Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09500/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uaccero, giusta procura incalce al ricorso;- ricorrente -Contror.g. n. 01481/2023Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026Lungara [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t.,rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e ValerioPescatore, giusta procura in atti;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n.3847/2022, pubblicata il 6 giugno 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello diRoma, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha rigettato ladomanda da lui formulata avente a oggetto la richiesta diannullamento della deliberazione assembleare della [OSCURATO:SOCIETA]. presa in data 19 luglio 2016.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in prosieguo, breviter, “lasocietà”) ha resistito con controricorso.3.

La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancorarileva, ha osservato che: a) la deliberazione impugnata aveva peroggetto l’approvazione di un’elargizione liberale di complessiviEuro 150.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA]; b) il motivodi annullamento era individuato dall’impugnante nella ritenutasussistenza di un conflitto di interesse nell’assunzione delladeliberazione riferibile ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiulio Torlonia, complessivamente titolari del 73,5% del capitalesociale e quindi determinanti per la formazione della maggioranzar.g. n. 01481/2023Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026assembleare; c) tale conflitto di interessi era derivante sia da uninteresse che i predetti soci avrebbero avuto nella FondazioneTorlonia, beneficiaria della liberalità, sia da un interesse direttodegli stessi soci, in quanto titolari di diritti reali su beni facentiparte dell’attività della Fondazione stessa; d) seppure, in thesi, eraipotizzabile una situazione di conflitto, posto che la natura liberaledell’atto di disposizione patrimoniale non esclude in astrattol’identificabilità di un conflitto di interesse nel socio che abbia unaposizione giuridica rilevante nell’ente destinatario dell’elargizione,nel caso di specie la destinazione della somma – per come siricavava dall’ordine del giorno dell’assemblea impugnata – eraindividuata nella necessità della Fondazione di affrontare i costiderivanti dall’allestimento di una mostra di arte antica, che tuttavianon aveva a oggetto beni conservati negli immobili su cui i soci indedotto conflitto vantavano diritti reali, di talché il conflitto diinteresse non sussisteva nella sua concretezza e attualità,restando puramente potenziale e, come tale, non rilevante ai finidell’annullabilità, siccome, in thesi, collegato alle astratte egenerali finalità di cura e conservazione di immobili, checostituivano uno dei compiti istituzionali della Fondazionemedesima; e) l’impugnante non aveva provato la sussistenza dialcun interesse in conflitto dei predetti soci riferibile all’interessedel terzo ([OSCURATO:PERSONA]), proprietario dei beni oggetto direstauro, non essendo all’uopo sufficiente la sola allegazione di unrapporto di parentela tra i predetti soci e il beneficiario indirettodell’elargizione; f) sotto altro e concorrente profilo, l’infondatezzadella domanda si ricavava anche dalla circostanza che,contestualmente alla deliberazione impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] effettuato un versamento di importo pari al deliberato (euror.g. n. 01481/2023Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026150.000,00) in favore della società, con ciò neutralizzando deltutto, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione del predettoversamento nella contabilità sociale, ogni potenziale effettodannoso per la società derivante dalla deliberazione impugnata.4.

Le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso lamenta:a) Primo motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli art. 2479-ter, 2° comma, e2704 c.c. e relativa nullità della sentenza e del procedimento (art.360, nn. 3 e 4, c.p.c.), nonché omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360,n. 5, c.p.c.).

L’erroneità della sentenza di primo grado nella partein cui è stata esclusa la sussistenza di un interesse diretto dei sociPaola Torlonia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in conflitto conl’interesse di [OSCURATO:PERSONA]», deducendo l’erroneità dellasentenza impugnata perché contenente un errore di percezione, inviolazione delle regole imperative che presiedono alla formazionedel convincimento del giudice (artt. 115 e 116 c.p.c.) e dunquepresenta un vizio in procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.,consistente nel travisamento del contenuto letterale dell’avviso diconvocazione dell’assemblea per cui è causa, che conteneva solouna generica richiesta di un contributo da parte della FondazioneTorlonia – Onlus, senza alcun’altra specificazione, sicché la Corteterritoriale avrebbe erroneamente dedotto da tale genericaindicazione la piena prova della destinazione della erogazioneliberale.Il motivo è inammissibile, per una serie di ragioni.r.g. n. 01481/2023Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il riferimento all’errore di “percezione”, se inteso nella suaaccezione processuale propria (falsa percezione della realtà osvista materiale che abbia portato ad affermare o supporrel'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa,ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamentestabilita dagli atti o dai documenti di causa), è tutelatodall’ordinamento con altro mezzo di impugnazione (la revocazioneex art. 395, n. 4), cod. proc. civ.) e non è deducibile con il ricorsoper cassazione.Con il ricorso per cassazione, l’errore percettivo può esserededotto solo in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudicedi merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero cheabbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmentediverso da quello loro attribuito) e che, tuttavia, sostengonoillegittimamente la decisione assunta (non già in base a unamotivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro di fontelegislativa, qualora le stesse abbiano costituito oggetto didiscussione tra le parti (conformemente a Cass. Sez. 3, Sentenzan. 37382 del 21/12/2022).In tali limiti interpretata, è ancora a dirsi che la censura evoca un“travisamento della prova”, sicché trova applicazionel’insegnamento in proposito reso dalle Sezioni Unite di questaCorte che, con la sentenza n. 5792 del 05/03/2024, hannoaffermato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedionell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -r.g. n. 01481/2023Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul qualela sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento riflettala lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - ilvizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., aseconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.Nel caso di specie, la doglianza afferisce a un fatto sostanziale: laCorte territoriale avrebbe affermato che la prova della destinazionedella liberalità oggetto della deliberazione impugnata a beniestranei agli interessi dei soci, di cui si è predicato il conflitto diinteresse, risiedeva nell’ordine del giorno dell’assembleamedesima, ciò che non sarebbe vero, contenendo tale documentosolo un generico riferimento alle finalità della richiesta.Tale prospettazione, per effetto del principio di diritto appenarichiamato, è scrutinabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., ma nei limiti in cui questo mezzo è deducibileinnanzi a questa Corte e, dunque, solo per anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante,in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si puòmanifestare nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

L’irrilevanzadelle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacatosulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che ilvizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico -r.g. n. 01481/2023Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018;id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id.

Sez. 2,Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario,rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cuiparadigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessavalutazione di deduzioni difensive.

Pertanto, l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esamedi un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).L’applicazione di tali principi al caso di specie illumina sulla ragionedell’inammissibilità del mezzo di censura in esame: la Corte diappello non ha affatto dedotto l’ambito oggettivo di destinazionedella liberalità solo dall’ordine del giorno dell’assemblea ma, alcontrario, come si desume dalla lettura di pag. 7 e ss. dellasentenza impugnata, ha valutato e selezionato il materialeprobatorio a propria disposizione, finendo per motivare il proprioconvincimento sull’estraneità dei beni immobili interessatidall’elargizione liberale da quelli in relazione ai quali era statodedotto il conflitto di interesse degli altri soci.Dunque, si tratta di selezione e valutazione del materialeprobatorio, che appartiene all’esclusiva responsabilità del giudicedel merito, che ha sul punto l’onere di fornire una motivazionechiara ed esauriente oltre che corretta in applicazione dei criteriermeneutici.r.g. n. 01481/2023Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026La censura, sotto questo profilo, da un lato non dà conto delcomplessivo ragionamento valutativo delle prove contenuto nellasentenza impugnata, dall’altro non si avvede che si tratta di unacritica al potere di selezione probatoria esercitato dal giudice delmerito, dappoi non muove a tale interpretazione alcuna critica conriferimento ai canoni dell’ermeneutica e, da ultimo, finisce pertentare di indurre questa Corte a una non consentita riedizione delragionamento probatorio, segnatamente nella parte in cui cerca dispiegare come fosse corretto l’approccio del giudice di primogrado, senza previamente dimostrare l’illegittimità dell’operato delgiudice di appello che, come è ovvio per effetto della gerarchiaordinamentale e dell’effetto sostitutivo dell’appello, ha,evidentemente, in linea di merito “l’ultima parola” sulla questione.b) Secondo motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazionedegli art. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2479-ter, 2° comma, c.c., erelativa nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, nn. 3 e4, c.p.c.), nonché omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360, n. 5, c.p.c.).L’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è statoescluso il perseguimento da parte dei soci [OSCURATO:PERSONA],conflitto con l’interesse di [OSCURATO:PERSONA]», deducendol’erroneità della sentenza impugnata perché contenente un erroredi percezione, in violazione delle regole imperative che presiedonoalla formazione del convincimento del giudice (artt. 115 e 116c.p.c.) e dunque presenta un vizio in procedendo ai sensi dell’art.360, n. 4, c.p.c., avendo ritenuto assenti prove in realtà offerte,segnatamente in tema di attualità dell’interesse dei soci PaolaTorlonia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in conflitto conr.g. n. 01481/2023Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026l’interesse della società, derivante: b1) dall’interesse diretto, qualisoggetti già titolari del diritto di nuda proprietà delle collezionid’arte da restaurare attribuite in comodato alla FondazioneTorlonia ed ubicate presso [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]); b2)indiretto, quali soggetti titolari del diritto potestativo di diventarefondatori della [OSCURATO:PERSONA], come poi accaduto in data 10giugno 2020; b3) indiretto, quali soggetti destinati a diventarenaturalmente proprietari anche degli altri beni artistici attribuiti incomodato alla Fondazione dal loro diritto potestativo ad assumerela qualifica di fondatori della [OSCURATO:PERSONA], al momentodell’apertura della successione del padre [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.Richiamato l’inquadramento sopra esplicitato a commento delprimo motivo di ricorso, la censura si palesa inammissibile – oltreche per le ragioni sistematiche ivi esplicitate e qui integralmentereplicabili – anche in tutte le sue sotto-articolazioni.

Quanto alprofilo sub b1), poiché quanto dedotto è versato totalmente infatto, pretendendosi da questa Corte una rivalutazione delmateriale probatorio, allorquando la Corte di appello ha datochiaramente conto nella sua motivazione delle ragioni che l’hannoindotta a ritenere escluso che oggetto della deliberazioneimpugnata fossero gli immobili nei quali erano presenti beni su cuigli altri soci Torlonia vantavano diritti reali.

Quanto ai profili subb2) e b3), perché essi si limitano a ribadire un personaleconvincimento sulla sussistenza dell’interesse in conflitto dei soci,senza minimamente contrastare l’affermazione, corretta da unpunto di vista teorico, secondo cui il conflitto rilevante in cui versail socio deve essere esistente al momento dell’espressione delvoto, oltreché attuale e concreto.

Un’affermazione che var.g. n. 01481/2023Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026espressamente condivisa, a partire dalla necessitàdell’accertamento della contestualità tra fatto costitutivo delconflitto (id est: la ragione extra-sociale in conflitto con l’interessesociale) e momento espressivo della volontà del socio (id. est: lapartecipazione e il voto in assemblea), dovendo considerarsi cheuna ragione extra-sociale (nella specie: l’ingresso dei soci inipotetico conflitto nella compagine della Fondazione destinatariadella liberalità e la successione al comune padre) venutasi a crearein un momento successivo all’assemblea non può certo farregredire i suoi effetti a un momento in cui il fatto costitutivo deldenunciato conflitto ancora non si era manifestato (sullanecessaria preesistenza della situazione determinante il conflittonella disciplina societaria del conflitto di interesse, si veda Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 255 del 05/01/2022, che tale principioafferma, sebbene nella disciplina del conflitto degliamministratori).

Di poi, il conflitto, oltre che contestuale alladeliberazione, deve essere anche concreto, ovvero occorre daredimostrazione che l’interesse extra-sociale abbia obiettivamenteinciso sul perseguimento dell’interesse sociale, al punto daimpedire al socio in conflitto di esprimere una valida volontà qualecomponente dell’organo assembleare, con ciò escludendosi tutte leipotesi in cui si determini solo una concorrenza di interessi (direttoe indiretto), come tale, di per sé, inidonea a inficiare la liberaespressione del voto.c) Terzo motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art.2479-ter, 2° comma, e 2464c.c., e relativa nullità della sentenza e del procedimento (art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c.), nonché omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360, n. 5, c.p.c.).r.g. n. 01481/2023Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026Erroneità della sentenza di appello nella parte in cui ha escluso lapotenzialità lesiva della delibera in ragione del precedente apportoin conto capitale del socio [OSCURATO:PERSONA]», deducendol’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso lasussistenza di un danno effettivo al patrimonio della società, attesoche il precedente apporto di un socio in conto capitale non assumeuna “funzione di sterilizzare ogni effetto sul patrimonio socialeconseguente alla poi deliberata contribuzione”, ma al contrariocostituisce un elemento del tutto irrilevante rispetto aldepauperamento derivante dall’esborso patrimoniale gratuito e deltutto scollegato dalle finalità sociali.Il motivo è assorbito dalla reiezione delle prime due censure.Va premesso che l’art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ. delineadue condizioni sostanziali per poter ottenere l’annullamento di unadecisione dei soci di s.r.l.: la dimostrazione della sussistenza di unconflitto di interesse tra il socio il cui voto sia stato determinantenell’approvazione della deliberazione impugnata e la società e lapotenzialità dannosa della deliberazione stessa per la società.

Sitratta, come si evince dalla chiara formulazione della norma, didue condizioni che debbono necessariamente coesistere per poterdeterminare l’annullabilità della decisione in applicazione dellacitata norma.

Di talché, ove una di esse non sia dedotta odimostrata nel corso del procedimento di impugnazione,quest’ultima non potrà trovare accoglimento.

Il ché appareperfettamente logico e del tutto coerente con la disciplinasocietaria, ben potendo esistere deliberazioni prese da soci inconflitto che, per l’assenza di dannosità, non abbiano causatonocumento alla società medesima e, pertanto, non meritino diessere invalidate.

Così come possono esistere decisionir.g. n. 01481/2023Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026potenzialmente dannose per la società che, tuttavia, per l’assenzadi deduzione o dimostrazione di un conflitto di interesse dei sociche hanno contribuito ad approvarle, non possono essere annullatein applicazione della norma in esame, salva l’esperibilità di altreazioni eventualmente in questa ipotesi proponibili.Può, quindi, affermarsi, il seguente principio di diritto: “Nel giudiziodi impugnazione ex art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ., ai finidell’accoglimento della domanda, l’attore deve allegare edimostrare la contemporanea sussistenza del conflitto di interessedel socio il cui voto è stato determinante per l’approvazione delladecisione e la dannosità della deliberazione per la società.” (cfr.Cass., Sez. 1, n. 10889 del 23/04/2024, in motivazione).Con tali premesse, va rilevato che la Corte territoriale, nel caso dispecie (a pag. 10), dopo aver escluso la sussistenza del conflitto diinteresse, ha ritenuto di procedere all’accertamento delladannosità della deliberazione, qualificando tale attività come ratiodecidendi alternativa alla prima.Il ché, alla luce di quanto appena rilevato, non è corretto, postoche la mancanza dimostrazione di un requisito tra i duenecessariamente compresenti determina ipso iure la reiezione delladomanda di annullamento, di talché è precluso al giudiceprocedere all’accertamento dell’altro requisito che, in nessun caso,potrebbe portare all’accoglimento della domanda.In tali termini corretta la motivazione della sentenza impugnata, aisensi dell’art. 384 cod. proc. civ., il motivo di ricorso in esame vagiudicato assorbito, proprio perché in nessun caso il suoaccoglimento porrebbe portare alla cassazione della sentenzaimpugnata per effetto della reiezione dei primi due mezzi diimpugnazione.r.g. n. 01481/2023Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/20262.

Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato.3.

Le spese di lite della presente fase di legittimità seguonola soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.4.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere allaLungara [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità,che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agliaccessori di legge; dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 12 gennaio 2026.Il PresidenteMarco Marullir.g. n. 01481/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uaccero, giusta procura incalce al ricorso;- ricorrente -Contror.g. n. 01481/2023Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026Lungara [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t.,rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e ValerioPescatore, giusta procura in atti;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n.3847/2022, pubblicata il 6 giugno 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello diRoma, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha rigettato ladomanda da lui formulata avente a oggetto la richiesta diannullamento della deliberazione assembleare della [OSCURATO:SOCIETA]. presa in data 19 luglio 2016.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in prosieguo, breviter, “lasocietà”) ha resistito con controricorso.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancorarileva, ha osservato che: a) la deliberazione impugnata aveva peroggetto l’approvazione di un’elargizione liberale di complessiviEuro 150.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA]; b) il motivodi annullamento era individuato dall’impugnante nella ritenutasussistenza di un conflitto di interesse nell’assunzione delladeliberazione riferibile ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiulio Torlonia, complessivamente titolari del 73,5% del capitalesociale e quindi determinanti per la formazione della maggioranzar.g. n. 01481/2023Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026assembleare; c) tale conflitto di interessi era derivante sia da uninteresse che i predetti soci avrebbero avuto nella FondazioneTorlonia, beneficiaria della liberalità, sia da un interesse direttodegli stessi soci, in quanto titolari di diritti reali su beni facentiparte dell’attività della Fondazione stessa; d) seppure, in thesi, eraipotizzabile una situazione di conflitto, posto che la natura liberaledell’atto di disposizione patrimoniale non esclude in astrattol’identificabilità di un conflitto di interesse nel socio che abbia unaposizione giuridica rilevante nell’ente destinatario dell’elargizione,nel caso di specie la destinazione della somma – per come siricavava dall’ordine del giorno dell’assemblea impugnata – eraindividuata nella necessità della Fondazione di affrontare i costiderivanti dall’allestimento di una mostra di arte antica, che tuttavianon aveva a oggetto beni conservati negli immobili su cui i soci indedotto conflitto vantavano diritti reali, di talché il conflitto diinteresse non sussisteva nella sua concretezza e attualità,restando puramente potenziale e, come tale, non rilevante ai finidell’annullabilità, siccome, in thesi, collegato alle astratte egenerali finalità di cura e conservazione di immobili, checostituivano uno dei compiti istituzionali della Fondazionemedesima; e) l’impugnante non aveva provato la sussistenza dialcun interesse in conflitto dei predetti soci riferibile all’interessedel terzo ([OSCURATO:PERSONA]), proprietario dei beni oggetto direstauro, non essendo all’uopo sufficiente la sola allegazione di unrapporto di parentela tra i predetti soci e il beneficiario indirettodell’elargizione; f) sotto altro e concorrente profilo, l’infondatezzadella domanda si ricavava anche dalla circostanza che,contestualmente alla deliberazione impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] effettuato un versamento di importo pari al deliberato (euror.g. n. 01481/2023Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026150.000,00) in favore della società, con ciò neutralizzando deltutto, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione del predettoversamento nella contabilità sociale, ogni potenziale effettodannoso per la società derivante dalla deliberazione impugnata.4. Le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a) Primo motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli art. 2479-ter, 2° comma, e2704 c.c. e relativa nullità della sentenza e del procedimento (art.360, nn. 3 e 4, c.p.c.), nonché omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360,n. 5, c.p.c.). L’erroneità della sentenza di primo grado nella partein cui è stata esclusa la sussistenza di un interesse diretto dei sociPaola Torlonia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in conflitto conl’interesse di [OSCURATO:PERSONA]», deducendo l’erroneità dellasentenza impugnata perché contenente un errore di percezione, inviolazione delle regole imperative che presiedono alla formazionedel convincimento del giudice (artt. 115 e 116 c.p.c.) e dunquepresenta un vizio in procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.,consistente nel travisamento del contenuto letterale dell’avviso diconvocazione dell’assemblea per cui è causa, che conteneva solouna generica richiesta di un contributo da parte della FondazioneTorlonia – Onlus, senza alcun’altra specificazione, sicché la Corteterritoriale avrebbe erroneamente dedotto da tale genericaindicazione la piena prova della destinazione della erogazioneliberale.Il motivo è inammissibile, per una serie di ragioni.r.g. n. 01481/2023Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il riferimento all’errore di “percezione”, se inteso nella suaaccezione processuale propria (falsa percezione della realtà osvista materiale che abbia portato ad affermare o supporrel'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa,ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamentestabilita dagli atti o dai documenti di causa), è tutelatodall’ordinamento con altro mezzo di impugnazione (la revocazioneex art. 395, n. 4), cod. proc. civ.) e non è deducibile con il ricorsoper cassazione.Con il ricorso per cassazione, l’errore percettivo può esserededotto solo in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudicedi merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero cheabbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmentediverso da quello loro attribuito) e che, tuttavia, sostengonoillegittimamente la decisione assunta (non già in base a unamotivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro di fontelegislativa, qualora le stesse abbiano costituito oggetto didiscussione tra le parti (conformemente a Cass. Sez. 3, Sentenzan. 37382 del 21/12/2022).In tali limiti interpretata, è ancora a dirsi che la censura evoca un“travisamento della prova”, sicché trova applicazionel’insegnamento in proposito reso dalle Sezioni Unite di questaCorte che, con la sentenza n. 5792 del 05/03/2024, hannoaffermato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedionell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -r.g. n. 01481/2023Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul qualela sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento riflettala lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - ilvizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., aseconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.Nel caso di specie, la doglianza afferisce a un fatto sostanziale: laCorte territoriale avrebbe affermato che la prova della destinazionedella liberalità oggetto della deliberazione impugnata a beniestranei agli interessi dei soci, di cui si è predicato il conflitto diinteresse, risiedeva nell’ordine del giorno dell’assembleamedesima, ciò che non sarebbe vero, contenendo tale documentosolo un generico riferimento alle finalità della richiesta.Tale prospettazione, per effetto del principio di diritto appenarichiamato, è scrutinabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., ma nei limiti in cui questo mezzo è deducibileinnanzi a questa Corte e, dunque, solo per anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante,in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si puòmanifestare nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanzadelle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacatosulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che ilvizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico -r.g. n. 01481/2023Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018;id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2,Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario,rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cuiparadigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessavalutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esamedi un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).L’applicazione di tali principi al caso di specie illumina sulla ragionedell’inammissibilità del mezzo di censura in esame: la Corte diappello non ha affatto dedotto l’ambito oggettivo di destinazionedella liberalità solo dall’ordine del giorno dell’assemblea ma, alcontrario, come si desume dalla lettura di pag. 7 e ss. dellasentenza impugnata, ha valutato e selezionato il materialeprobatorio a propria disposizione, finendo per motivare il proprioconvincimento sull’estraneità dei beni immobili interessatidall’elargizione liberale da quelli in relazione ai quali era statodedotto il conflitto di interesse degli altri soci.Dunque, si tratta di selezione e valutazione del materialeprobatorio, che appartiene all’esclusiva responsabilità del giudicedel merito, che ha sul punto l’onere di fornire una motivazionechiara ed esauriente oltre che corretta in applicazione dei criteriermeneutici.r.g. n. 01481/2023Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026La censura, sotto questo profilo, da un lato non dà conto delcomplessivo ragionamento valutativo delle prove contenuto nellasentenza impugnata, dall’altro non si avvede che si tratta di unacritica al potere di selezione probatoria esercitato dal giudice delmerito, dappoi non muove a tale interpretazione alcuna critica conriferimento ai canoni dell’ermeneutica e, da ultimo, finisce pertentare di indurre questa Corte a una non consentita riedizione delragionamento probatorio, segnatamente nella parte in cui cerca dispiegare come fosse corretto l’approccio del giudice di primogrado, senza previamente dimostrare l’illegittimità dell’operato delgiudice di appello che, come è ovvio per effetto della gerarchiaordinamentale e dell’effetto sostitutivo dell’appello, ha,evidentemente, in linea di merito “l’ultima parola” sulla questione.b) Secondo motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazionedegli art. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2479-ter, 2° comma, c.c., erelativa nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, nn. 3 e4, c.p.c.), nonché omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360, n. 5, c.p.c.).L’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è statoescluso il perseguimento da parte dei soci [OSCURATO:PERSONA],conflitto con l’interesse di [OSCURATO:PERSONA]», deducendol’erroneità della sentenza impugnata perché contenente un erroredi percezione, in violazione delle regole imperative che presiedonoalla formazione del convincimento del giudice (artt. 115 e 116c.p.c.) e dunque presenta un vizio in procedendo ai sensi dell’art.360, n. 4, c.p.c., avendo ritenuto assenti prove in realtà offerte,segnatamente in tema di attualità dell’interesse dei soci PaolaTorlonia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in conflitto conr.g. n. 01481/2023Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026l’interesse della società, derivante: b1) dall’interesse diretto, qualisoggetti già titolari del diritto di nuda proprietà delle collezionid’arte da restaurare attribuite in comodato alla FondazioneTorlonia ed ubicate presso [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]); b2)indiretto, quali soggetti titolari del diritto potestativo di diventarefondatori della [OSCURATO:PERSONA], come poi accaduto in data 10giugno 2020; b3) indiretto, quali soggetti destinati a diventarenaturalmente proprietari anche degli altri beni artistici attribuiti incomodato alla Fondazione dal loro diritto potestativo ad assumerela qualifica di fondatori della [OSCURATO:PERSONA], al momentodell’apertura della successione del padre [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.Richiamato l’inquadramento sopra esplicitato a commento delprimo motivo di ricorso, la censura si palesa inammissibile – oltreche per le ragioni sistematiche ivi esplicitate e qui integralmentereplicabili – anche in tutte le sue sotto-articolazioni. Quanto alprofilo sub b1), poiché quanto dedotto è versato totalmente infatto, pretendendosi da questa Corte una rivalutazione delmateriale probatorio, allorquando la Corte di appello ha datochiaramente conto nella sua motivazione delle ragioni che l’hannoindotta a ritenere escluso che oggetto della deliberazioneimpugnata fossero gli immobili nei quali erano presenti beni su cuigli altri soci Torlonia vantavano diritti reali. Quanto ai profili subb2) e b3), perché essi si limitano a ribadire un personaleconvincimento sulla sussistenza dell’interesse in conflitto dei soci,senza minimamente contrastare l’affermazione, corretta da unpunto di vista teorico, secondo cui il conflitto rilevante in cui versail socio deve essere esistente al momento dell’espressione delvoto, oltreché attuale e concreto. Un’affermazione che var.g. n. 01481/2023Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026espressamente condivisa, a partire dalla necessitàdell’accertamento della contestualità tra fatto costitutivo delconflitto (id est: la ragione extra-sociale in conflitto con l’interessesociale) e momento espressivo della volontà del socio (id. est: lapartecipazione e il voto in assemblea), dovendo considerarsi cheuna ragione extra-sociale (nella specie: l’ingresso dei soci inipotetico conflitto nella compagine della Fondazione destinatariadella liberalità e la successione al comune padre) venutasi a crearein un momento successivo all’assemblea non può certo farregredire i suoi effetti a un momento in cui il fatto costitutivo deldenunciato conflitto ancora non si era manifestato (sullanecessaria preesistenza della situazione determinante il conflittonella disciplina societaria del conflitto di interesse, si veda Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 255 del 05/01/2022, che tale principioafferma, sebbene nella disciplina del conflitto degliamministratori). Di poi, il conflitto, oltre che contestuale alladeliberazione, deve essere anche concreto, ovvero occorre daredimostrazione che l’interesse extra-sociale abbia obiettivamenteinciso sul perseguimento dell’interesse sociale, al punto daimpedire al socio in conflitto di esprimere una valida volontà qualecomponente dell’organo assembleare, con ciò escludendosi tutte leipotesi in cui si determini solo una concorrenza di interessi (direttoe indiretto), come tale, di per sé, inidonea a inficiare la liberaespressione del voto.c) Terzo motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art.2479-ter, 2° comma, e 2464c.c., e relativa nullità della sentenza e del procedimento (art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c.), nonché omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360, n. 5, c.p.c.).r.g. n. 01481/2023Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026Erroneità della sentenza di appello nella parte in cui ha escluso lapotenzialità lesiva della delibera in ragione del precedente apportoin conto capitale del socio [OSCURATO:PERSONA]», deducendol’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso lasussistenza di un danno effettivo al patrimonio della società, attesoche il precedente apporto di un socio in conto capitale non assumeuna “funzione di sterilizzare ogni effetto sul patrimonio socialeconseguente alla poi deliberata contribuzione”, ma al contrariocostituisce un elemento del tutto irrilevante rispetto aldepauperamento derivante dall’esborso patrimoniale gratuito e deltutto scollegato dalle finalità sociali.Il motivo è assorbito dalla reiezione delle prime due censure.Va premesso che l’art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ. delineadue condizioni sostanziali per poter ottenere l’annullamento di unadecisione dei soci di s.r.l.: la dimostrazione della sussistenza di unconflitto di interesse tra il socio il cui voto sia stato determinantenell’approvazione della deliberazione impugnata e la società e lapotenzialità dannosa della deliberazione stessa per la società. Sitratta, come si evince dalla chiara formulazione della norma, didue condizioni che debbono necessariamente coesistere per poterdeterminare l’annullabilità della decisione in applicazione dellacitata norma. Di talché, ove una di esse non sia dedotta odimostrata nel corso del procedimento di impugnazione,quest’ultima non potrà trovare accoglimento. Il ché appareperfettamente logico e del tutto coerente con la disciplinasocietaria, ben potendo esistere deliberazioni prese da soci inconflitto che, per l’assenza di dannosità, non abbiano causatonocumento alla società medesima e, pertanto, non meritino diessere invalidate. Così come possono esistere decisionir.g. n. 01481/2023Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/2026potenzialmente dannose per la società che, tuttavia, per l’assenzadi deduzione o dimostrazione di un conflitto di interesse dei sociche hanno contribuito ad approvarle, non possono essere annullatein applicazione della norma in esame, salva l’esperibilità di altreazioni eventualmente in questa ipotesi proponibili.Può, quindi, affermarsi, il seguente principio di diritto: “Nel giudiziodi impugnazione ex art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ., ai finidell’accoglimento della domanda, l’attore deve allegare edimostrare la contemporanea sussistenza del conflitto di interessedel socio il cui voto è stato determinante per l’approvazione delladecisione e la dannosità della deliberazione per la società.” (cfr.Cass., Sez. 1, n. 10889 del 23/04/2024, in motivazione).Con tali premesse, va rilevato che la Corte territoriale, nel caso dispecie (a pag. 10), dopo aver escluso la sussistenza del conflitto diinteresse, ha ritenuto di procedere all’accertamento delladannosità della deliberazione, qualificando tale attività come ratiodecidendi alternativa alla prima.Il ché, alla luce di quanto appena rilevato, non è corretto, postoche la mancanza dimostrazione di un requisito tra i duenecessariamente compresenti determina ipso iure la reiezione delladomanda di annullamento, di talché è precluso al giudiceprocedere all’accertamento dell’altro requisito che, in nessun caso,potrebbe portare all’accoglimento della domanda.In tali termini corretta la motivazione della sentenza impugnata, aisensi dell’art. 384 cod. proc. civ., il motivo di ricorso in esame vagiudicato assorbito, proprio perché in nessun caso il suoaccoglimento porrebbe portare alla cassazione della sentenzaimpugnata per effetto della reiezione dei primi due mezzi diimpugnazione.r.g. n. 01481/2023Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1481/2023Numero sezionale 106/2026Numero di raccolta generale 9500/2026Data pubblicazione 14/04/20262. Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato.3. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguonola soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere allaLungara [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità,che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agliaccessori di legge; dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 12 gennaio 2026.Il PresidenteMarco Marullir.g. n. 01481/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09500/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris