CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 28514/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 24110-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 644/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2019 R.G.N. 2264/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. con sentenza n. 644/2019 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., collocata in CIGS da gennaio 2009 e successivamente in mobilità, aveva chiesto accertarsi l'inadempimento di Alitalia CAI alle obbligazioni assunte con gli accordi sindacali del 14.9.2008/30.10/2008 e per l'effetto condannarsi Alitalia CAI ad assumerla ed a regolarizzarne la posizione previdenziale nonché al risarcimento del danno; 2. la decisione di secondo grado è stata fondata sulle seguenti considerazioni: a) l'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva l'assunzione da parte di Alitalia CAI, tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di Alitalia e società satellite in amministrazione straordinaria, di 12.500 risorse umane, con la precisazione che la selezione di tali risorse sarebbe avvenuta in coerenza con le esigenze del nuovo progetto industriale e dei nuovi assetti organizzativi dell'azienda; in tale accordo le parti determinavano i criteri da adottare per la procedura del personale da assumere e, ferma la possibilità di non assumere coloro che avessero maturato i requisiti pensionistici nel periodo di fruizione, degli ammortizzatori sociali, stabilivano due gruppi di criteri, il primo dei quali sovraordinato al secondo, precisando che all'interno del secondo gruppo, i singoli criteri previsti sarebbero stati a loro volta applicati in ordine di elencazione. Al primo gruppo appartenevano i criteri rappresentati dall'area organizzativa di appartenenza, intesa come suddivisione del fabbisogno occupazionale di CAI con riferimento alle famiglie professionali, suddiviso per aree organizzative, come da tabella allegata; dal profilo professionale a tal fine dovendosi considerare la categoria e la qualifica posseduta, in base al perimetro organizzativo sopra individuato; dalla località, intesa come sede - base d'impegno con riferimento alla struttura multi - base prevista dal piano industriale; al secondo gruppo appartenevano i criteri rappresentati: dal possesso di abilitazioni /certificazioni richiesti per l'immediato utilizzo del personale nelle relative posizioni professionali, in ossequio al principio di coerenza con i nuovi assetti organizzativi di CAI previsti dall'accordo quadro; dalla localizzazione, intesa come domicilio, dimora, residenza del personale rispetto alla sede - base di destinazione, dall'anzianità aziendale, dai carichi familiari; b) era condivisibile l'affermazione del giudice di primo grado il quale aveva escluso il diritto all'assunzione della Gotta, in mancanza della prevista tabella relativa all'individuazione del fabbisogno organizzativo, stante l'assoluta prevalenza riconosciuta nell'ambito delle intese intercorse con le organizzazioni sindacali alle esigenze organizzative di Alitalia CAI, avente un ruolo prevalente rispetto agli ulteriori criteri; c) l'accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA] era privo di efficacia generalizzata, trattandosi di accordo collettivo di natura obbligatoria, al quale erano rimasti estranei i lavoratori e che non era riconducibile all'ambito del contratto a favore di terzo in assenza di determinazione o determinabilità dei relativi beneficiari; d) tanto rendeva infondate le doglianze della lavoratrice intese a far valere il possesso dei requisiti indicati nell'accordo medesimo come superiori a quelli di altri lavoratori poi assunti da Alitalia CAI; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria ; Considerato che 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1411 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere escluso la configurabilità di un contratto a favore del terzo nell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; sostiene che a tal fine non si richiedeva la immediata determinazione o determinabilità dei soggetti beneficiari potendo questa intervenire in un secondo momento; il giudice d'appello aveva errato nel ritenere che le tabelle richiamate nell'accordo dell'ottobre 2008 dovessero essere frutto di accordo tra le parti, in difetto del quale non sarebbe stato possibile determinare i beneficiari del diritto all'assunzione in CAI; in ogni caso, il criterio selettivo riferito alle esigenze produttive era stato determinato dalle parti stipulanti, come ammesso da CAI nella memoria difensiva di primo grado laddove aveva dato atto di avere inviato ad Alitalia in Amministrazione straordinaria il testo dell'accordo, il numero delle risorse ed il profilo professionale del personale che intendeva assumere suddiviso per aree; in tal modo- si sostiene - sarebbe stato possibile individuare i beneficiari dell'accordo in oggetto ed in questa prospettiva si deduce l'errore della sentenza impugnata per non avere il giudice di appello indagato in merito alla successiva individuazione ad opera delle parti delle esigenze organizzative di CAI, di cui al punto A dell'accordo; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e sgg. cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la specificazione del fabbisogno occupazionale di CAI suddiviso per aree, profili professionali e localizzazione, ossia le esigenze organizzative, di cui al punto A dell'accordo, dovesse essere frutto di intesa tra le parti da sancire contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo mediante allegazione allo stesso delle citate tabelle; denunzia la implausibilità di tale interpretazione evidenziando che il fabbisogno occupazionale di CAI rappresentava circostanza di fatto rispetto alla quale le organizzazioni sindacali non avevano, né potevano avere, alcun potere di negoziazione; 3. il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti;3.1. occorre premettere che la affermazione secondo la quale il giudice di appello avrebbe ritenuto, alla stregua dell'accordo sindacale del 30 ottobre 2008, che anche le tabelle da allegare all'accordo medesimo dovessero essere concordate con le organizzazioni sindacali, non trova riscontro nella motivazione delle ragioni alla base del decisum di secondo grado; il giudice di appello si è infatti limitato a rilevare che la mancata redazione dell'apposita tabella volta a suddividere il fabbisogno occupazionale della società per aree organizzative determinava l'assenza di lavoratori automaticamente individuabili come beneficiari del medesimo (sentenza, pag. 4); né l'approdo ermeneutico cui è pervenuta la sentenza impugnata nell'escludere la configurabilità del contratto a favore di terzo in relazione all'accordo del 30 ottobre 2008 intervenuto tra la odierna controricorrente e le organizzazioni sindacali, postulava da un punto di vista logico-giuridico la necessità che anche le tabelle in esso indicate fossero oggetto di negoziazione con le organizzazioni sindacali, e non potessero rilevare quale mera espressione delle complessive esigenze organizzative e del fabbisogno occupazionale di Alitalia CAI , alla quale soltanto, come intuibile, era demandata la relativa verifica; le considerazioni che precedono assorbono pertanto la necessità di esame delle censure sviluppate dalla odierna ricorrente in ordine alla violazione dei criteri ermeneutici nella quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata nell'esigere che le tabelle richiamate nell'accordo dell'ottobre 2008 dovessero essere frutto di negoziazione con la parte sindacale ( secondo motivo); 3.2. le residue censure, che contrastano l'affermazione della sentenza impugnata di non determinabilità dei beneficiari dell'accordo dell'ottobre 2008, sul rilievo che in epoca successiva, la società Alitalia CAI aveva comunque proceduto alla determinazione del fabbisogno occupazionale sulla base delle proprie esigenze organizzative ( primo motivo) sono inammissibili per novità della questione;3.3. la sentenza impugnata non ha specificamente affrontato i temi implicati dalle deduzioni formulate con il primo motivo di ricorso per cassazione, rappresentati: a) dalla interpretazione dell'accordo 30 ottobre 2008 nel senso di consentire la possibilità di individuare il complessivo fabbisogno occupazionale non tramite tabelle contestuali all'accordo medesimo ma attraverso atti successivi, con effetto vincolante per Alitalia CAI; b) della effettiva idoneità di eventuali comunicazioni da Alitalia CAI ad Alitalia in amministrazione straordinaria, a consentire la concreta individuazione dei lavoratori da assumere; 3.4. tali profili, implicanti la necessità di accertamenti di fatto, non risultano effettivamente trattati in sentenza, ma, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere della ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di essi innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 15430/2018, Cass. n. 23675/2013), come viceversa non è avvenuto; 3.5. tale onere non può dirsi assolto dal mero richiamo alle deduzioni difensive di prime cure formulate dalla società convenuta nella memoria di costituzione, essendo dirimente la considerazione che, secondo quanto si evince dallo storico di lite della sentenza impugnata (sentenza, pag. 3) , non contrastato sul punto dal ricorso per cassazione ( in particolare, ricorso, pag. 10), alcuna specifica censura alla sentenza di primo grado era stata formulata in relazione alla interpretazione dell'accordo sindacale in oggetto nel senso di consentire la successiva determinazione, attraverso atti diversi dalle tabelle richiamate, del fabbisogno occupazionale di Alitalia CAI ed all'idoneità degli atti successivi al detto accordo ed in particolare della comunicazione inviata ad Alitalia in Amministrazione straordinaria a consentire la concreta individuazione dei lavoratori beneficiari, aventi diritto all'assunzione; 4 al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite; 5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000, 00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. ron c—~r-ì Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell