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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 40995/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c,Q [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la reiezione della richiesta di declaratoria di prescrizione del reato, è manifestamente infondato, in considerazione della legittimità della sospensione, pari a giorni, 64, conseguente al rinvio d'ufficio dell'udienza del 27 marzo 2020 (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432, per cui, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'Il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale); Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 615-ter cod. peri., è privo di specificità perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c,Q [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la reiezione della richiesta di declaratoria di prescrizione del reato, è manifestamente infondato, in considerazione della legittimità della sospensione, pari a giorni, 64, conseguente al rinvio d'ufficio dell'udienza del 27 marzo 2020 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432, per cui, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'Il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale); Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 615-ter cod. peri., è privo di specificità perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]