CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 15309/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] • 1. Con sentenza in data 11/06/2024, la Corte d'Appello di Bari, in riforma 'Iella sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bari in data 05/07/2023, ha disposto il dis$ equestro e la restituzione all'avente diritto della somma di denaro in sequestro, confernnand ) nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione e, i C 20.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/90. 2. Con unico motivo, il difensore del ricorrente deduce la mancanza di mothazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. con riferimento alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, con un motivo che si profila apodittico ed assertivo, lamenta N mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex a t. 129 c.p.p., senza tuttavia specificare a quali cause di proscioglimento faccia riferimento né i ivali elementi fattuali o giuridici avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale a rilevarne l'esistenza. La Corte d'Appello ha compiutamente vagliato i motivi di impugnaz one proposti dall'appellante, confutandoli con argomentazioni giuridicamente corrette e logicamente ineccepibili. In particolare, quanto alla richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, la Corte ha evidenziato come il qua ititativo delle sostanze stupefacenti rinvenute (oltre 90 grammi di cocaina, circa 137 gramm di hashish e circa 50 grammi di marijuana), la loro eterogeneità, le modalità di occAltamento, il rinvenimento di materiale per il confezionamento e la presenza di appuri i manoscritti contenenti nominativi e cifre fossero tutti elementi che deponevano per lo s. rolgimento di un'attività continuativa e non occasionale di spaccio. Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo sopra richiamato sia manifestamente infondato, in quanto generico, in fatto, privo di confronto con la decisione impugnata, noi scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (C3ss., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo di analisi censoria degli argomenti posti i fondamento della affermazione della penale responsabilità del prevenuto. La mera evocazione di una verifica ex art. 129 c.p.p., senza precisare cHali cause di proscioglimento sarebbero state trascurate, rappresenta un'inammissibile so lecitazione a questa Corte a compiere una rivisitazione del materiale probatorio, inibita in sede ii legittimità. Nel caso di specie, l'approfondita motivazione della sentenza impugna a - che ha puntualmente dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto provata la penale esponsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio - contiene in sè la valutazione sull'in: ussistenza di cause di proscioglimento. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandc si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere