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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10305/2026

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amente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocatoNICOLA DONATO ed attualmente domiciliata presso lo studio legale delnominato difensore di fiducia;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del qualeè domiciliata per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n.81/2025 depositata il 07/03/2025;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10610/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 10305/2026Data pubblicazione 20/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] concedeva in locazione ad uso abitativo l’unitàimmobiliare di sua proprietà sita in Termoli (Cb), località [OSCURATO:PERSONA],alla via dei Mandorli n°47/b, (fgl. n° 37, p.lla n° 156 sub 18 (p.

S1 – T– 1), cat.

A/7, Cl. 2, vani 7, p.lla n°156 sub 20 e p.lla n°156 sub 56) aTeresa [OSCURATO:PERSONA], con contratto registrato il 20 dicembre 2002, condecorrenza dal 1° dicembre 2002 al 30 novembre 2006,successivamente tacitamente rinnovato, e canone mensile di euro460,00.2. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Larino la Quicichiedendo la convalida dello sfratto per morosità intimatole permancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di luglio eagosto 2019, per la somma complessiva di euro 920,00, nonché per icanoni a scadere fino all’esecuzione dello sfratto.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva per opporsi alla richiesta di convalida dellalicenza di sfratto e di emissione di ingiunzione di pagamento per icanoni insoluti, eccependo di aver sanato le morosità.

Chiedeva, in viariconvenzionale, il disporsi del mutamento del rito ai sensi dell’art. 667c.p.c. e la condanna della Calvitti al rimborso delle somme sostenuteper la realizzazione dei lavori straordinari per la somma di euro 649,95,compensando con i canoni a scadere.Disposto il mutamento di rito in procedimento ordinario, ilTribunale di Larino, con ordinanza del 25 novembre 2019, disponeva ilrilascio dell’immobile ai sensi dell’art. 665 c.p.c.Istruita la causa mediante produzione documentale, il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 349/2023, rigettava la domandariconvenzionale e, in accoglimento della domanda attorea, dichiaravarisolto per morosità il contratto di locazione, condannando la [OSCURATO:PERSONA] alpagamento dei canoni di locazione non versati dal mese di settembreal dicembre 2019, nonché alle spese di lite.Avverso tale sentenza proponeva appello la Calvitti.Numero registro generale 10610/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 10305/2026Data pubblicazione 20/04/2026Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il rigetto del gravame.La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 81/2025,rigettava l’appello e condannava l’appellante al rimborso delle speseprocessuali.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RosaCalvitti, articolando sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.È stata proposta la definizione accelerata della causa, segnalandola possibile improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, secondocomma, n. 2 c.p.c. per mancanza della relata di notifica della sentenzaimpugnata.La ricorrente ha presentato istanza di decisione, con la quale hacontestato l'improcedibilità e chiesto la rimessione in termini,depositando il file della notifica PEC della sentenza e sostenendo che lamancata produzione della relata non è sanzionabile se non è eccepitala tardività.Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata la Corte ha rigettato l'appello dellaCalvitti, confermando la legittimità della compensazionecanoni/cauzione e ritenendo i danni denunciati (a infissi, porte e pareti)come mero ordinario deterioramento fisiologico dopo 17 anni dilocazione.

In particolare la corte di merito: a) quanto all'obbligo direstituzione della cauzione, ha ritenuto che detto obbligo sorge altermine della locazione e può essere compensato con i canoni; b)quanto ai danni, ha rilevato che le foto erano prive di data certa e chei segni d'uso erano compatibili con la durata del rapporto (2002-2019)ed ha inoltre osservato che la locatrice non si era mai avvalsa dellaNumero registro generale 10610/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 10305/2026Data pubblicazione 20/04/2026facoltà di "surrogarsi" nella manutenzione ordinaria prevista dalcontratto, lasciando intendere che i danni non fossero urgenti né gravi.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso sei motivi.

Precisamente:- con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 e 418 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli art.1243, 1321, 1362 e 1363 c.c. violazione art. art. 360 c.p.c. 1° com.n.3) e n.4) , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenutolegittima la compensazione tra i canoni insoluti e il deposito cauzionale.- con il secondo motivo denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art.2735 c.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 1590 co. 2 c.c. nullitàsentenza per motivazione apparente violazione e falsa applicazioneart.360 comma 1, n.4 violazione e falsa applicazione artt. 1218 e 2697c.c. violazione e falsa applicazione – error in iudicando art. 360 comma1 n.3 , nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato la domandarisarcitoria per mancata prova dello stato originario dell’immobile,valorizzando la mancanza di data certa delle prove fotografiche,invertendo l’onere della prova;- con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazioneartt. 1577 c.c. violazione e falsa applicazione art.360 comma1, n.3violazione di legge art. 132 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per carenzadi motivazione , nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenutodecisivi i documenti prodotti (quali fotografie, perizia di parte,preventivo), escludendo la responsabilità della conduttrice per i danniagli infissi e alle porte;- con il quarto motivo denuncia violazione di legge art. 115c.p.c. violazione di legge art. 1590 c.c. violazione di legge art. 132 n.4 c.p.c. nullità della sentenza per carenza di motivazione. violazioneart. 360, comma 1, n. 4 , nella parte in cui la corte territoriale haescluso i danni riconducendoli a mero deterioramento d’uso, senzaNumero registro generale 10610/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 10305/2026Data pubblicazione 20/04/2026considerare numerose e gravi alterazioni dell’immobile e senzaverificare se tali pregiudizi rientrassero nell’uso conforme del contratto;- con il quinto motivo denuncia violazione di legge art. 2697c.c. violazione di legge art. 132 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza percarenza di motivazione. violazione art. 360, comma 1, n. 4 , nellaparte in cui la corte territoriale ha rigettato la domanda risarcitoria,escludendo il nesso tra i danni e la riconsegna dell’immobile;- con il sesto motivo denuncia, in via subordinata, violazionedi legge - art. 15, 91 e 92 c.p.c. soccombenza reciproca. violazione art.360 c.p.c. 1° com. n.3) , nella parte in cui la corte territoriale hacondannato la ricorrente alle spese senza disporre compensazione.3.

Il ricorso è improcedibile.3.1.

A norma dell’art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deveessere depositato nella cancelleria della S.C., a pena di improcedibilità,«nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro lequali è proposto».Unitamente al ricorso dev’essere depositata, sempre a pena diimprocedibilità, giusta il disposto del n. 2 del secondo comma delmedesimo art. 369 cit., la «copia autentica della sentenza o delladecisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa èavvenuta».Scopo di tale obbligo di deposito è quello di consentire alla Cortedi controllare la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione(giacché, come è noto, una volta che sia stata effettuata la notificadella sentenza, il ricorrente deve rispettare il c.d.

«termine breve» diimpugnazione del provvedimento) a tutela dell’interesse di caratterepubblicistico (e quindi indisponibile per le parti) al rispetto del vincolodella cosa giudicata formale.Ne consegue che nel caso di specie – nel quale: a) la sentenza èstata pubblicata in data 7 marzo 2025; b) il ricorso è stato notificatol’8 maggio 2025; c) la ricorrente ha affermato che la sentenza le eraNumero registro generale 10610/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 10305/2026Data pubblicazione 20/04/2026stata notificata il 10 marzo 2025, ma ha prodotto la relataesclusivamente in uno alla istanza di decisione, successivamente allaproposta di definizione accelerata ed alla scadenza dei termini di cuiall’art. 369 c.p.c.; d) parte resistente, in uno al controricorso, non hasollevato eccezioni, ma non ha prodotto la relata – il ricorso vadichiarato improcedibile.

E tale circostanza rende irrilevante ladisamina nel merito dei motivi.3.2.

Vero che le Sezioni Unite Civili di questa Corte con sentenzan. 21349 del 2022, hanno precisato che, nel giudizio di cassazione, èesclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2),c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenzanotificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente alricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove taledocumentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, peressere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art.370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge disponeche la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione delprovvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve perimpugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza di trasmissione delfascicolo di ufficio.Senonché nel caso di specie, come sopra rilevato, dettacircostanza non ricorre.3.3.

Parimenti vero è che questa Corte fin da Cass. n.17066/2013, ha affermato il principio per cui: Pur in difetto diproduzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relatadi notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369,secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazionedeve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che lasua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché ilNumero registro generale 10610/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 10305/2026Data pubblicazione 20/04/2026collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nelricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relatadi notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende laprescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sindal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività inrelazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc.civ. .Senonché nel caso di specie, come sopra rilevato, il ricorso èstato notificato quando il termine di sessanta giorni dalla data dipubblicazione era irrimediabilmente spirato.3.4.

Ed ancora: contrariamente a quanto sostiene la ricorrentenon può dirsi che ha effetto sanante la mancanza di eccezioni dellaparte controricorrente, poiché l’improcedibilità, di cui si stadiscorrendo, essendo prevista per ragioni di ordine pubblicoprocessuale, rappresenta vizio rilevabile d'ufficio (cfr., ex multis, Cass.n. 29932/2025).3.5.

Infine, questa Corte ha già precisato che la mancatatempestiva produzione della documentazione, attestante la notifica,non può essere sanata dalla successiva e tardiva produzionedocumentale: ad esempio, con la memoria ex art. 378 c.p.c., ovverocon l’istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c. (Cass. n. 24200/2025;n. 27883/2024).4.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrentee, essendo la presente pronuncia conforme all’originaria proposta didefinizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, cod. proc.civ., la stessa deve essere condannata ai sensi dell’art. 96, comma 4,c.p.c., con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titolicome in dispositivo, in considerazione del valore della controversia edell’attività processuale espletata.Infine, all’improcedibilità del ricorso consegue la declaratoriadella sussistenza dei presupposti processuali per il pagamentoNumero registro generale 10610/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 10305/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto(Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.MLa Corte:- dichiara improcedibile il ricorso;- condanna parte ricorrente:a) alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese delpresente giudizio, spese che: liquida in euro 3.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;b) al pagamento, in favore di parte resistente, dell’ulterioresomma di euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc.civ.;c) al pagamento, in favore della cassa delle ammende,dell’ulteriore somma di euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4,cod. proc. civ.;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocatoNICOLA DONATO ed attualmente domiciliata presso lo studio legale delnominato difensore di fiducia;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del qualeè domiciliata per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n.81/2025 depositata il 07/03/2025;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10610/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 10305/2026Data pubblicazione 20/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] concedeva in locazione ad uso abitativo l’unitàimmobiliare di sua proprietà sita in Termoli (Cb), località [OSCURATO:PERSONA],alla via dei Mandorli n°47/b, (fgl. n° 37, p.lla n° 156 sub 18 (p. S1 – T– 1), cat. A/7, Cl. 2, vani 7, p.lla n°156 sub 20 e p.lla n°156 sub 56) aTeresa [OSCURATO:PERSONA], con contratto registrato il 20 dicembre 2002, condecorrenza dal 1° dicembre 2002 al 30 novembre 2006,successivamente tacitamente rinnovato, e canone mensile di euro460,00.2. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Larino la Quicichiedendo la convalida dello sfratto per morosità intimatole permancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di luglio eagosto 2019, per la somma complessiva di euro 920,00, nonché per icanoni a scadere fino all’esecuzione dello sfratto.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva per opporsi alla richiesta di convalida dellalicenza di sfratto e di emissione di ingiunzione di pagamento per icanoni insoluti, eccependo di aver sanato le morosità. Chiedeva, in viariconvenzionale, il disporsi del mutamento del rito ai sensi dell’art. 667c.p.c. e la condanna della Calvitti al rimborso delle somme sostenuteper la realizzazione dei lavori straordinari per la somma di euro 649,95,compensando con i canoni a scadere.Disposto il mutamento di rito in procedimento ordinario, ilTribunale di Larino, con ordinanza del 25 novembre 2019, disponeva ilrilascio dell’immobile ai sensi dell’art. 665 c.p.c.Istruita la causa mediante produzione documentale, il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 349/2023, rigettava la domandariconvenzionale e, in accoglimento della domanda attorea, dichiaravarisolto per morosità il contratto di locazione, condannando la [OSCURATO:PERSONA] alpagamento dei canoni di locazione non versati dal mese di settembreal dicembre 2019, nonché alle spese di lite.Avverso tale sentenza proponeva appello la Calvitti.Numero registro generale 10610/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 10305/2026Data pubblicazione 20/04/2026Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il rigetto del gravame.La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 81/2025,rigettava l’appello e condannava l’appellante al rimborso delle speseprocessuali.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RosaCalvitti, articolando sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.È stata proposta la definizione accelerata della causa, segnalandola possibile improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, secondocomma, n. 2 c.p.c. per mancanza della relata di notifica della sentenzaimpugnata.La ricorrente ha presentato istanza di decisione, con la quale hacontestato l'improcedibilità e chiesto la rimessione in termini,depositando il file della notifica PEC della sentenza e sostenendo che lamancata produzione della relata non è sanzionabile se non è eccepitala tardività.Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata la Corte ha rigettato l'appello dellaCalvitti, confermando la legittimità della compensazionecanoni/cauzione e ritenendo i danni denunciati (a infissi, porte e pareti)come mero ordinario deterioramento fisiologico dopo 17 anni dilocazione. In particolare la corte di merito: a) quanto all'obbligo direstituzione della cauzione, ha ritenuto che detto obbligo sorge altermine della locazione e può essere compensato con i canoni; b)quanto ai danni, ha rilevato che le foto erano prive di data certa e chei segni d'uso erano compatibili con la durata del rapporto (2002-2019)ed ha inoltre osservato che la locatrice non si era mai avvalsa dellaNumero registro generale 10610/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 10305/2026Data pubblicazione 20/04/2026facoltà di "surrogarsi" nella manutenzione ordinaria prevista dalcontratto, lasciando intendere che i danni non fossero urgenti né gravi.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso sei motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 e 418 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli art.1243, 1321, 1362 e 1363 c.c. violazione art. art. 360 c.p.c. 1° com.n.3) e n.4) , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenutolegittima la compensazione tra i canoni insoluti e il deposito cauzionale.- con il secondo motivo denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art.2735 c.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 1590 co. 2 c.c. nullitàsentenza per motivazione apparente violazione e falsa applicazioneart.360 comma 1, n.4 violazione e falsa applicazione artt. 1218 e 2697c.c. violazione e falsa applicazione – error in iudicando art. 360 comma1 n.3 , nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato la domandarisarcitoria per mancata prova dello stato originario dell’immobile,valorizzando la mancanza di data certa delle prove fotografiche,invertendo l’onere della prova;- con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazioneartt. 1577 c.c. violazione e falsa applicazione art.360 comma1, n.3violazione di legge art. 132 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per carenzadi motivazione , nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenutodecisivi i documenti prodotti (quali fotografie, perizia di parte,preventivo), escludendo la responsabilità della conduttrice per i danniagli infissi e alle porte;- con il quarto motivo denuncia violazione di legge art. 115c.p.c. violazione di legge art. 1590 c.c. violazione di legge art. 132 n.4 c.p.c. nullità della sentenza per carenza di motivazione. violazioneart. 360, comma 1, n. 4 , nella parte in cui la corte territoriale haescluso i danni riconducendoli a mero deterioramento d’uso, senzaNumero registro generale 10610/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 10305/2026Data pubblicazione 20/04/2026considerare numerose e gravi alterazioni dell’immobile e senzaverificare se tali pregiudizi rientrassero nell’uso conforme del contratto;- con il quinto motivo denuncia violazione di legge art. 2697c.c. violazione di legge art. 132 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza percarenza di motivazione. violazione art. 360, comma 1, n. 4 , nellaparte in cui la corte territoriale ha rigettato la domanda risarcitoria,escludendo il nesso tra i danni e la riconsegna dell’immobile;- con il sesto motivo denuncia, in via subordinata, violazionedi legge - art. 15, 91 e 92 c.p.c. soccombenza reciproca. violazione art.360 c.p.c. 1° com. n.3) , nella parte in cui la corte territoriale hacondannato la ricorrente alle spese senza disporre compensazione.3. Il ricorso è improcedibile.3.1. A norma dell’art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deveessere depositato nella cancelleria della S.C., a pena di improcedibilità,«nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro lequali è proposto».Unitamente al ricorso dev’essere depositata, sempre a pena diimprocedibilità, giusta il disposto del n. 2 del secondo comma delmedesimo art. 369 cit., la «copia autentica della sentenza o delladecisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa èavvenuta».Scopo di tale obbligo di deposito è quello di consentire alla Cortedi controllare la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione(giacché, come è noto, una volta che sia stata effettuata la notificadella sentenza, il ricorrente deve rispettare il c.d. «termine breve» diimpugnazione del provvedimento) a tutela dell’interesse di caratterepubblicistico (e quindi indisponibile per le parti) al rispetto del vincolodella cosa giudicata formale.Ne consegue che nel caso di specie – nel quale: a) la sentenza èstata pubblicata in data 7 marzo 2025; b) il ricorso è stato notificatol’8 maggio 2025; c) la ricorrente ha affermato che la sentenza le eraNumero registro generale 10610/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 10305/2026Data pubblicazione 20/04/2026stata notificata il 10 marzo 2025, ma ha prodotto la relataesclusivamente in uno alla istanza di decisione, successivamente allaproposta di definizione accelerata ed alla scadenza dei termini di cuiall’art. 369 c.p.c.; d) parte resistente, in uno al controricorso, non hasollevato eccezioni, ma non ha prodotto la relata – il ricorso vadichiarato improcedibile. E tale circostanza rende irrilevante ladisamina nel merito dei motivi.3.2. Vero che le Sezioni Unite Civili di questa Corte con sentenzan. 21349 del 2022, hanno precisato che, nel giudizio di cassazione, èesclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2),c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenzanotificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente alricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove taledocumentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, peressere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art.370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge disponeche la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione delprovvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve perimpugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza di trasmissione delfascicolo di ufficio.Senonché nel caso di specie, come sopra rilevato, dettacircostanza non ricorre.3.3. Parimenti vero è che questa Corte fin da Cass. n.17066/2013, ha affermato il principio per cui: Pur in difetto diproduzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relatadi notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369,secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazionedeve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che lasua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché ilNumero registro generale 10610/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 10305/2026Data pubblicazione 20/04/2026collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nelricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relatadi notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende laprescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sindal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività inrelazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc.civ. .Senonché nel caso di specie, come sopra rilevato, il ricorso èstato notificato quando il termine di sessanta giorni dalla data dipubblicazione era irrimediabilmente spirato.3.4. Ed ancora: contrariamente a quanto sostiene la ricorrentenon può dirsi che ha effetto sanante la mancanza di eccezioni dellaparte controricorrente, poiché l’improcedibilità, di cui si stadiscorrendo, essendo prevista per ragioni di ordine pubblicoprocessuale, rappresenta vizio rilevabile d'ufficio (cfr., ex multis, Cass.n. 29932/2025).3.5. Infine, questa Corte ha già precisato che la mancatatempestiva produzione della documentazione, attestante la notifica,non può essere sanata dalla successiva e tardiva produzionedocumentale: ad esempio, con la memoria ex art. 378 c.p.c., ovverocon l’istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c. (Cass. n. 24200/2025;n. 27883/2024).4. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrentee, essendo la presente pronuncia conforme all’originaria proposta didefinizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, cod. proc.civ., la stessa deve essere condannata ai sensi dell’art. 96, comma 4,c.p.c., con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titolicome in dispositivo, in considerazione del valore della controversia edell’attività processuale espletata.Infine, all’improcedibilità del ricorso consegue la declaratoriadella sussistenza dei presupposti processuali per il pagamentoNumero registro generale 10610/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 10305/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto(Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- dichiara improcedibile il ricorso;- condanna parte ricorrente:a) alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese delpresente giudizio, spese che: liquida in euro 3.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;b) al pagamento, in favore di parte resistente, dell’ulterioresomma di euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc.civ.;c) al pagamento, in favore della cassa delle ammende,dell’ulteriore somma di euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4,cod. proc. civ.;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteLina Rubino