o, subordinatamente, respinto.

All'udienza del 26 novembre 1975 il difensore della Provincia di Bolzano ha chiesto che la Corte dichiari cessata la materia del contendere perché le doglianze della Provincia sono state recepite con l'emanazione del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473 (artt. 1, 2 e 6), contenente norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di finanza locale e pubblicato nel supplemento ordinario della [OSCURATO:PERSONA] n. 252 del 20 settembre 1975.

Alla stessa udienza l'Avvocato dello Stato ha ammesso che è cessata la materia del contendere, osservando, anche, che il ricorso è, comunque, inammissibile. : Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651, impugnato, ha istituito un fondo speciale - da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico - fondo amministrato da un comitato, che ha sede presso il Ministero delle finanze, Direzione generale per la finanza locale (art. 1); è presieduto dal Ministro per le finanze o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composto: da funzionari dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio; da quattro amministratori provinciali e otto amministratori comunali (art. 8).

Lo stesso decreto prescrive, negli artt. 4, 5, 6 e 7, che i comuni e le province predispongono un piano di risanamento e, con istanza motivata, lo sottopongono all'esame del comitato; e che l'integrazione del bilancio dei comuni e delle province, deliberata dal comitato, è disposta con decreto del Ministro per le finanze.

Secondo la Provincia di Bolzano, ricorrente, le disposizioni del decreto impugnato violerebbero le norme richiamate nel ricorso ed i principi della autonomia costituzionale della stessa Provincia e non rispetterebbero l'obbligo di adeguare i metodi della legislazione nazionale alle esigenze dell'autonomia perché: a) non riservano, in base a parametri oggettivi, una quota del fondo nazionale ai comuni delle Regioni a statuto speciale; b) non affidano la distribuzione di tale quota alle autorità regionali e provinciali competenti; c) non prevedono il conferimento dei mezzi necessari alle Province autonome attraverso l'accordo tra Governo e province per la determinazione annua della quota variabile dei tributi, ai sensi dell'art. 68 ter legge costituzionale n. 1 del 1971.

La Corte osserva che nel corso del presente giudizio è sopravvenuto il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, contenente norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di finanza locale.

Questo decreto prescrive, nell'articolo 1, che "le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in ordine alle autorizzazioni in materia di finanza locale e alle integrazioni, anche ai fini del risanamento, dei bilanci dei comuni, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sopraprovinciale e quelle già spettanti alla Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente decreto".

Lo stesso decreto, poi, prescrive, nell'art. 2, che "nella vigilanza e tutela di cui all'art. 54, n. 5, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]) si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza locale"; e, nell'art. 6, che "al fine del coordinamento, le province di Trento e di Bolzano comunicano annualmente i propri programmi, nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, al Ministro per il tesoro che, sentiti i competenti organi della Cassa depositi e prestiti, indica il limite dei mezzi che la Cassa sarà presumibilmente in grado di destinare nelle rispettive province in base ai criteri generali stabiliti per i propri interventi".

Per effetto della emanazione del d.P.R. n. 473 del 1975 - che risponde positivamente alle esigenze fatte valere dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe, come ha espressamente dichiarato il difensore della stessa Provincia all'udienza del 26 novembre 1975 - è venuto meno l'interesse a ricorrere e deve, quindi, procedersi alla conseguente declaratoria.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto dalla Provincia di Bolzano nei confronti del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei Comuni e delle province).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, con ricorso notificato l'11 dicembre 1972, chiedeva che venisse dichiarata la illegittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle province) per contrasto con gli artt. 3, 41, 39, 23 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; con l'art. 34 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; e con gli artt. 5 e 6 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, interveniva, con atto 7 gennaio 1973, chiedendo che il ricorso della Provincia di Bolzano fosse dichiarato inammissibile o, subordinatamente, respinto. All'udienza del 26 novembre 1975 il difensore della Provincia di Bolzano ha chiesto che la Corte dichiari cessata la materia del contendere perché le doglianze della Provincia sono state recepite con l'emanazione del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473 (artt. 1, 2 e 6), contenente norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di finanza locale e pubblicato nel supplemento ordinario della [OSCURATO:PERSONA] n. 252 del 20 settembre 1975. Alla stessa udienza l'Avvocato dello Stato ha ammesso che è cessata la materia del contendere, osservando, anche, che il ricorso è, comunque, inammissibile. : Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651, impugnato, ha istituito un fondo speciale - da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico - fondo amministrato da un comitato, che ha sede presso il Ministero delle finanze, Direzione generale per la finanza locale (art. 1); è presieduto dal Ministro per le finanze o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composto: da funzionari dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio; da quattro amministratori provinciali e otto amministratori comunali (art. 8). Lo stesso decreto prescrive, negli artt. 4, 5, 6 e 7, che i comuni e le province predispongono un piano di risanamento e, con istanza motivata, lo sottopongono all'esame del comitato; e che l'integrazione del bilancio dei comuni e delle province, deliberata dal comitato, è disposta con decreto del Ministro per le finanze. Secondo la Provincia di Bolzano, ricorrente, le disposizioni del decreto impugnato violerebbero le norme richiamate nel ricorso ed i principi della autonomia costituzionale della stessa Provincia e non rispetterebbero l'obbligo di adeguare i metodi della legislazione nazionale alle esigenze dell'autonomia perché: a) non riservano, in base a parametri oggettivi, una quota del fondo nazionale ai comuni delle Regioni a statuto speciale; b) non affidano la distribuzione di tale quota alle autorità regionali e provinciali competenti; c) non prevedono il conferimento dei mezzi necessari alle Province autonome attraverso l'accordo tra Governo e province per la determinazione annua della quota variabile dei tributi, ai sensi dell'art. 68 ter legge costituzionale n. 1 del 1971. La Corte osserva che nel corso del presente giudizio è sopravvenuto il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, contenente norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di finanza locale. Questo decreto prescrive, nell'articolo 1, che "le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in ordine alle autorizzazioni in materia di finanza locale e alle integrazioni, anche ai fini del risanamento, dei bilanci dei comuni, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sopraprovinciale e quelle già spettanti alla Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente decreto". Lo stesso decreto, poi, prescrive, nell'art. 2, che "nella vigilanza e tutela di cui all'art. 54, n. 5, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]) si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza locale"; e, nell'art. 6, che "al fine del coordinamento, le province di Trento e di Bolzano comunicano annualmente i propri programmi, nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, al Ministro per il tesoro che, sentiti i competenti organi della Cassa depositi e prestiti, indica il limite dei mezzi che la Cassa sarà presumibilmente in grado di destinare nelle rispettive province in base ai criteri generali stabiliti per i propri interventi". Per effetto della emanazione del d.P.R. n. 473 del 1975 - che risponde positivamente alle esigenze fatte valere dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe, come ha espressamente dichiarato il difensore della stessa Provincia all'udienza del 26 novembre 1975 - è venuto meno l'interesse a ricorrere e deve, quindi, procedersi alla conseguente declaratoria. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto dalla Provincia di Bolzano nei confronti del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei Comuni e delle province). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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