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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21234/2026

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rente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1040/2023depositata il 28/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22009/2023Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 21234/2026Data pubblicazione 22/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

La vicenda processuale in esame trova la propria genesinell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 19095/2016, con cui ilTribunale di Milano ingiungeva alla signora [OSCURATO:PERSONA], qualetitolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] per te” corrente in Roma allavia Acacia n. 64, di pagare in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. lasomma di € 9.393,28, oltre interessi e spese, per il mancatopagamento di fatture per la somministrazione di energia elettrica neglianni dal 2015 al 2017.2.

L’ingiunta chiedeva il rigetto della pretesa avversaria sul rilievo di averceduto l’azienda sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al signor [OSCURATO:PERSONA],subentrato nel contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]. il 20.3.2008, a seguitodi comunicazione e richiesta di fatturazione a suo nome.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. contestando di non avere mairicevuto alcuna richiesta di subentro e di avere per questo motivosempre fatturato alla Palmisano i consumi rilevati dalla distributricesocietà [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo l’autorizzazione per la chiamata in causadel terzo [OSCURATO:PERSONA].3.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8776/2001, condannava laPalmisano al pagamento della somma ingiunta, ritenendo indimostratoil subentro del nuovo soggetto nel contratto di fornitura con [OSCURATO:SOCIETA] invirtù della cessione d’azienda fra la Palmisano e il subentrante KhalilAtef [OSCURATO:PERSONA] e che, sul quantum, non vi era contestazione inordine alla rispondenza dei consumi fatturati con quelli rilevati.4. [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame e la Corte d’Appello di Milano lorigettava, confermando la sentenza di primo grado.5.

Con ricorso notificato il 25/10/2023, affidato a quattro motivi, laPalmisano propone ora ricorso per cassazione avverso la sentenza n.1040/2023 della Corte d’Appello di Milano del 28/3/2023.6.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 22009/2023Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 21234/2026Data pubblicazione 22/06/20267.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE8.

Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laricorrente denunzia “error in iudicando per violazione e/o falsaapplicazione e/o omessa applicazione della normativa di cui all’art.2558 c.c. relativa all’automatica successione nei contratti in caso dicessione aziendale”, in quanto l’art. 1406 c.c. prevederebbe una derogaalla disciplina generale, non essendo necessario il consenso delcontraente ceduto per il trasferimento dei contratti inerenti all’azienda.Ne conseguirebbe in tesi che, in caso di cessione aziendale, il subentrodell’acquirente nei contratti in corso avviene automaticamente, salvoche si tratti di contratti di natura personale o che le parti abbiano.8.1.

Il motivo è infondato.8.2.

Ai sensi dell’art. 2558, 1 comma, c.c., l’acquirente dell’aziendasubentra nei contratti stipulati per l’esercizio della stessa che nonabbiano carattere personale, salvo diverso accordo tra le parti.

Talenorma è derogabile dalle medesime parti cedente e cessionario (Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 15 del 03/01/2020; Cass. Sez. 1 - , Ordinanzan. 192 del 05/01/2022) e, in ogni caso, non è opponibile al contraenteceduto.8.3.

Quanto al contraente ceduto vale il differente principio per cui lamera comunicazione del trasferimento dell'azienda, oltre a nonimplicare di per sé l'intervenuta cessione anchedel contratto di fornitura (nel caso, di energia elettrica), non integra ilrequisito del consenso del contraente ceduto richiesto dall'art. 1406cod. civ. ( cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3996 del 18/03/2003; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 11918 del 7/8/2002 ).8.4.

A norma dell'art. 1407 c.c., solo nel caso in cui una parte abbiaconsentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo neiNumero registro generale 22009/2023Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 21234/2026Data pubblicazione 22/06/2026rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoiconfronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui l'ha accettata.8.5.

Nella specie tale principio risulta espressamente richiamato eregolato nel contratto di somministrazione di energia stipulato dalfornitore con la parte cedente e, pertanto, la sentenza impugnata non ècensurabile là dove ha ritenuto non opponibile alla società fornitrice dienergia elettrica ([OSCURATO:SOCIETA].) la cessione del contratto, in difettodel presupposto contrattuale tratto dall’art. 16, lett. c), delle condizionigenerali del contratto, stipulato il 20 aprile 2007 con l’originario titolaredell’azienda ([OSCURATO:PERSONA]), cui è successivamente subentrata StefaniaPalmisano mediante voltura del 5 novembre 2007.8.6.

La corte di merito ha osservato che in base alla clausola inargomento la cessione del contratto risulta subordinata al consensodella [OSCURATO:SOCIETA], consenso che, nella fattispecie, non risulta essere statoprestato in relazione al trasferimento intervenuto dalla Palmisano alKamal [OSCURATO:PERSONA], né la ricorrente ha fornito prova di aver postola società nella condizione di esprimerlo, conformemente alla clausolacontrattuale sopra citata.8.7.

Correttamente i giudici di merito hanno pertanto ritenutoinsufficiente la produzione della voltura del 20 marzo 2008, in difetto diprova della sua trasmissione alla [OSCURATO:SOCIETA] ai fine della prestazione delrichiesto consenso.9.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laricorrente denunzia: “error in iudicando per violazione e/o falsaapplicazione degli art. 1341 e 1342 c.c. applicabili al richiamatocontratto per adesione del 5.11.2007 e nel dettaglio all’art. 16 lett. c) eal rapporto negoziale fra le parti in causa regolato ex art. 2556 e 2558c.c.”.10.

Si duole non essersi considerato che il contratto per adesione cui faespresso riferimento la corte territoriale, nel quale la PalmisanoNumero registro generale 22009/2023Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 21234/2026Data pubblicazione 22/06/2026sarebbe subentrata in luogo del precedente venditore Ferretti,costituisca un tipico contratto per adesione contenente clausolevessatorie, che in quanto tali avrebbero dovuto essere specificamenteapprovate per iscritto, mediante autonoma sottoscrizione, da partedella società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e non già ritenersiautomaticamente accettate per effetto del mero subentro contrattualeconseguente alla cessione d’azienda.11.

Ciò assumerebbe rilievo decisivo in considerazione del pesoSorgenia S.p.A. del 5.11.2007, richiamato nella motivazione qualeelemento determinante ai fini della decisione della controversia.11.1.

Il motivo è inammissibile.11.2.

Atteso quanto sopra osservato in merito alla inopponibilità delcontratto di cessione di azienda al contraente ceduto, valendo laregola iuris richiamata dalla ricorrente solo tra le parti contraenti enon per il contraente ceduto che ha diritto di accettare o meno ilsubentro di un nuovo soggetto nel contratto di fornitura di servizi,deve porsi in rilievo che il motivo si rivela del tutto generico nellaparte in cui risulta dedotta la natura vessatoria della clausolacontrattuale.11.3.

La parte ricorrente, infatti, si limita a una apodittica deduzionecirca la necessità di specifica approvazione per iscritto, senzaindividuare puntualmente sotto quale profilo la clausola in questionedeterminerebbe uno squilibrio contrattuale rilevante ai sensi dellanormativa invocata.11.4.

In particolare, non viene argomentata la riconducibilità dell’art.16, lett. c), del contratto del 5.11.2007 tra le clausole soggette adoppia sottoscrizione, né viene spiegato in che modo la suaapplicazione avrebbe inciso illegittimamente sulla decisioneimpugnata, atteso che la società fornitrice opera in un regime di liberoNumero registro generale 22009/2023Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 21234/2026Data pubblicazione 22/06/2026mercato e non in situazione di monopolio (cfr., per questo aspetto,Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 11918 del 07/08/2002).12.

Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.,la ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345c.p.c.”.13.

Si duole che il giudice di seconde cure abbia erroneamente ritenutoininfluente ai fini della decisione la trasmissione via fax contenente lacomunicazione della cessione della azienda al [OSCURATO:PERSONA] .13.1.

Il motivo è infondato.13.2.

La pronuncia richiamata a sostegno del motivo(Cass. Sez.

U - , Sentenza n. 10790 del 04/05/2017) attiene a unprincipio che vale per l’art. 345, 3 comma, c.p.c., nel testo previgenterispetto a quello risultante dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il quale ammetteva laproduzione tardiva della prova documentale di per sé idonea adeliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattualeaccolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senzalasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimastoindimostrato o non sufficientemente provato, non rilevando che laparte interessata fosse incorsa, per propria negligenza o per altracausa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.13.3.

In base alla norma applicabile ratione temporis, di contro, laCorte territoriale ha correttamente ritenuto tardiva la produzionedocumentale ai sensi dell’art. 345 c.p.c. poiché, a fronte di ungenerico richiamo al lungo lasso di tempo intercorso tra latrasmissione del documento e la richiesta di pagamento, la parteappellante non aveva né specificamente allegato, né provato le ragioniche avrebbero impedito la tempestiva produzione del documento nelgiudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.Numero registro generale 22009/2023Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 21234/2026Data pubblicazione 22/06/202613.4.

In sintesi, la parte appellante non ha assolto l’onere didimostrare la non imputabilità della tardiva produzione nella fase diappello, come richiesto dalla norma oggi vigente.14.

Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laparte ricorrente denunzia “violazione dell’art. 91 c.p.c.”.15.

Si duole del capo della sentenza relativo alle spese legali poste acarico della Palmisano per il primo e secondo grado di giudizio,lamentando che la corte d’appello non ha tenuto conto della revoca deldecreto ingiuntivo disposta dal Tribunale, in quanto notificato fuori daitermini di legge.16.

Si duole non essersi altresì considerato che il reale fruitore delleforniture di energia elettrica è sempre stato il [OSCURATO:PERSONA], il quale non hamai richiesto alla [OSCURATO:SOCIETA]. la volturazione delle utenze a proprionome, provvedendo invece al pagamento delle fatture secondomodalità e tempistiche da lui autonomamente determinate e utilizzandonominativi diversi.16.1.

Il motivo è inammissibile.16.2.

Da un lato esso si appalesa come un “non motivo”,sostanziandosi nella mera richiesta di regolamentazione delle spese incaso di eventuale accoglimento del ricorso.16.3.

Dall’altro, per quanto riguarda la liquidazione fatta dal giudicedi primo grado, oggetto di gravame non accolto dalla sentenzad’appello in esame, la ricorrente non si confronta con il principio -correttamente applicato dalla corte d’appello nel respingerel’impugnativa al riguardo- secondo cui la parte soccombente vaidentificata, in base al principio della causalità, in quella che, lasciandoinsoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando unapretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo.16.4.

Tale accertamento va compiuto dal giudice di meritonell’ambito di una valutazione globale ed unitaria rapportata alNumero registro generale 22009/2023Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 21234/2026Data pubblicazione 22/06/2026risultato finale della lite e non alle singole questioni trattate(Cassazione civile sez.

II, 06/04/2023, n.9457).16.5.

Orbene, la corte di appello ha confermato la sentenza di primogrado anche in punto di spese, facendo corretta applicazione delsuddetto principio a seguito del rigetto integrale del gravame.16.6.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso.16.7.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00(di cui euro 3.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1040/2023depositata il 28/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22009/2023Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 21234/2026Data pubblicazione 22/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. La vicenda processuale in esame trova la propria genesinell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 19095/2016, con cui ilTribunale di Milano ingiungeva alla signora [OSCURATO:PERSONA], qualetitolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] per te” corrente in Roma allavia Acacia n. 64, di pagare in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. lasomma di € 9.393,28, oltre interessi e spese, per il mancatopagamento di fatture per la somministrazione di energia elettrica neglianni dal 2015 al 2017.2. L’ingiunta chiedeva il rigetto della pretesa avversaria sul rilievo di averceduto l’azienda sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al signor [OSCURATO:PERSONA],subentrato nel contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]. il 20.3.2008, a seguitodi comunicazione e richiesta di fatturazione a suo nome.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. contestando di non avere mairicevuto alcuna richiesta di subentro e di avere per questo motivosempre fatturato alla Palmisano i consumi rilevati dalla distributricesocietà [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo l’autorizzazione per la chiamata in causadel terzo [OSCURATO:PERSONA].3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8776/2001, condannava laPalmisano al pagamento della somma ingiunta, ritenendo indimostratoil subentro del nuovo soggetto nel contratto di fornitura con [OSCURATO:SOCIETA] invirtù della cessione d’azienda fra la Palmisano e il subentrante KhalilAtef [OSCURATO:PERSONA] e che, sul quantum, non vi era contestazione inordine alla rispondenza dei consumi fatturati con quelli rilevati.4. [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame e la Corte d’Appello di Milano lorigettava, confermando la sentenza di primo grado.5. Con ricorso notificato il 25/10/2023, affidato a quattro motivi, laPalmisano propone ora ricorso per cassazione avverso la sentenza n.1040/2023 della Corte d’Appello di Milano del 28/3/2023.6. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 22009/2023Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 21234/2026Data pubblicazione 22/06/20267. L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE8. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laricorrente denunzia “error in iudicando per violazione e/o falsaapplicazione e/o omessa applicazione della normativa di cui all’art.2558 c.c. relativa all’automatica successione nei contratti in caso dicessione aziendale”, in quanto l’art. 1406 c.c. prevederebbe una derogaalla disciplina generale, non essendo necessario il consenso delcontraente ceduto per il trasferimento dei contratti inerenti all’azienda.Ne conseguirebbe in tesi che, in caso di cessione aziendale, il subentrodell’acquirente nei contratti in corso avviene automaticamente, salvoche si tratti di contratti di natura personale o che le parti abbiano.8.1. Il motivo è infondato.8.2. Ai sensi dell’art. 2558, 1 comma, c.c., l’acquirente dell’aziendasubentra nei contratti stipulati per l’esercizio della stessa che nonabbiano carattere personale, salvo diverso accordo tra le parti. Talenorma è derogabile dalle medesime parti cedente e cessionario (Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 15 del 03/01/2020; Cass. Sez. 1 - , Ordinanzan. 192 del 05/01/2022) e, in ogni caso, non è opponibile al contraenteceduto.8.3. Quanto al contraente ceduto vale il differente principio per cui lamera comunicazione del trasferimento dell'azienda, oltre a nonimplicare di per sé l'intervenuta cessione anchedel contratto di fornitura (nel caso, di energia elettrica), non integra ilrequisito del consenso del contraente ceduto richiesto dall'art. 1406cod. civ. ( cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3996 del 18/03/2003; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 11918 del 7/8/2002 ).8.4. A norma dell'art. 1407 c.c., solo nel caso in cui una parte abbiaconsentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo neiNumero registro generale 22009/2023Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 21234/2026Data pubblicazione 22/06/2026rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoiconfronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui l'ha accettata.8.5. Nella specie tale principio risulta espressamente richiamato eregolato nel contratto di somministrazione di energia stipulato dalfornitore con la parte cedente e, pertanto, la sentenza impugnata non ècensurabile là dove ha ritenuto non opponibile alla società fornitrice dienergia elettrica ([OSCURATO:SOCIETA].) la cessione del contratto, in difettodel presupposto contrattuale tratto dall’art. 16, lett. c), delle condizionigenerali del contratto, stipulato il 20 aprile 2007 con l’originario titolaredell’azienda ([OSCURATO:PERSONA]), cui è successivamente subentrata StefaniaPalmisano mediante voltura del 5 novembre 2007.8.6. La corte di merito ha osservato che in base alla clausola inargomento la cessione del contratto risulta subordinata al consensodella [OSCURATO:SOCIETA], consenso che, nella fattispecie, non risulta essere statoprestato in relazione al trasferimento intervenuto dalla Palmisano alKamal [OSCURATO:PERSONA], né la ricorrente ha fornito prova di aver postola società nella condizione di esprimerlo, conformemente alla clausolacontrattuale sopra citata.8.7. Correttamente i giudici di merito hanno pertanto ritenutoinsufficiente la produzione della voltura del 20 marzo 2008, in difetto diprova della sua trasmissione alla [OSCURATO:SOCIETA] ai fine della prestazione delrichiesto consenso.9. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laricorrente denunzia: “error in iudicando per violazione e/o falsaapplicazione degli art. 1341 e 1342 c.c. applicabili al richiamatocontratto per adesione del 5.11.2007 e nel dettaglio all’art. 16 lett. c) eal rapporto negoziale fra le parti in causa regolato ex art. 2556 e 2558c.c.”.10. Si duole non essersi considerato che il contratto per adesione cui faespresso riferimento la corte territoriale, nel quale la PalmisanoNumero registro generale 22009/2023Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 21234/2026Data pubblicazione 22/06/2026sarebbe subentrata in luogo del precedente venditore Ferretti,costituisca un tipico contratto per adesione contenente clausolevessatorie, che in quanto tali avrebbero dovuto essere specificamenteapprovate per iscritto, mediante autonoma sottoscrizione, da partedella società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e non già ritenersiautomaticamente accettate per effetto del mero subentro contrattualeconseguente alla cessione d’azienda.11. Ciò assumerebbe rilievo decisivo in considerazione del pesoSorgenia S.p.A. del 5.11.2007, richiamato nella motivazione qualeelemento determinante ai fini della decisione della controversia.11.1. Il motivo è inammissibile.11.2. Atteso quanto sopra osservato in merito alla inopponibilità delcontratto di cessione di azienda al contraente ceduto, valendo laregola iuris richiamata dalla ricorrente solo tra le parti contraenti enon per il contraente ceduto che ha diritto di accettare o meno ilsubentro di un nuovo soggetto nel contratto di fornitura di servizi,deve porsi in rilievo che il motivo si rivela del tutto generico nellaparte in cui risulta dedotta la natura vessatoria della clausolacontrattuale.11.3. La parte ricorrente, infatti, si limita a una apodittica deduzionecirca la necessità di specifica approvazione per iscritto, senzaindividuare puntualmente sotto quale profilo la clausola in questionedeterminerebbe uno squilibrio contrattuale rilevante ai sensi dellanormativa invocata.11.4. In particolare, non viene argomentata la riconducibilità dell’art.16, lett. c), del contratto del 5.11.2007 tra le clausole soggette adoppia sottoscrizione, né viene spiegato in che modo la suaapplicazione avrebbe inciso illegittimamente sulla decisioneimpugnata, atteso che la società fornitrice opera in un regime di liberoNumero registro generale 22009/2023Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 21234/2026Data pubblicazione 22/06/2026mercato e non in situazione di monopolio (cfr., per questo aspetto,Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11918 del 07/08/2002).12. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.,la ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345c.p.c.”.13. Si duole che il giudice di seconde cure abbia erroneamente ritenutoininfluente ai fini della decisione la trasmissione via fax contenente lacomunicazione della cessione della azienda al [OSCURATO:PERSONA] .13.1. Il motivo è infondato.13.2. La pronuncia richiamata a sostegno del motivo(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 10790 del 04/05/2017) attiene a unprincipio che vale per l’art. 345, 3 comma, c.p.c., nel testo previgenterispetto a quello risultante dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il quale ammetteva laproduzione tardiva della prova documentale di per sé idonea adeliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattualeaccolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senzalasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimastoindimostrato o non sufficientemente provato, non rilevando che laparte interessata fosse incorsa, per propria negligenza o per altracausa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.13.3. In base alla norma applicabile ratione temporis, di contro, laCorte territoriale ha correttamente ritenuto tardiva la produzionedocumentale ai sensi dell’art. 345 c.p.c. poiché, a fronte di ungenerico richiamo al lungo lasso di tempo intercorso tra latrasmissione del documento e la richiesta di pagamento, la parteappellante non aveva né specificamente allegato, né provato le ragioniche avrebbero impedito la tempestiva produzione del documento nelgiudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.Numero registro generale 22009/2023Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 21234/2026Data pubblicazione 22/06/202613.4. In sintesi, la parte appellante non ha assolto l’onere didimostrare la non imputabilità della tardiva produzione nella fase diappello, come richiesto dalla norma oggi vigente.14. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laparte ricorrente denunzia “violazione dell’art. 91 c.p.c.”.15. Si duole del capo della sentenza relativo alle spese legali poste acarico della Palmisano per il primo e secondo grado di giudizio,lamentando che la corte d’appello non ha tenuto conto della revoca deldecreto ingiuntivo disposta dal Tribunale, in quanto notificato fuori daitermini di legge.16. Si duole non essersi altresì considerato che il reale fruitore delleforniture di energia elettrica è sempre stato il [OSCURATO:PERSONA], il quale non hamai richiesto alla [OSCURATO:SOCIETA]. la volturazione delle utenze a proprionome, provvedendo invece al pagamento delle fatture secondomodalità e tempistiche da lui autonomamente determinate e utilizzandonominativi diversi.16.1. Il motivo è inammissibile.16.2. Da un lato esso si appalesa come un “non motivo”,sostanziandosi nella mera richiesta di regolamentazione delle spese incaso di eventuale accoglimento del ricorso.16.3. Dall’altro, per quanto riguarda la liquidazione fatta dal giudicedi primo grado, oggetto di gravame non accolto dalla sentenzad’appello in esame, la ricorrente non si confronta con il principio -correttamente applicato dalla corte d’appello nel respingerel’impugnativa al riguardo- secondo cui la parte soccombente vaidentificata, in base al principio della causalità, in quella che, lasciandoinsoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando unapretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo.16.4. Tale accertamento va compiuto dal giudice di meritonell’ambito di una valutazione globale ed unitaria rapportata alNumero registro generale 22009/2023Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 21234/2026Data pubblicazione 22/06/2026risultato finale della lite e non alle singole questioni trattate(Cassazione civile sez. II, 06/04/2023, n.9457).16.5. Orbene, la corte di appello ha confermato la sentenza di primogrado anche in punto di spese, facendo corretta applicazione delsuddetto principio a seguito del rigetto integrale del gravame.16.6. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso.16.7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00(di cui euro 3.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21234/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris