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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 2021

Cassazione n. 38372/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Cagliari - investito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. della richiesta di appello del difensore di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 20 aprile 2021 con la quale è stata rigettata la richiesta di dichiarazione di perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del predetto per decorrenza dei termini di cui all'art. 303, comma 1, lett. a) cod. proc. pen..

2. L'articolata vicenda cautelare relativa al [OSCURATO:PERSONA] trae origine da un fermo disposto nei suoi confronti (oltre che di [OSCURATO:PERSONA]) in data 19 marzo 2020, eseguito il successivo 20 marzo, per i delitti di omicidio premeditato in danno di Davide e [OSCURATO:PERSONA] e di soppressione del loro cadavere.

Il fermo è stato convalidato il 23 marzo 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari che, contestualmente, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

Il 2 aprile 2020 l'indagato ha chiesto di essere sottoposto ad interrogatorio da parte del Pubblico Ministero che ha eseguito l'adempimento il 3 aprile 2020.

2.1. In data 19 aprile 2021 il difensore dell'indagato ha chiesto la dichiarazione di perdita di efficacia della misura per decorrenza del termine massimo di un anno sostenendo l'inapplicabilità della sospensione del termine di custodia dal 9 marzo al giorno 11 maggio 2020 disposta dall'art. 83, commi 1, 2 e 4 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 2 aprile 2020, n. 27.

L'istanza è stata motivata con il fatto che il procedimento aveva avuto inizio con un fermo di indiziato di delitto e doveva qualificarsi come «ad urgenza assoluta».

In ogni caso, lo stesso procedimento doveva essere considerato fra quelli «ad urgenza relativa».

In tal senso deponeva, a dire dell'istante, la circostanza che la convalida del fermo si era conclusa con l'ordinanza del 23 marzo 2020 ed alla stessa aveva fatto seguito la richiesta di interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva così espresso la propria inequivocabile volontà di trattazione del procedimento, come confermato dallo svolgimento di attività difensiva costante nel periodo fra il 17 marzo ed il giorno 11 maggio 2020.

Il procedimento non era rimasto concretamente sospeso o interrotto, sicchè la previsione della sospensione dei termini non poteva ritenersi applicabile. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha rigettato la richiesta ritenendo operante la sospensione con conseguente proroga del termine I di un anno, in scadenza il 19 aprile 2021, al giorno 11 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato l'inapplicabilità della sospensione alla sola fase della convalida dell'arresto e del fermo e, comunque, l'assenza della manifestazione di una volontà espressa di trattazione del procedimento, non essendo sufficienti, per escludere la sospensione, richieste di altro genere quali, ad esempio, quella di procedere ad interrogatorio.

2.2. Avverso l'ordinanza ha proposto appello il difensore dell'indagato insistendo, in primo luogo, per la qualificazione del procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] come «ad urgenza assoluta» auspicando una lettura costituzionalmente orientata delle norme sulla sospensione che ne evidenzi l'eccezionalità e la loro funzionalità al sacrificio minino della libertà personale.

Secondariamente ha evidenziato, citando giurisprudenza di legittimità in termini, come la richiesta di interrogatorio integri univocamente l'espressa richiesta di trattazione del procedimento.

Ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui il compimento di atti di indagine non abbia comportato l'inoperatività, in concreto, della sospensione che deve inevitabilmente essere riconnessa ad una sostanziale totale stasi dell'attività di indagine.

2.3. Il Tribunale ha rigettato l'appello cautelare condividendo, in primo luogo, la lettura offerta dal primo Giudice in punto di inapplicabilità della sospensione ai procedimenti che originano da un provvedimento di convalida dell'arresto o del fermo, dovendosi escludere che quel procedimento si concluda solo con la pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso avverso la relativa ordinanza.

Le eccezioni alla regola generale della sospensione hanno carattere tassativo e sono giustificate dalla inderogabilità delle esigenze sottese all'effettuazione dell'attività o dell'atto previsto nei termini stabiliti.

In particolare, la deroga per i procedimenti di convalida del fermo è giustificata dalla iniziale privazione della libertà personale senza un provvedimento dell'autorità giudiziaria con conseguente necessità che, entro i termini stabiliti dall'art. 13, comma 3 della Costituzione, il provvedimento venga convalidato da quell'autorità, potendo la restrizione della libertà personale conseguire solo a seguito di atto motivato da essa proveniente.

Convalidato il fermo, secondo il Tribunale, non vi sono ragioni per la deroga alla sospensione della decorrenza dei termini.

Al più, potrebbe ipotizzarsi una non operatività della sospensione limitata alla fase di impugnazione del fermo, senza comunicarsi all'intera fase delle indagini preliminari.

Conseguentemente non vi sarebbe alcuna incidenza sui termini di custodia cautelare proseguita in forza di un titolo autonomo rispetto a quello oggetto dell'impugnazione privo di alcuna incidenza sulla misura in corso.

Il sistema delineato dal legislatore è stato ritenuto coerente rispetto al quadro costituzionale in quanto ha lasciato al soggetto che ha subito la restrizione della libertà e al suo difensore la possibilità di paralizzare la sospensione dei termini e, quindi, la durata della misura cautelare applicata.

Lo stesso art. 83 cit. ha previsto un meccanismo di «minimo sacrificio» della libertà personale, laddove ha stabilito l'inoperatività delle disposizioni sulla sospensione per i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen..

Rispondendo ad uno specifico motivo di appello della difesa, ha inoltre messo in evidenza le differenze tra le ragioni poste a fondamento della sospensione dei termini di prescrizione dalla normativa emergenziale conseguente a calamità naturali e quella derivante dalla pandemia da COVID- 19.

2.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre condiviso la tesi del primo Giudice secondo cui la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di essere sottoposto ad interrogatorio non assume rilievo quale istanza espressa di procedere a tutte le attività della fase delle indagini preliminari.

A tale proposito ha prestato adesione a conforme giurisprudenza di legittimità evidenziando le differenze tra le fattispecie esaminate dalle sentenze citate dalla difesa (fra le quali alcune in punto di rinuncia alla sospensione dei termini feriali) e quella oggetto del presente procedimento.

In sostanza, secondo il Tribunale, l'inoperatività della sospensione è subordinata alla «manifestazione espressa e chiara di intendere procedere all'intero procedimento».

Peraltro, nella lettura proposta dal Tribunale, la richiesta di procedere ad un determinato atto produce l'effetto di sospendere il termine limitatamente al segmento processuale attivato con l'istanza, ma non anche ad altre autonome fasi processuali derivanti da provvedimenti diversi da quello oggetto dell'istanza.

Anche su tale punto ha citato conforme giurisprudenza di legittimità.

2.3.2. Il Tribunale ha altresì condiviso quanto sostenuto dal Giudice per le indagini preliminari in punto di mancata sospensione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] atteso che l'attività delle indagini preliminari non può subire un blocco totale.

Pertanto, non può ritenersi elusiva della disciplina relativa alla sospensione dei termini, la mancata effettiva sospensione del procedimento del quale è previsto il blocco dei termini con riferimento non al singolo atto ma alla conclusione della fase.Le attività «non impattanti» sull'emergenza epidemiologica sono consentite ma è rimessa all'indagato o al suo difensore la scelta se escludere l'operatività della sospensione chiedendo che si proceda alle indagini.

Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la dimostrazione che ciò sia avvenuto.

In ogni caso, al più, ha ritenuto non operante la sospensione dei termini per tre giorni (un giorno per procedere all'interrogatorio richiesto e due per gli accertamenti tecnici irripetibili).

Ha ritenuto non ancora scaduti i termini di custodia alla data del 29 aprile 2021, data in cui è stata emessa l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, essendo i termini in scadenza, considerata la contestata sospensione, il giorno 8 maggio 2021.

3. Avverso la predetta ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico composito motivo di impugnazione.

La motivazione dell'ordinanza è stata impugnata, in primo luogo, nella parte in cui ha escluso il dato di fatto per cui l'attività di indagine del procedimento non è mai stata concretamente sospesa e, dunque, non possono essere stati mai effettivamente sospesi i termini di durata della custodia cautelare.

Il ricorso ha messo in rilievo una presunta contraddittorietà della motivazione laddove ha affermato che lo svolgimento delle indagini non ha subito alcuna stasi, tanto da essersi concluso una settimana prima della scadenza del termine naturale di durata calcolato a prescindere dalla sospensione di cui al d.l. n. 18 del 2020.

E' stata segnalata la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha, da un lato, ritenuto esclusi dalla sospensione i termini relativi alle attività che per loro natura sono indifferibili e dall'altro ha affermato la natura tassativa e non estensibile di tali eccezioni.

Da tale ricostruzione avrebbe dovuto conseguire la conclusione secondo cui lo svolgimento di attività di indagine (nel caso di specie effettivamente compiute) era indicativo della mancata sospensione del procedimento.

3.1. Ulteriore violazione di legge è stata ravvisata nel passaggio motivazionale dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari con il quale sono state ritenute «non impattanti» sull'emergenza epidemiologica quelle attività svolte durante le indagini che non hanno comportato il coinvolgimento dell'indagato o del suo difensore.

Ciò a fronte dell'affermazione resa in altro passaggio della motivazione secondo cui la ratio della sospensione sarebbe da rinvenirsi nella esigenza del distanziamento sociale.

Da ciò consegue che l'assunzione di sommarie informazioni, le perquisizioni locali e domiciliari, l'esecuzione del fermo siano attività che hanno comportato la circolazione di persone e forme di contatto sociale.

3.2. Altro profilo di violazione di legge è stato dedotto con riguardo alla richiesta di procedere ad interrogatorio ed agli accertamenti tecnici irripetibili per i quali il Tribunale ha operato una inammissibile lettura frammentata sostenendo la loro inidoneità a manifestare la volontà di non sottarsi al procedimento.

Peraltro, secondo l'interpretazione offerta dalla difesa ai precedenti di legittimità citati e riportati anche nel provvedimento impugnato, la sospensione dei termini di custodia è strettamente connessa all'effettiva stasi del procedimento legata all'adozione delle misure volte ad arginare la diffusione dell'epidemia (circostanza che non si è verificata nel caso di specie).

3.3. Conclusivamente la difesa ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 per violazione degli artt. 3 e 13 Cost. nella parte in cui, prevedendo la sospensione per legge dei termini di custodia cautelare e negando la riserva di giurisdizione ex art. 13, comma 2 Cost., esclude ogni forma di controllo sulla ragionevolezza della sospensione con conseguente violazione dell'art. 3 Cost..

4. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. La questione sottoposta allo scrutinio della Corte vede sull'interpretazione delle norme che, a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, hanno determinato una riduzione dell'attività giudiziaria e la modifica temporanea di alcuni istituti processuali.

Assumono rilievo le nome che hanno disposto la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto con particolare riguardo al d.l. 8 marzo 2020, n. 11 per il periodo tra il 9 ed il 22 marzo 2020 le cui disposizioni sono state ribadite dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Dall'insieme delle disposizioni ora citate, è risultata la previsione della sospensione ex lege del decorso dei termini per il periodo dal 9 marzo all'il. maggio 2020.La portata di tale sospensione è stata indicata dall'art. 83, comma 2, dl. n. 18 del 2020 cit. nel senso che «si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».

2.1. Per espressa previsione normativa, tuttavia, alcuni procedimenti, in ragione della naturale urgenza della relativa trattazione, sono esentati dall'applicazione del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini.

E' stata dunque individuata la distinzione tra procedimenti ad urgenza assoluta che devono essere trattati in ogni caso e quelli ad urgenza relativa che ricevono trattazione solo a seguito di istanza di parte.

In tal senso, per quanto qui rileva, l'art. 83, comma 3, lett. b) (prima parte) del d.l. n. 18 del 2020 indica la prima categoria di procedimenti includendo quelli di «convalida dell'arresto o del fermo, i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale, i procedimenti nei quali sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive».

La seconda parte della norma citata indica come procedimenti ad urgenza relativa quelli nei quali «i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda» se si tratta di procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, di procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di sicurezza.

3. La prima parte dell'unico motivo di ricorso lamenta, in sostanza ) l'elusione della disciplina relativa alla sospensione che sarebbe derivata dall'applicazione della sospensione dei termini di fase, nonostante l'effettivo compimento di attività investigativa da parte della Procura.

Si sostiene che avrebbe errato il Tribunale nell'applicare la normativa emergenziale avendo escluso che il presupposto per la sospensione della decorrenza dei termini sia costituito dall'effettivo blocco dell'attività investigativa o, per riprendere l'espressione utilizzata da Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 240832-01, una «generalizzata stasi dell'attività giudiziaria - salve le eccezioni espressamente previste - funzionale al contenimento dell'emergenza pandemica».

Inoltre, introducendo la distinzione tra attività «impattanti» e non, il Tribunale avrebbe reso una motivazione contraddittoria laddove ha valorizzato la circostanza che, nel caso di specie, sono state svolte attività che non hanno implicato il diretto coinvolgimento dell'indagato o del suo difensore.

La contraddittorietà dovrebbe rinvenirsi nell'avere i giudici di merito non condiviso il primo rilievo della difesa (previsione di un blocco dell'attività investigativa quale presupposto della sospensione dei termini) e, successivamente, introdotto il tema della natura non impattante degli atti di indagine compiuti attribuendo, in tal modo, credito alla menzionata tesi difensiva.

3.1. L'argomentazione sviluppata del provvedimento impugnato è esente dalle censure sollevate dalla difesa.

Invero, la sospensione dei termini stabiliti per la durata delle indagini preliminari è connessa e collegata alla sospensione del decorso dei termini per il compimento di specifici atti del procedimento.

In tal senso depone la lettura dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 che nella prima parte stabilisce, per il periodo di tempo come sopra indicato, la «sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali" e, nella seconda riconosce che «si intendono, pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari (...) e in genere tutti i termini procedurali».

Tuttavia, pur tenendo conto di tale ordinario assetto sistematico, va considerata la specificità della fase delle indagini preliminari ove il compimento degli atti procedimentali non è rigidamente scansionato dalla previsione di termini, se non per ipotesi particolari (quali il fermo, ad esempio, che è autonomamente disciplinato).

Sostanzialmente, nella fase delle indagini preliminari, funzionale all'acquisizione di elementi indiziari o probatori ordinariamente suscettibili di evolversi nel tempo con il concreto rischio di dispersione delle acquisizioni istruttorie, la scansione degli adempimenti è priva di una cadenza temporale.

Da ciò consegue che, pur rimanendo ferma la sospensione dei termini, non è esigibile che in quella fase tale sospensione sia accompagnata dal blocco totale dell'attività.

La funzione della normativa emergenziale è quella di evitare, il più possibile, le occasioni di contatto sociale (inclusa la circolazione delle persone per ragioni di giustizia) e di diffusione della pandemia.

Lo scopo non può essere quello di bloccare qualsiasi attività investigativa di per sé urgente il cui mancato svolgimento nei tempi e nei modi individuati da chi conduce le indagini potrebbe rivelarsi esiziale per l'esito delle stesse.D'altronde è stato affermato che, ad esempio, la normativa emergenziale non ha certamente precluso la proposizione della richiesta di misura cautelare da parte del Pubblico Ministero (in tal senso Sez. 1, n. 11165 del 22/01/2021, Hadif, Rv. 280768 in motivazione); dunque, deve ritenersi che la predetta normativa non precluda neppure lo svolgimento di attività di indagine che di quella richiesta potrebbero costituire il presupposto.

Se tale è da intendersi la disciplina sopra menzionata, non può che derivare la conclusione che, non essendovi attività suscettibile di essere normativamente sospesa nella fase delle indagini preliminari, non è possibile sostenere che la sospensione dei termini di fase in ossequio alla normativa emergenziale, per tale segmento procedimentale, sia consequenziale alla stasi totale del procedimento.

La tesi contraria proposta dalla difesa, poggiante su un'affermazione incidentale della sentenza delle Sezioni Unite citata e su una lettura parziale della Relazione illustrativa al d.l. n. 18 del 2020, pretende, in assenza di una espressa conforme disciplina, di «annullare» gli effetti della sospensione del termine di fase a seguito del compimento di atti di indagine da parte del Pubblico Ministero.

L'assunto difensivo potrebbe, semmai, trovare ingresso e potrebbe essere suscettibile di approfondimento qualora il compimento delle indagini da parte del Pubblico Ministero si esaurisse nei tempi ordinari senza, fruire, della proroga dovuta alla sospensione.

Tale circostanza, tuttavia, come segnalato nell'ordinanza dei giudici di merito, non è stata allegata e dedotta dalla difesa

3.2. Tanto più è persuasiva tale lettura, se si considera che la normativa (da intendersi quale disciplina di stretta interpretazione in quanto contenente la regolamentazione di una ipotesi assolutamente peculiare) prevede l'attivazione, ad iniziativa dell'indagato, di uno strumento idoneo a «paralizzare» l'effetto sospensivo dei termini.

Nessun dubbio sul fatto che all'indagato, nel caso in esame, spettino le medesime prerogative che la legge riserva espressamente a detenuti ed imputati (Sez. 3, n. 17394 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281729, in motivazione, con richiami a Sez. 6, n. 2239 del 16/12/2020, dep. 2021, Porcino, Rv.280347; Sez. 2, n. 28936, del 04/09/2020, Frattari, Rv 279808; Sez. 6, n. 27213 del 17/09/2020, Roci, Rv. 279662) E' nel dominio dell'indagato, pertanto, la facoltà di scegliere di affrontare il procedimento attraverso la richiesta di procedere alla quale l'art. 83, comma 3, lett. b), seconda parte, del d.I n. 18 del 2020 fa conseguire l'inoperatività della sospensione.Né può ritenersi che la richiesta di procedere ad interrogatorio possa essere equiparata a quella prevista dalla disposizione ora menzionata dovendo essere intesa quale istanza affinchè si «proceda a quell'adempimento".

La richiesta, in sostanza, non riguarda il procedimento, ma l'interrogatorio, ossia quel limitato adempimento.

Sul punto le argomentazioni utilizzate dal Tribunale sono del tutto coerenti con il dato normativo e con i recenti arresti ai quali è pervenuta la Corte di cassazione.

E' stato infatti affermato da Sez. 3, n. 17394 del 2021 cit. che la sospensione processuale da parte dell'indagato può essere paralizzata sia in ordine a singoli incombenti che vengano a verificarsi nel corso delle indagini preliminari, sia con riferimento all'intera attività processuale tipica delle indagini preliminari.

La richiesta può avere diversi oggetti ed «ampiezza» con riguardo alla possibilità di far venir meno la sospensione dei termini con riferimento a singole attività, ovvero all'intera fase del procedimento.

L'unico modo per eliminare la sospensione dei termini è quello di richiedere l'ordinario espletamento delle indagini da parte del Pubblico Ministero; circostanza che non è avvenuta nel caso in esame e che neppure è stata dedotta in giudizio.

3.3. Appare inconferente il riferimento della difesa ai precedenti giurisprudenziali di cui alle sentenze Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780 e Sez. 4, n. 17787 del 15/04/2021, Barbaro, Rv. 281167 atteso che le stesse hanno concordemente affermato che l'operatività della sospensione è subordinata alla esistenza di atti processuali da compiere e non può operare nel caso in cui tali atti non siano contemplati dalla normativa.

In entrambi i casi la sospensione dei termini era stata ritenuta operante nonostante nel periodo tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 non dovesse compiersi alcun atto essendo stata emessa la sentenza di primo grado il 5 giugno 2019, depositata il 23 ottobre 2019, presentato l'appello il 21 dicembre 2019 e fissata l'udienza nel processo di secondo grado per il 22 settembre 2020.

Si tratta, all'evidenza, di un'ipotesi totalmente diversa da quella che occupa in questa sede atteso che, nel caso in esame, nel periodo di sospensione, il procedimento si trovava nella diversa fase delle indagini preliminari.

Pertanto non è suscettibile di estensione alla presente fattispecie atteso che nella fase delle indagini, pur non essendovi termini per il compimento dei singoli atti, la scansione procedimentale non prevede alcuna forma di (sia pure fisiologica) «stasi» del procedimento quale quella della «giacenza» del processo in attesa della celebrazione dell'udienza di appello successivamente alla sua fissazione.

4. La proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 ha ad oggetto l'asserita violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione nella parte in cui, prevedendo la sospensione ex lege ed automatica dei termini di custodia cautelare e negando la garanzia della riserva giurisdizionale di cui all'art. 13, comma 2 Cost., viene precluso all'autorità giudiziaria il controllo sulla ragionevolezza della sospensione automatica dei termini di custodia in violazione dell'art. 3 Cost., non potendosi giustificare la sospensione automatica dei termini in assenza di una sospensione in concreto del procedimento.

Sul punto, al di là della circostanza che la questione si pone ai limiti dell'ammissibilità in quanto illustrata in termini estremamente assertivi (cfr. ricorso pag. 9, in nota), si segnala che il tema è stato già affrontato dalla giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto, con argomentazioni qui condivise, manifestamente infondati entrambi i profili segnalati dalla difesa.

In particolare, quanto alla presunta violazione dell'art. 13, comma 2, Cost. è stato evidenziato che la riserva di giurisdizione per quanto riguarda la libertà personale attiene all'applicazione della misura, non anche alla sospensione dei termini di custodia cautelare.

La disposizione costituzionale riguarda il momento genetico della misura, non già quello della sua durata in ordine al quale il detenuto conserva, comunque, il diritto di chiedere un controllo giurisdizionale circa la legittimità della perdurante applicazione della misura.

Su tale punto si richiama Sez. 3, n. 11217 del 19/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281382.

In ordine alla denunciata violazione dell'art 3 Cost., si richiama quanto deciso da Sez. 3, n. 19394 del 2021 cit. che ha segnalato come il sistema normativo lascia all'indagato che si trovi in custodia cautelare ed al suo difensore la facoltà di far venir meno la sospensione dei termini attraverso la richiesta di espletamento delle indagini («richiesta di procedere»).

Tale circostanza rende assolutamente bilanciato l'intero meccanismo di operatività della sospensione e manifestamente infondati gli ulteriori residui dubbi di costituzionalità per avere la normativa previsto una sospensione automatica dei termini di custodia cautelare, a prescindere dallo svolgimento in concreto di una certa attività di indagine.

5. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso al quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; va disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 ter, disp.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Cagliari - investito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. della richiesta di appello del difensore di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 20 aprile 2021 con la quale è stata rigettata la richiesta di dichiarazione di perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del predetto per decorrenza dei termini di cui all'art. 303, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.. 2. L'articolata vicenda cautelare relativa al [OSCURATO:PERSONA] trae origine da un fermo disposto nei suoi confronti (oltre che di [OSCURATO:PERSONA]) in data 19 marzo 2020, eseguito il successivo 20 marzo, per i delitti di omicidio premeditato in danno di Davide e [OSCURATO:PERSONA] e di soppressione del loro cadavere. Il fermo è stato convalidato il 23 marzo 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari che, contestualmente, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Il 2 aprile 2020 l'indagato ha chiesto di essere sottoposto ad interrogatorio da parte del Pubblico Ministero che ha eseguito l'adempimento il 3 aprile 2020. 2.1. In data 19 aprile 2021 il difensore dell'indagato ha chiesto la dichiarazione di perdita di efficacia della misura per decorrenza del termine massimo di un anno sostenendo l'inapplicabilità della sospensione del termine di custodia dal 9 marzo al giorno 11 maggio 2020 disposta dall'art. 83, commi 1, 2 e 4 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 2 aprile 2020, n. 27. L'istanza è stata motivata con il fatto che il procedimento aveva avuto inizio con un fermo di indiziato di delitto e doveva qualificarsi come «ad urgenza assoluta». In ogni caso, lo stesso procedimento doveva essere considerato fra quelli «ad urgenza relativa». In tal senso deponeva, a dire dell'istante, la circostanza che la convalida del fermo si era conclusa con l'ordinanza del 23 marzo 2020 ed alla stessa aveva fatto seguito la richiesta di interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva così espresso la propria inequivocabile volontà di trattazione del procedimento, come confermato dallo svolgimento di attività difensiva costante nel periodo fra il 17 marzo ed il giorno 11 maggio 2020. Il procedimento non era rimasto concretamente sospeso o interrotto, sicchè la previsione della sospensione dei termini non poteva ritenersi applicabile. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha rigettato la richiesta ritenendo operante la sospensione con conseguente proroga del termine I di un anno, in scadenza il 19 aprile 2021, al giorno 11 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato l'inapplicabilità della sospensione alla sola fase della convalida dell'arresto e del fermo e, comunque, l'assenza della manifestazione di una volontà espressa di trattazione del procedimento, non essendo sufficienti, per escludere la sospensione, richieste di altro genere quali, ad esempio, quella di procedere ad interrogatorio. 2.2. Avverso l'ordinanza ha proposto appello il difensore dell'indagato insistendo, in primo luogo, per la qualificazione del procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] come «ad urgenza assoluta» auspicando una lettura costituzionalmente orientata delle norme sulla sospensione che ne evidenzi l'eccezionalità e la loro funzionalità al sacrificio minino della libertà personale. Secondariamente ha evidenziato, citando giurisprudenza di legittimità in termini, come la richiesta di interrogatorio integri univocamente l'espressa richiesta di trattazione del procedimento. Ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui il compimento di atti di indagine non abbia comportato l'inoperatività, in concreto, della sospensione che deve inevitabilmente essere riconnessa ad una sostanziale totale stasi dell'attività di indagine. 2.3. Il Tribunale ha rigettato l'appello cautelare condividendo, in primo luogo, la lettura offerta dal primo Giudice in punto di inapplicabilità della sospensione ai procedimenti che originano da un provvedimento di convalida dell'arresto o del fermo, dovendosi escludere che quel procedimento si concluda solo con la pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso avverso la relativa ordinanza. Le eccezioni alla regola generale della sospensione hanno carattere tassativo e sono giustificate dalla inderogabilità delle esigenze sottese all'effettuazione dell'attività o dell'atto previsto nei termini stabiliti. In particolare, la deroga per i procedimenti di convalida del fermo è giustificata dalla iniziale privazione della libertà personale senza un provvedimento dell'autorità giudiziaria con conseguente necessità che, entro i termini stabiliti dall'art. 13, comma 3 della Costituzione, il provvedimento venga convalidato da quell'autorità, potendo la restrizione della libertà personale conseguire solo a seguito di atto motivato da essa proveniente. Convalidato il fermo, secondo il Tribunale, non vi sono ragioni per la deroga alla sospensione della decorrenza dei termini. Al più, potrebbe ipotizzarsi una non operatività della sospensione limitata alla fase di impugnazione del fermo, senza comunicarsi all'intera fase delle indagini preliminari. Conseguentemente non vi sarebbe alcuna incidenza sui termini di custodia cautelare proseguita in forza di un titolo autonomo rispetto a quello oggetto dell'impugnazione privo di alcuna incidenza sulla misura in corso. Il sistema delineato dal legislatore è stato ritenuto coerente rispetto al quadro costituzionale in quanto ha lasciato al soggetto che ha subito la restrizione della libertà e al suo difensore la possibilità di paralizzare la sospensione dei termini e, quindi, la durata della misura cautelare applicata. Lo stesso art. 83 cit. ha previsto un meccanismo di «minimo sacrificio» della libertà personale, laddove ha stabilito l'inoperatività delle disposizioni sulla sospensione per i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.. Rispondendo ad uno specifico motivo di appello della difesa, ha inoltre messo in evidenza le differenze tra le ragioni poste a fondamento della sospensione dei termini di prescrizione dalla normativa emergenziale conseguente a calamità naturali e quella derivante dalla pandemia da COVID- 19. 2.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre condiviso la tesi del primo Giudice secondo cui la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di essere sottoposto ad interrogatorio non assume rilievo quale istanza espressa di procedere a tutte le attività della fase delle indagini preliminari. A tale proposito ha prestato adesione a conforme giurisprudenza di legittimità evidenziando le differenze tra le fattispecie esaminate dalle sentenze citate dalla difesa (fra le quali alcune in punto di rinuncia alla sospensione dei termini feriali) e quella oggetto del presente procedimento. In sostanza, secondo il Tribunale, l'inoperatività della sospensione è subordinata alla «manifestazione espressa e chiara di intendere procedere all'intero procedimento». Peraltro, nella lettura proposta dal Tribunale, la richiesta di procedere ad un determinato atto produce l'effetto di sospendere il termine limitatamente al segmento processuale attivato con l'istanza, ma non anche ad altre autonome fasi processuali derivanti da provvedimenti diversi da quello oggetto dell'istanza. Anche su tale punto ha citato conforme giurisprudenza di legittimità. 2.3.2. Il Tribunale ha altresì condiviso quanto sostenuto dal Giudice per le indagini preliminari in punto di mancata sospensione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] atteso che l'attività delle indagini preliminari non può subire un blocco totale. Pertanto, non può ritenersi elusiva della disciplina relativa alla sospensione dei termini, la mancata effettiva sospensione del procedimento del quale è previsto il blocco dei termini con riferimento non al singolo atto ma alla conclusione della fase.Le attività «non impattanti» sull'emergenza epidemiologica sono consentite ma è rimessa all'indagato o al suo difensore la scelta se escludere l'operatività della sospensione chiedendo che si proceda alle indagini. Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la dimostrazione che ciò sia avvenuto. In ogni caso, al più, ha ritenuto non operante la sospensione dei termini per tre giorni (un giorno per procedere all'interrogatorio richiesto e due per gli accertamenti tecnici irripetibili). Ha ritenuto non ancora scaduti i termini di custodia alla data del 29 aprile 2021, data in cui è stata emessa l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, essendo i termini in scadenza, considerata la contestata sospensione, il giorno 8 maggio 2021. 3. Avverso la predetta ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico composito motivo di impugnazione. La motivazione dell'ordinanza è stata impugnata, in primo luogo, nella parte in cui ha escluso il dato di fatto per cui l'attività di indagine del procedimento non è mai stata concretamente sospesa e, dunque, non possono essere stati mai effettivamente sospesi i termini di durata della custodia cautelare. Il ricorso ha messo in rilievo una presunta contraddittorietà della motivazione laddove ha affermato che lo svolgimento delle indagini non ha subito alcuna stasi, tanto da essersi concluso una settimana prima della scadenza del termine naturale di durata calcolato a prescindere dalla sospensione di cui al d.l. n. 18 del 2020. E' stata segnalata la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha, da un lato, ritenuto esclusi dalla sospensione i termini relativi alle attività che per loro natura sono indifferibili e dall'altro ha affermato la natura tassativa e non estensibile di tali eccezioni. Da tale ricostruzione avrebbe dovuto conseguire la conclusione secondo cui lo svolgimento di attività di indagine (nel caso di specie effettivamente compiute) era indicativo della mancata sospensione del procedimento. 3.1. Ulteriore violazione di legge è stata ravvisata nel passaggio motivazionale dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari con il quale sono state ritenute «non impattanti» sull'emergenza epidemiologica quelle attività svolte durante le indagini che non hanno comportato il coinvolgimento dell'indagato o del suo difensore. Ciò a fronte dell'affermazione resa in altro passaggio della motivazione secondo cui la ratio della sospensione sarebbe da rinvenirsi nella esigenza del distanziamento sociale. Da ciò consegue che l'assunzione di sommarie informazioni, le perquisizioni locali e domiciliari, l'esecuzione del fermo siano attività che hanno comportato la circolazione di persone e forme di contatto sociale. 3.2. Altro profilo di violazione di legge è stato dedotto con riguardo alla richiesta di procedere ad interrogatorio ed agli accertamenti tecnici irripetibili per i quali il Tribunale ha operato una inammissibile lettura frammentata sostenendo la loro inidoneità a manifestare la volontà di non sottarsi al procedimento. Peraltro, secondo l'interpretazione offerta dalla difesa ai precedenti di legittimità citati e riportati anche nel provvedimento impugnato, la sospensione dei termini di custodia è strettamente connessa all'effettiva stasi del procedimento legata all'adozione delle misure volte ad arginare la diffusione dell'epidemia (circostanza che non si è verificata nel caso di specie). 3.3. Conclusivamente la difesa ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 per violazione degli artt. 3 e 13 Cost. nella parte in cui, prevedendo la sospensione per legge dei termini di custodia cautelare e negando la riserva di giurisdizione ex art. 13, comma 2 Cost., esclude ogni forma di controllo sulla ragionevolezza della sospensione con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.. 4. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. La questione sottoposta allo scrutinio della Corte vede sull'interpretazione delle norme che, a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, hanno determinato una riduzione dell'attività giudiziaria e la modifica temporanea di alcuni istituti processuali. Assumono rilievo le nome che hanno disposto la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto con particolare riguardo al d.l. 8 marzo 2020, n. 11 per il periodo tra il 9 ed il 22 marzo 2020 le cui disposizioni sono state ribadite dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Dall'insieme delle disposizioni ora citate, è risultata la previsione della sospensione ex lege del decorso dei termini per il periodo dal 9 marzo all'il. maggio 2020.La portata di tale sospensione è stata indicata dall'art. 83, comma 2, dl. n. 18 del 2020 cit. nel senso che «si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali». 2.1. Per espressa previsione normativa, tuttavia, alcuni procedimenti, in ragione della naturale urgenza della relativa trattazione, sono esentati dall'applicazione del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini. E' stata dunque individuata la distinzione tra procedimenti ad urgenza assoluta che devono essere trattati in ogni caso e quelli ad urgenza relativa che ricevono trattazione solo a seguito di istanza di parte. In tal senso, per quanto qui rileva, l'art. 83, comma 3, lett. b) (prima parte) del d.l. n. 18 del 2020 indica la prima categoria di procedimenti includendo quelli di «convalida dell'arresto o del fermo, i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale, i procedimenti nei quali sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive». La seconda parte della norma citata indica come procedimenti ad urgenza relativa quelli nei quali «i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda» se si tratta di procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, di procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di sicurezza. 3. La prima parte dell'unico motivo di ricorso lamenta, in sostanza ) l'elusione della disciplina relativa alla sospensione che sarebbe derivata dall'applicazione della sospensione dei termini di fase, nonostante l'effettivo compimento di attività investigativa da parte della Procura. Si sostiene che avrebbe errato il Tribunale nell'applicare la normativa emergenziale avendo escluso che il presupposto per la sospensione della decorrenza dei termini sia costituito dall'effettivo blocco dell'attività investigativa o, per riprendere l'espressione utilizzata da Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 240832-01, una «generalizzata stasi dell'attività giudiziaria - salve le eccezioni espressamente previste - funzionale al contenimento dell'emergenza pandemica». Inoltre, introducendo la distinzione tra attività «impattanti» e non, il Tribunale avrebbe reso una motivazione contraddittoria laddove ha valorizzato la circostanza che, nel caso di specie, sono state svolte attività che non hanno implicato il diretto coinvolgimento dell'indagato o del suo difensore. La contraddittorietà dovrebbe rinvenirsi nell'avere i giudici di merito non condiviso il primo rilievo della difesa (previsione di un blocco dell'attività investigativa quale presupposto della sospensione dei termini) e, successivamente, introdotto il tema della natura non impattante degli atti di indagine compiuti attribuendo, in tal modo, credito alla menzionata tesi difensiva. 3.1. L'argomentazione sviluppata del provvedimento impugnato è esente dalle censure sollevate dalla difesa. Invero, la sospensione dei termini stabiliti per la durata delle indagini preliminari è connessa e collegata alla sospensione del decorso dei termini per il compimento di specifici atti del procedimento. In tal senso depone la lettura dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 che nella prima parte stabilisce, per il periodo di tempo come sopra indicato, la «sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali" e, nella seconda riconosce che «si intendono, pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari (...) e in genere tutti i termini procedurali». Tuttavia, pur tenendo conto di tale ordinario assetto sistematico, va considerata la specificità della fase delle indagini preliminari ove il compimento degli atti procedimentali non è rigidamente scansionato dalla previsione di termini, se non per ipotesi particolari (quali il fermo, ad esempio, che è autonomamente disciplinato). Sostanzialmente, nella fase delle indagini preliminari, funzionale all'acquisizione di elementi indiziari o probatori ordinariamente suscettibili di evolversi nel tempo con il concreto rischio di dispersione delle acquisizioni istruttorie, la scansione degli adempimenti è priva di una cadenza temporale. Da ciò consegue che, pur rimanendo ferma la sospensione dei termini, non è esigibile che in quella fase tale sospensione sia accompagnata dal blocco totale dell'attività. La funzione della normativa emergenziale è quella di evitare, il più possibile, le occasioni di contatto sociale (inclusa la circolazione delle persone per ragioni di giustizia) e di diffusione della pandemia. Lo scopo non può essere quello di bloccare qualsiasi attività investigativa di per sé urgente il cui mancato svolgimento nei tempi e nei modi individuati da chi conduce le indagini potrebbe rivelarsi esiziale per l'esito delle stesse.D'altronde è stato affermato che, ad esempio, la normativa emergenziale non ha certamente precluso la proposizione della richiesta di misura cautelare da parte del Pubblico Ministero (in tal senso Sez. 1, n. 11165 del 22/01/2021, Hadif, Rv. 280768 in motivazione); dunque, deve ritenersi che la predetta normativa non precluda neppure lo svolgimento di attività di indagine che di quella richiesta potrebbero costituire il presupposto. Se tale è da intendersi la disciplina sopra menzionata, non può che derivare la conclusione che, non essendovi attività suscettibile di essere normativamente sospesa nella fase delle indagini preliminari, non è possibile sostenere che la sospensione dei termini di fase in ossequio alla normativa emergenziale, per tale segmento procedimentale, sia consequenziale alla stasi totale del procedimento. La tesi contraria proposta dalla difesa, poggiante su un'affermazione incidentale della sentenza delle Sezioni Unite citata e su una lettura parziale della Relazione illustrativa al d.l. n. 18 del 2020, pretende, in assenza di una espressa conforme disciplina, di «annullare» gli effetti della sospensione del termine di fase a seguito del compimento di atti di indagine da parte del Pubblico Ministero. L'assunto difensivo potrebbe, semmai, trovare ingresso e potrebbe essere suscettibile di approfondimento qualora il compimento delle indagini da parte del Pubblico Ministero si esaurisse nei tempi ordinari senza, fruire, della proroga dovuta alla sospensione. Tale circostanza, tuttavia, come segnalato nell'ordinanza dei giudici di merito, non è stata allegata e dedotta dalla difesa 3.2. Tanto più è persuasiva tale lettura, se si considera che la normativa (da intendersi quale disciplina di stretta interpretazione in quanto contenente la regolamentazione di una ipotesi assolutamente peculiare) prevede l'attivazione, ad iniziativa dell'indagato, di uno strumento idoneo a «paralizzare» l'effetto sospensivo dei termini. Nessun dubbio sul fatto che all'indagato, nel caso in esame, spettino le medesime prerogative che la legge riserva espressamente a detenuti ed imputati (Sez. 3, n. 17394 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281729, in motivazione, con richiami a Sez. 6, n. 2239 del 16/12/2020, dep. 2021, Porcino, Rv.280347; Sez. 2, n. 28936, del 04/09/2020, Frattari, Rv 279808; Sez. 6, n. 27213 del 17/09/2020, Roci, Rv. 279662) E' nel dominio dell'indagato, pertanto, la facoltà di scegliere di affrontare il procedimento attraverso la richiesta di procedere alla quale l'art. 83, comma 3, lett. b), seconda parte, del d.I n. 18 del 2020 fa conseguire l'inoperatività della sospensione.Né può ritenersi che la richiesta di procedere ad interrogatorio possa essere equiparata a quella prevista dalla disposizione ora menzionata dovendo essere intesa quale istanza affinchè si «proceda a quell'adempimento". La richiesta, in sostanza, non riguarda il procedimento, ma l'interrogatorio, ossia quel limitato adempimento. Sul punto le argomentazioni utilizzate dal Tribunale sono del tutto coerenti con il dato normativo e con i recenti arresti ai quali è pervenuta la Corte di cassazione. E' stato infatti affermato da Sez. 3, n. 17394 del 2021 cit. che la sospensione processuale da parte dell'indagato può essere paralizzata sia in ordine a singoli incombenti che vengano a verificarsi nel corso delle indagini preliminari, sia con riferimento all'intera attività processuale tipica delle indagini preliminari. La richiesta può avere diversi oggetti ed «ampiezza» con riguardo alla possibilità di far venir meno la sospensione dei termini con riferimento a singole attività, ovvero all'intera fase del procedimento. L'unico modo per eliminare la sospensione dei termini è quello di richiedere l'ordinario espletamento delle indagini da parte del Pubblico Ministero; circostanza che non è avvenuta nel caso in esame e che neppure è stata dedotta in giudizio. 3.3. Appare inconferente il riferimento della difesa ai precedenti giurisprudenziali di cui alle sentenze Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780 e Sez. 4, n. 17787 del 15/04/2021, Barbaro, Rv. 281167 atteso che le stesse hanno concordemente affermato che l'operatività della sospensione è subordinata alla esistenza di atti processuali da compiere e non può operare nel caso in cui tali atti non siano contemplati dalla normativa. In entrambi i casi la sospensione dei termini era stata ritenuta operante nonostante nel periodo tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 non dovesse compiersi alcun atto essendo stata emessa la sentenza di primo grado il 5 giugno 2019, depositata il 23 ottobre 2019, presentato l'appello il 21 dicembre 2019 e fissata l'udienza nel processo di secondo grado per il 22 settembre 2020. Si tratta, all'evidenza, di un'ipotesi totalmente diversa da quella che occupa in questa sede atteso che, nel caso in esame, nel periodo di sospensione, il procedimento si trovava nella diversa fase delle indagini preliminari. Pertanto non è suscettibile di estensione alla presente fattispecie atteso che nella fase delle indagini, pur non essendovi termini per il compimento dei singoli atti, la scansione procedimentale non prevede alcuna forma di (sia pure fisiologica) «stasi» del procedimento quale quella della «giacenza» del processo in attesa della celebrazione dell'udienza di appello successivamente alla sua fissazione. 4. La proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 ha ad oggetto l'asserita violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione nella parte in cui, prevedendo la sospensione ex lege ed automatica dei termini di custodia cautelare e negando la garanzia della riserva giurisdizionale di cui all'art. 13, comma 2 Cost., viene precluso all'autorità giudiziaria il controllo sulla ragionevolezza della sospensione automatica dei termini di custodia in violazione dell'art. 3 Cost., non potendosi giustificare la sospensione automatica dei termini in assenza di una sospensione in concreto del procedimento. Sul punto, al di là della circostanza che la questione si pone ai limiti dell'ammissibilità in quanto illustrata in termini estremamente assertivi (cfr. ricorso pag. 9, in nota), si segnala che il tema è stato già affrontato dalla giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto, con argomentazioni qui condivise, manifestamente infondati entrambi i profili segnalati dalla difesa. In particolare, quanto alla presunta violazione dell'art. 13, comma 2, Cost. è stato evidenziato che la riserva di giurisdizione per quanto riguarda la libertà personale attiene all'applicazione della misura, non anche alla sospensione dei termini di custodia cautelare. La disposizione costituzionale riguarda il momento genetico della misura, non già quello della sua durata in ordine al quale il detenuto conserva, comunque, il diritto di chiedere un controllo giurisdizionale circa la legittimità della perdurante applicazione della misura. Su tale punto si richiama Sez. 3, n. 11217 del 19/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281382. In ordine alla denunciata violazione dell'art 3 Cost., si richiama quanto deciso da Sez. 3, n. 19394 del 2021 cit. che ha segnalato come il sistema normativo lascia all'indagato che si trovi in custodia cautelare ed al suo difensore la facoltà di far venir meno la sospensione dei termini attraverso la richiesta di espletamento delle indagini («richiesta di procedere»). Tale circostanza rende assolutamente bilanciato l'intero meccanismo di operatività della sospensione e manifestamente infondati gli ulteriori residui dubbi di costituzionalità per avere la normativa previsto una sospensione automatica dei termini di custodia cautelare, a prescindere dallo svolgimento in concreto di una certa attività di indagine. 5. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso al quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; va disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 ter, disp.
Sentenza Cassazione n. 38372/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris