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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 17528/2026

Testo disponibile della fonte

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ello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Trieste, con provvedimento del 14/01/2026, hadichiarato l’inammissibilità della istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte di appello ha richiamato: - la sentenza di applicazione della pena surichiesta delle parti, pronunciata nei confronti del ricorrente, con la quale venivaapplicata allo stesso la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro tremila dimulta per i delitti di rapina aggravata e auto-riciclaggio, commessi in concorso conDyrmishi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le specifiche ragioni, evidenziate dalla sentenzapredetta, per escludere il proscioglimento del ricorrente ai sensi dell’art. 129 cod. proc.pen.; - il diverso giudizio che aveva interessato i coimputati che, dopo essere staticondannati dal Tribunale di Trento, erano stati assolti dalla Corte di appello di Trento,con sentenza del 23/10/2024, divenuta irrevocabile, avendo la Corte di appelloritenuta non attendibile la querela sporta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA], acquisita con il consenso delle parti, dal momento che il teste era risultatoirreperibile; - la impossibilità di giungere alla revisione del diverso esito dei distintiprocedimenti penali sulla base di una diversa valutazione di attendibilità del testimone(con specifico riferimento alla definizione della capacità dimostrativa delle sentenzeirrevocabili quando il giudizio di cognizione è ancora in corso); - la considerazione, daparte dei due giudici, dell’atto di querela in questione, evidenziando come la Corte diappello non abbia affermato con certezza la falsità delle dichiarazioni del querelante,ma si sia limitata a dubitare della loro attendibilità, ritenendo di non poter escludereuna ricostruzione fattuale alternativa.3.

La Corte di appello ha, quindi, chiarito che la decisione in questione non avevaaccertato un fatto incompatibile con quello per il quale vi era stata condanna ed harichiamato la regola di giudizio da applicare in caso di eventuali prove nuove davalutare rispetto ad una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Inconclusione si è evidenziato che, attesa la portata non risolutiva dell’esame reso daicoimputati nel caso di specie, la Corte di appello si fosse espressa per l'assoluzionedegli stessi con formula dubitativa.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del propriodifensore, deducendo un solo motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 630, lett. a), cod. proc.pen. per avere la Corte di merito escluso la presenza di un contrasto di giudicati,invece oggettivamente e macroscopicamente presente; la stessa vicenda storica erastata ricostruita in termini opposti, mentre era evidente l’errore in cui era incorsa laCorte di appello, limitandosi a qualificare la sentenza di assoluzione dei coimputatinell'ambito di una semplice diversa valutazione degli stessi fatti; la difesa ha osservatoche nel caso di specie era stata contestata la ricostruzione della persona offesa,accogliendo come del tutto plausibile la ricostruzione alternativa.

In altri termini, il fattostorico della rapina risulterebbe escluso e non solo diversamente valutato.5.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso vengarigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamenteinfondato, oltre che reiterativo, in considerazione delle argomentazioni, del tuttosovrapponibili, proposte dinnanzi alla Corte di appello nella istanza di revisione, inassenza di confronto con le ragioni della decisione impugnata.2.

La Corte di appello di Trieste, richiamando caratteristiche ed elementivalutati nei due diversi giudizi, ha chiarito che: “la Corte di appello, infatti,esprimendosi con formula dubitativa e fondandosi sulla regola di giudizio propria delrito ordinario, si limita ad escludere che gli elementi raccolti siano idonei a fondare laprova della sussistenza del reato di rapina, oltre ogni ragionevole dubbio”, chiarendocome il diverso esito del giudizio sia conseguenza della diversa valutazione dell’atto diquerela da una parte e, dall’altra, del criterio di giudizio dei due riti prescelti daiconcorrenti nel reato.3.

Nel giungere a tale conclusione, del tutto priva di aporie e logicamentearticolata, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui siintende ribadire, secondo il quale in tema di revisione, non sussiste contrasto fragiudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a basedelle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano statiidenticamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diversoepilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipesedalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime diutilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenzeirrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì conriferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez.6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317-01).

Nel caso di specie, dunque, nonricorre una inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento della sentenza di condanna insede di patteggiamento e il diverso giudizio a carico dei coimputati del ricorrente, mauna loro diversa valutazione, evidentemente collegata al criterio di giudiziocaratterizzante il rito prescelto (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320-01).

Non ricorre, dunque, la necessaria inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamentodella sentenza di condanna, mentre è stata riscontrata in modo esplicito - e con taledato il motivo proposto in questa sede non si confronta affatto - una loro diversavalutazione (Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731-01; Sez. 1, n. 15088del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188-01; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv.273749-01) La Corte di appello ha ritenuto, in conclusione,con motivazione esente daivizi lamentati e in assenza di manifesta illogicità, che la sentenza impugnata,costituisce all'evidenza solo una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti,mentre l'articolato materiale probatorio indicato dalla sentenza di patteggiamento afondamento dell'esclusione di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. non è statosmentito in alcun modo, nella sua componente fattuale, dalla sentenza assolutoria disecondo grado nei confronti dei coimputati, sicché manca un'oggettiva incompatibilitàtra fatti storici su cui le sentenze in contrasto hanno tratto una diversa conclusione.(Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317-01).4.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Trieste, con provvedimento del 14/01/2026, hadichiarato l’inammissibilità della istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte di appello ha richiamato: - la sentenza di applicazione della pena surichiesta delle parti, pronunciata nei confronti del ricorrente, con la quale venivaapplicata allo stesso la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro tremila dimulta per i delitti di rapina aggravata e auto-riciclaggio, commessi in concorso conDyrmishi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le specifiche ragioni, evidenziate dalla sentenzapredetta, per escludere il proscioglimento del ricorrente ai sensi dell’art. 129 cod. proc.pen.; - il diverso giudizio che aveva interessato i coimputati che, dopo essere staticondannati dal Tribunale di Trento, erano stati assolti dalla Corte di appello di Trento,con sentenza del 23/10/2024, divenuta irrevocabile, avendo la Corte di appelloritenuta non attendibile la querela sporta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA], acquisita con il consenso delle parti, dal momento che il teste era risultatoirreperibile; - la impossibilità di giungere alla revisione del diverso esito dei distintiprocedimenti penali sulla base di una diversa valutazione di attendibilità del testimone(con specifico riferimento alla definizione della capacità dimostrativa delle sentenzeirrevocabili quando il giudizio di cognizione è ancora in corso); - la considerazione, daparte dei due giudici, dell’atto di querela in questione, evidenziando come la Corte diappello non abbia affermato con certezza la falsità delle dichiarazioni del querelante,ma si sia limitata a dubitare della loro attendibilità, ritenendo di non poter escludereuna ricostruzione fattuale alternativa.3. La Corte di appello ha, quindi, chiarito che la decisione in questione non avevaaccertato un fatto incompatibile con quello per il quale vi era stata condanna ed harichiamato la regola di giudizio da applicare in caso di eventuali prove nuove davalutare rispetto ad una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Inconclusione si è evidenziato che, attesa la portata non risolutiva dell’esame reso daicoimputati nel caso di specie, la Corte di appello si fosse espressa per l'assoluzionedegli stessi con formula dubitativa.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del propriodifensore, deducendo un solo motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 630, lett. a), cod. proc.pen. per avere la Corte di merito escluso la presenza di un contrasto di giudicati,invece oggettivamente e macroscopicamente presente; la stessa vicenda storica erastata ricostruita in termini opposti, mentre era evidente l’errore in cui era incorsa laCorte di appello, limitandosi a qualificare la sentenza di assoluzione dei coimputatinell'ambito di una semplice diversa valutazione degli stessi fatti; la difesa ha osservatoche nel caso di specie era stata contestata la ricostruzione della persona offesa,accogliendo come del tutto plausibile la ricostruzione alternativa. In altri termini, il fattostorico della rapina risulterebbe escluso e non solo diversamente valutato.5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso vengarigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamenteinfondato, oltre che reiterativo, in considerazione delle argomentazioni, del tuttosovrapponibili, proposte dinnanzi alla Corte di appello nella istanza di revisione, inassenza di confronto con le ragioni della decisione impugnata.2. La Corte di appello di Trieste, richiamando caratteristiche ed elementivalutati nei due diversi giudizi, ha chiarito che: “la Corte di appello, infatti,esprimendosi con formula dubitativa e fondandosi sulla regola di giudizio propria delrito ordinario, si limita ad escludere che gli elementi raccolti siano idonei a fondare laprova della sussistenza del reato di rapina, oltre ogni ragionevole dubbio”, chiarendocome il diverso esito del giudizio sia conseguenza della diversa valutazione dell’atto diquerela da una parte e, dall’altra, del criterio di giudizio dei due riti prescelti daiconcorrenti nel reato.3. Nel giungere a tale conclusione, del tutto priva di aporie e logicamentearticolata, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui siintende ribadire, secondo il quale in tema di revisione, non sussiste contrasto fragiudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a basedelle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano statiidenticamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diversoepilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipesedalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime diutilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenzeirrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì conriferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez.6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317-01). Nel caso di specie, dunque, nonricorre una inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento della sentenza di condanna insede di patteggiamento e il diverso giudizio a carico dei coimputati del ricorrente, mauna loro diversa valutazione, evidentemente collegata al criterio di giudiziocaratterizzante il rito prescelto (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320-01). Non ricorre, dunque, la necessaria inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamentodella sentenza di condanna, mentre è stata riscontrata in modo esplicito - e con taledato il motivo proposto in questa sede non si confronta affatto - una loro diversavalutazione (Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731-01; Sez. 1, n. 15088del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188-01; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv.273749-01) La Corte di appello ha ritenuto, in conclusione,con motivazione esente daivizi lamentati e in assenza di manifesta illogicità, che la sentenza impugnata,costituisce all'evidenza solo una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti,mentre l'articolato materiale probatorio indicato dalla sentenza di patteggiamento afondamento dell'esclusione di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. non è statosmentito in alcun modo, nella sua componente fattuale, dalla sentenza assolutoria disecondo grado nei confronti dei coimputati, sicché manca un'oggettiva incompatibilitàtra fatti storici su cui le sentenze in contrasto hanno tratto una diversa conclusione.(Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317-01).4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17528/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris