CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15573/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30831/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 49, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. – RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. 432/2020, depositato in data 10.3.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.32022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del 14 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adito la Corte d’appello di Roma per ottenere l’indennizzo del pregiudizio non patrimoniale sofferto a causa dell'eccessiva durata della procedura di liquidazione F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 30831/2020 Numero sezionale 556/2022 Numero di raccolta generale 15573/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 concorsuale di un eredità accettata con beneficio di inventario, avviata per il recupero dei crediti per prestazioni professionali effettuate in favore del defunto [OSCURATO:PERSONA] e svoltasi innanzi al tribunale di Viterbo con un durata superiore a sei anni. Ad avviso dei ricorrenti, la procedura aveva preso avvio dall’’opposizione alla liquidazione individuale presentata da taluni creditori nel marzo 2008 ex art. 498 c.c., sicché, il 5 giugno 2008, il tribunale aveva autorizzato la nomina di un notaio. Assunte le dichiarazioni di credito, era stata avviata la liquidazione previa autorizzazione a talune alienazioni e, sempre con l'assistenza del notaio, era stato formato lo stato di graduazione. A seguito dell’istanza ex art. 500 c.c., formulata in data 28 marzo 2012 da altro creditore, era stata richiesta l'assegnazione di un termine per la liquidazione delle attività e per la formazione dello stato di graduazione, termine più volte prorogato fino al 9.11.2017. Dopo che il notaio era stato autorizzato ad un riparto parziale, i ricorrenti avevano proposto reclamo avverso lo stato di graduazione, definito con pronuncia di rigetto in data 2.3.2018. La domanda è stata respinta in sede monitoria, con decreto confermato all’esito dell’opposizione. La Corte territoriale, dichiarata l’infondatezza delle eccezioni di tardività della domanda e di prescrizione del diritto all’indennizzo, ha affermato che la disciplina dell’equa riparazione non si applica alla procedura di liquidazione concorsuale dell’eredità, che è demandata esclusivamente all’erede il quale, con l'ausilio di un notaio, deve curare il soddisfacimento dei creditori ereditari e dei legatari, previa liquidazione dell'attivo e formazione dello stato di graduazione, non essendo detta liquidazione un processo ai sensi della L. 89/2001, che è soltanto quello che si svolge davanti ad un giudice. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 30831/2020 Numero sezionale 556/2022 Numero di raccolta generale 15573/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 La cassazione del decreto è chiesta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in 4 motivi. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1 bis L. 89/2001, 6 CEDU, 24 e 111 Cost., sostenendo che la disciplina dell’equa riparazione si applica anche alla procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità accettata con beneficio di inventario, poiché la dichiarazione di credito ex art. 498 c.c. è assimilabile alla domanda di insinuazione al passivo e lo stato di graduazione ha la medesima natura dello stato passivo divenuto esecutivo. Trattasi di procedimento di volontaria giurisdizione che vede l’intervento dell’autorità giudiziaria per l’amministrazione di interessi privati, intervento che si estrinseca non solo nella fissazione del termine ex art. 500 c.c., ma anche nell’autorizzazione di transazioni o pagamenti, nel controllo sulle attività notarili, nell’impartire direttive ed autorizzazioni, nella decisione dei avverso lo stato di graduazione. Si sarebbe in presenza di un vero e proprio processo ai sensi della L. 89/2001, nell’ampia nozione definita dalla Corte costituzionale per il processo penale, che comprende anche le fasi preliminari che non si svolgono dinanzi al giudice. Quindi, la durata complessiva andava calcolata dalla dichiarazione di credito – in data settembre-ottobre 2008- fino all’ottobre 2018 ed aveva perciò superato quella ragionevole fissata dalla L. 89/2001. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art.2, comma 2 bis, L. 89/20101, sostenendo che la pronuncia abbia erroneamente assimilato la procedura di liquidazione concorsuale alla liquidazione coatta amministrativa, che è invece un contenitore di procedure che coinvolge interessi pubblici preminenti rispetto a quelli volti ad F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 30831/2020 Numero sezionale 556/2022 Numero di raccolta generale 15573/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 ottenere l’attuazione coattiva di un credito, sussistendo per contro un’evidente analogia con fallimento, poiché il singolo creditore non può compiere atti esecutivi individuali, deve rispettare la par condicio creditorum ed inoltre, per garantire la ripartizione proporzionale dei crediti, lo stesso notaio deve agire in condizione di neutralità. Entrambe le procedure prendono avvio da una domanda giudiziale e il credito diviene esigibile solo con l’approvazione dello stato di graduazione, che ha gli stessi effetti dello stato passivo. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2, commi 2 bis e 2 ter L. 89/2001 e 6 CEDU, sostenendo che la procedura di liquidazione include tutte le attività finalizzate all’estinzione dei crediti, anche se non svoltesi alla presenza del giudice, data l’assimilabilità alle fasi preliminari al processo penale, la cui durata va computata in quella ragionevole. La nozione di processo ai sensi della L. 89/2001 sarebbe unitaria e non è frazionabile per fasi e, per quanto concerne la liquidazione ereditaria, include anche le attività che si svolgono dinanzi Presidente del Tribunale, concludendosi con il riparto effettivo delle somme. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati per le ragioni che seguono. La tesi dei ricorrenti secondo cui la procedura di liquidazione concorsuale dell’eredità avrebbe natura giurisdizionale, per cui, essendo integralmente assimilabile al fallimento, la sua durata ragionevole dovrebbe essere computata dalla data di presentazione delle dichiarazioni di credito ai sensi dell’art. 489 c.c., non può essere condivisa. Tali dichiarazioni non sono equiparabili all’esercizio della domanda giudiziale o a quella di insinuazione al passivo fallimentare, non essendo dirette ad un organo giurisdizionale ed essendo formulate F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 30831/2020 Numero sezionale 556/2022 Numero di raccolta generale 15573/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione (Cass.2198/1987; Cass. 12950/2017): Tutta la successiva attività non si svolge nell’ambito di un giudizio, ma per iniziativa dell’erede che, con l’assistenza del notaio, provvede alla formazione dello stato di graduazione, all’attività di liquidazione e ai riparti, senza soggezione al controllo e al potere di direzione di un giudice. L’autorità giudiziaria è chiamata a pronunciarsi solo in via eventuale, in caso di reclamo ex art. 501 c.c. su ricorso dei creditori. In mancanza, lo stato di graduazione diviene definitivo (art. 501 c.c.). L’apertura della procedura paralizza le azioni esecutive individuali (ma non quelle già in essere: art. 506 c.c.), ma non impedisce – dopo la pubblicazione prevista dall'art. 498, terzo comma, c.c. - la proposizione delle domande giudiziali di accertamento e di condanna (Cass. 8104/2016; Cass. 4704/2001; Cass. 9690/1994; Cass. 11848/1991; Cass. 4428/1977). La procedura dell’art. 498 c.c. – a differenza del fallimento - non è quindi la sede esclusiva dell’accertamento delle pretese creditorie verso la massa ereditaria. L’autorizzazione giudiziale al compimento di atti dispositivi non vale a conferire alla procedura carattere giurisdizionale ai fini dell’equa riparazione: l’intervento del giudice si rende necessario anche in caso di liquidazione individuale ed è inoltre espressione del principio secondo cui, ai sensi dell'art. 493 c.c., non è consentito all'erede beneficiato di disporre liberamente dei beni dell'asse, ma è rimesso al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione incidente sul patrimonio ereditario, stante l'obbligo di amministrazione dei beni nell'interesse dei creditori e dei legatari (Cass. 24171/2003; Cass.4469/1993). La sussistenza dell’autorizzazione ha l’unico effetto di consentire il compimento dell’atto senza che l’erede sia esposto al F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 30831/2020 Numero sezionale 556/2022 Numero di raccolta generale 15573/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 rischio di perdere il beneficio della limitazione di responsabilità per i debiti ereditari (art. 493 c.c.). Quanto alla posizione del notaio, questi, nominato dal giudice ed inquadrato nella categoria degli ausiliari anche ai fini della competenza per la liquidazione del compenso (Cass. 9648/2000; Cass. 1953/1976), svolge però assistenza e supporto all’erede (che compie personalmente le operazioni di liquidazione e i riparti, riceve le opposizioni dei creditori, forma lo stato di graduazione) e non attività funzionale allo svolgimento di un processo. L’analogia con la liquidazione coatta amministrativa, valorizzata dalla Corte di merito, consiste dunque nel fatto anche nella procedura ex art. 498 c.c. è previsto l’innesto di parentesi giurisdizionali vere e proprie (in caso di proposizione del reclamo avverso lo stato di graduazione), pur sempre nell’ambito di una procedura non assimilabile al processo, nell’accezione della L. 89/2001 (cfr., in tal senso, per la liquidazione coatta amministrativa, Corte cost. 12/2020; Cass. 12729/2011; Cass.28105/2009). In definitiva, la disciplina dell'equa riparazione di cui alla L. 89/2001, per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non trova applicazione nella procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata a seguito della presentazione della dichiarazione di credito ai sensi dell’art. 498 c.c., che, essendo procedimento di natura non contenziosa e unilaterale, senza interessi contraddittori in gioco, non rientra tra le “controversie” sui diritti e doveri di carattere civile di cui all’art. 6, § 1, cit. (cfr., Corte EDU 24 agosto 2010, Alaverdyan c. Armenia 4523/04, § 35), fatta salva la fase che si F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 30831/2020 Numero sezionale 556/2022 Numero di raccolta generale 15573/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 svolge dinanzi al giudice a seguito del reclamo dei creditori avverso lo stato di graduazione. 3. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., sostenendo che non sussistevano i presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, avendo riposto un legittimo affidamento nei precedenti giurisprudenziali favorevoli alle tesi avanzate in giudizio. Il motivo è inammissibile. Il ricorso per equa riparazione è stato integralmente respinto nei gradi di merito: sussistendo la soccombenza dei ricorrenti, la compensazione delle spese processuali era rimessa alla incensurabile discrezionalità del giudice. Il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è invece limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale dette spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula ogni valutazione sull'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 30592/2017; Cass. 24502/2017; ; Cass.8421/2017; Cass. 2149/2014; Cass. 15317/2013). Il ricorso è – in definitiva - respinto. Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. rigetta il ricorso. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 30831/2020 Numero sezionale 556/2022 Numero di raccolta generale 15573/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 15.3.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7