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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 01242/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 16 settembre 2022 la Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Livorno del 18 novembre 2015, irrevocabile il 4 gennaio 2016.

L'istanza è stata accolta per il sopraggiungere della sentenza della Corte d'appello di Firenze emessa il 5 marzo 2020, irrevocabile il 16 ottobre 2020, di condanna alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce vizio di motivazione per essere stata revocata la sospensione condizionale senza l'indicazione del percorso logico che ha giustificato la decisione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il 27 ottobre 2023 il Procuratore speciale del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato rinuncia al ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Infatti, l'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. dispone che "le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale", e l'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. aggiunge che, quando vi è rinuncia all'impugnazione, il ricorso è inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2023 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16 settembre 2022 la Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Livorno del 18 novembre 2015, irrevocabile il 4 gennaio 2016. L'istanza è stata accolta per il sopraggiungere della sentenza della Corte d'appello di Firenze emessa il 5 marzo 2020, irrevocabile il 16 ottobre 2020, di condanna alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce vizio di motivazione per essere stata revocata la sospensione condizionale senza l'indicazione del percorso logico che ha giustificato la decisione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il 27 ottobre 2023 il Procuratore speciale del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato rinuncia al ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Infatti, l'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. dispone che "le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale", e l'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. aggiunge che, quando vi è rinuncia all'impugnazione, il ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il consigliere estensore
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