CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 24756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12410-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] già 2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 1672 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 808/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 887/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa all'accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 25.2.2010 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di contestazione che imputava al dipendente la responsabilità per un ammanco complessivo di C 31.805,00 in connessione con operazioni irregolari riconducibili allo Stinà eseguite, nel periodo 16.7.2009/30.11.2009, dalla postazione a questi assegnata; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; la parte intimata, Unione di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito con controricorso; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 436 cod. proc. civ. e 74 disp att. cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per non avere il giudice di appello espunto dagli atti di causa il fascicolo di parte di primo grado, ricostruito senza autorizzazione del giudice e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da questa prodotto in seconde cure; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 421 cod. proc. civ. nonché "omessa o contraddittoria pronunzia- omessa e/o erronea valutazione di fatti ai fini di decidere", censurando la sentenza impugnata per non avere il giudice di appello proceduto alla nomina del consulente tecnico d'ufficio, come richiesto, al fine della redazione di un elaborato planimetrico relativo ai locali della filiale; la redazione di tale elaborato era necessaria in quanto finalizzata ad accertare i tempi i occorrenti per la effettuazione delle operazioni bancarie dalla postazione dello Stinà in correlazione con gli spostamenti dei colleghi all'interno della filiale, quando egli si allontanava; 3. con il terzo motivo di ricorso di deduce nullità e illegittimità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti e violazione e falsa applicazione dell'art. 421 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata: a) per avere omesso di valutare che la transazione " fine di Filiale", incontestatamente effettuata dallo Stinà, richiedeva la controfirma obbligatoria del Direttore di Filiale; b) per avere omesso di esaminare il dato relativo alla ritarcassa; c) per essere erronei i relativi riferimenti in sentenza e comunque la valutazione di tali dati posto che se è vero che alcune delle operazioni segnalate interessavano somme superiori a C 7.500,00 ( vale a dire somme che, per disposizione aziendale, in ragione dell'entità dell'importo avrebbero dovute essere contenute in cassette che richiedevano per la relativa apertura circa 10 minuti), risultava altrettanto vero, per ammissione dei testi escussi, che, per prassi, somme superiori alle predette soglie, anche per esigenze di speditezza del servizi, potevano in concreto essere riposte nelle cassette operative dotate di chiusura con semplice chiavi; d) per non avere considerato la presenza in filiale di personale, ulteriore a quello di sportello, ai quale potevano essere ricondotte le operazioni irregolari; e) per non avere considerato la posizione della direttrice di filiale nonché le deposizioni testimoniali dalle quali emergeva l'obbligo di questa di firmare e custodire i report finali predisposti dallo Stinà e non rinvenuti in filiale; 4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 40 lett. e) c.c.n.l. 8.12.2007, dell'art. 1 legge n. 604/1966, dell'art. 2119 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere motivato le ragioni per le quali il direttore di filiale era stato ritenuto esente da responsabilità e, più in generale, le ragioni per le quali era stata confermata l'applicabilità della sanzione espulsiva; 5. il primo motivo di ricorso deve essere respinto sia alla luce del principio secondo il quale è inammissibile l'impugnazione con la quale, come nello specifico avvenuto, si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa (Cass. n. 6330/2014), sia per difetto di pertinenza con le ragioni che sorreggono la decisione, avendo la Corte di merito, da un lato escluso il maturarsi di preclusioni a riguardo ma, soprattutto, affermato che per la conferma della decisione di prime cure risultava sufficiente la documentazione versata in atti dallo Stinà e gli esiti univoci della prova testimoniale (sentenza, pagg. 2 e 3); 6. il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile, risultando a tal fine dirimente la considerazione che la scelta se disporre o meno la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito che è sindacabile sotto il profilo del vizio motivazionale (Cass. n. 326/2020, Cass. n. 2103/2019, Cass. n. 7472/2017), la cui deduzione nello specifico risulta preclusa dalla esistenza cd. di doppia conforme ex art. 348 ter, ultimo comma cod. proc. civ.,; parte ricorrente non ha , infatti, indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado sul punto e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse, come suo onere al fine della valida deduzione del vizio di motivazione (Cass. n. 5528/2018, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 26674/2016); 7. il terzo motivo di ricorso è inammissibile; la denunzia di violazione di norma di diritto riferita all'art. 421 cod. proc. civ. non è articolata con modalità conformi alle indicazioni del giudice di legittimità secondo il quale il vizio di violazione di legge va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17570/2020, 5Cass. n. 287/2016, Cass. n. 635/2015, Cass. n. 25419/ 2014, Cass. n. 16038/ 2013, Cass. n. 3010/2012), deduzioni che difettano del tutto nel caso di specie; 7.1. parimenti inammissibili le censure intese a denunziare il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo dell'omesso esame di fatto controverso e decisivo, valendo a riguardo le considerazioni espresse in relazione al secondo motivo di ricorso circa le preclusioni scaturenti dalla esistenza di doppia conforme ex art. 348, ter, ultimo comma, cod. proc. civ.; deve inoltre soggiungersi che le censure svolte, per come concretamente articolate, risultano in larga parte intese a sollecitare una inammissibile rivisitazione del materiale probatorio e quindi, in definitiva, un sindacato estraneo al controllo di legittimità; 8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile per plurimi profili; 8.1. parte ricorrente si limita, infatti a contrastare, in una mera logica contrappositiva a quella espressa dal giudice di seconde cure, la valutazione della Corte di merito circa la irrilevanza della omessa denunzia/ querela o comunque di iniziative dirette della Banca nei confronti della direttrice della filiale; le censure articolate si sostanziano in altri termini, in un mero dissenso valutativo, intrinsecamente inidoneo in quanto tale ad inficiare la decisione di secondo grado; tanto assorbe l'ulteriore rilievo della violazione dell'art. 366, comma 1. n. 6 cod. proc. civ. nella quale è incorso il ricorrente con riferimento alle circostanza fattuali alla base delle censure, evocate senza il rispetto del criterio dell'autosufficienza che avrebbe imposto di specificare in maniera puntuale la risultanza del giudizio di merito dal quale esse erano tratte, provvedendo alla relativa trascrizione o esposizione per riassunto, onde consentire al giudice di merito il necessario controllo di decisività (Cass. n. 14784/2015 Cass. n. 4849/2009, Cass. n. 12362/2006) e della modalità di deduzione del vizio di violazione di norma di diritto, non conforme all'insegnamento del giudice di legittimità, per il quale si rinvia al paragrafo relativo al terzo motivo; 9. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 10. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello