CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 27617/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 22600/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimati - avverso la sentenza n.20/2020 della Corte d’Appello di Cagliari, depositata in data 29/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1 La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 29 giugno 2020, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, rilevando che il reclamo era stato proposto oltre il termine fissato dall’art 18,4° comma l fall. 2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], affidandosi ad un unico motivo, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza , notificato alla sola [OSCURATO:PERSONA] srl che non ha svolto difese. 3 I l ricorso non risulta invece notificato al curatore del fallimento ed agli altri creditori istanti, convenuti nel giudizio di merito, non costituitisi nella fase che ha condotto alla pronuncia della sentenza impugnata, ma aventi la qualità di litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo alla dichiarazione di fallimento (cfr.Cass.5907/2018, 11099/2004 2796/1997 e 552/1989) e quindi anche nel procedimento di legittimità. 4 Deve, pertanto, disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rinviando il processo a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia il processo a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza . Così deciso in Roma, nel