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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 09715/2023

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la seguente ORDINANZA 1) sul ricorso iscritto al n. 5261/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto n. 669/4/13, depositata il 6 dicembre 2013.

Oggetto: impugnazione provvedimenti sull'ottemperanza -art. 70, d.lgs 546/1992 2) sul ricorso iscritto al n. 671/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Bocca di Leone n. 78 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto n. 3020/1/14, depositata il 4 dicembre 2014. 3) sul ricorso iscritto al n. 5386/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Bocca di Leone n. 78 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso l'ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Taranto n. 1732/1/16, depositata il 22 luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Letta la requisitoria del PM nel procedimento n. 671/2016 R.G. che ha concluso per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Rilevato che: Con la sentenza impugnata nel procedimento n. 5261/2014 R.G. la Commissione tributaria provinciale di Taranto, in sede di giudizio di ottemperanza della sentenza n. 302/4/2001 della medesima CTP, disponeva che l'Agenzia delle entrate pagasse a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 4.010.741,46, di cui euro 2.783.052,98 per capitale ed euro 1.227.688,48 per interessi maturati al 18 maggio 2005 oltre agli interessi maturandi alla data del pagamento ordinato, nominando quale commissario ad acta un proprio componente.

La CTP osservava in particolare che, indubitabilmente passata in giudicato la pronuncia oggetto del ricorso, non vi era alcuna ragione perché l'agenzia fiscale non pagasse le somme intimate con ilprevio atto di messa in mora.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Con la sentenza impugnata nel procedimento n. 671/2016 la Commissione tributaria provinciale di Taranto dichiarava inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, per la revocazione della sua sentenza n. 669/4/13.

La CTP osservava in particolare che non sussistevano i presupposti (nel caso di specie: scoperta di nuovi documenti) per accogliere il ricorso agenziale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi, poi illustrati con una memoria.

Resiste con controricorso il Gaudio.

Con l'ordinanza impugnata nel procedimento n. 5386/2017 la Commissione tributaria provinciale di Taranto dichiarava estinto il giudizio di ottemperanza di cui alla sentenza n. 669/04/2013 per cessazione della materia del contendere.

Rilevava la CTP che la relazione finale del commissario ad acta implicasse la pronuncia emessa, essendosi accertato dal medesimo l'avvenuta esecuzione di detta sentenza.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che: In via preliminare ed anche in accoglimento delle relative istanze delle parti, deve disporsi la riunione del tre procedimenti in epigrafe, stante la loro stretta interconnessione ed interdipendenza decisoria, esaminandosi per primo il ricorso agenziale nel procedimento n. 5261/2014 R.G. , per la portata astrattamente dirimente dello stesso.

Con il quarto motivo di tale ricorso, da trattarsi prioritariamente per pregiudizialità –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 70, d.lgs 546/1992, poiché la CTR non ha accolto la sua eccezione di inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto dal Gaudio in quanto non precisamente indicata la sentenza ottemperanda.

La censura è infondata.

Dalla lettura del ricorso del Gaudio allegato dalla stessa agenzia emerge invero con chiarezza quale fosse l'oggetto del giudizio di ottemperanza proposto ossia appunto la sentenza n. 302/4/2001 della CTP di Taranto, la quale peraltro risulta depositata unitamente al ricorso medesimo sub

1. Con il terzo motivo del ricorso n. 5261/2014 R.G. – ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente agenzia fiscale deduce la violazione/falsa applicazione dell’art. 36, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha motivato la propria decisione in modo inadeguato, con particolare riferimento alla sua eccezione di adempimento parziale delle obbligazioni restitutorie oggetto del giudizio di ottemperanza avviato dal Gaudio.

La censura è fondata.

Nelle premesse narrative della sentenza impugnata è detto che l'agenzia fiscale aveva eccepito che, dopo la prima costituzione in mora (2005), aveva fattodei pagamenti parziali.

Peraltro di tale circostanza dava atto lo stesso Gaudio nel suo ricorso (pagine 2 e 4); ulteriore conferma viene dal ricorso del Gaudio nel procedimento n. 5386/2017 R.G. avverso l'ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza.

Di tali pagamenti non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si è limitata ad affermare, in modo assolutamente generico e non direttamente intellegibile, l'obbligazione di pagamento dell'agenzia fiscale «.. delle somme contenute nel notificato atto di messa in mora».

Del tutto inopinatamente, la sentenza impugnata statuisce il pagamento di una somma complessiva che evidentemente non tiene in alcun conto del fatto, come detto, incontroverso quantomeno nell' an, che l'agenzia fiscale aveva effettuato medio temporedei pagamenti parziali.

Chiaro è dunque che tale motivazione deve essere considerata "meramente apparente", rientrando nei paradigmi di invalidità indicati nel consolidato principio di diritto secondo il quale, «La motivazione è solo apparente, e la sentenza ènulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).

Dall'accoglimento di questo mezzo, deriva l'assorbimento del primo, del secondo (omesso esame di fatto decisivo controverso), del quinto (violazione/falsa applicazione dell’art. 7, d.lgs 546/1992), del sesto, del settimo (violazione/falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per ultrapetizione) e dell'ottavo motivo (violazione/falsa applicazione dell’art. 2041, cod. civ.) di cui al ricorso agenziale nel procedimento n. 5261/2014 R.G.

Dall'accoglimento di tale ricorso consegue poi l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso dell'agenzia fiscale nel procedimento n. 671/2016 R.G. avverso la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso della medesima agenzia per revocazione della sentenza n. 669/4/13 della Commissione tributaria provinciale di Taranto; consegue altresì l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso del Gaudio nel procedimento n. 5386/2017 avverso l'ordinanza n. 1732/1/16 della stessa CTP, posto che tale provvedimento, ex art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., risulta in ogni caso caducato per effetto della cassazione della sentenza di ottemperanza dalla quale strettamente dipende.

In conclusione, accolto nel procedimento 5261/2014 R.G. il terzo motivo del ricorso, respinto il quarto motivo, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata in quel giudizio va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, anche per le spese del presente giudizio; per le ragioni che precedono vanno dichiarati inammissibili gli altri ricorsi riuniti dell'agenzia fiscale e del Gaudio.

PQM La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso nel procedimento 5261/2014 R.G., respinge il quarto motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, dichiara inammissibili i ricorsi nei procedimenti nn. 671/2016 e 5386/2017 R.G., cassa la sentenza n. 669/4/2013 della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA 1) sul ricorso iscritto al n. 5261/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto n. 669/4/13, depositata il 6 dicembre 2013. Oggetto: impugnazione provvedimenti sull'ottemperanza -art. 70, d.lgs 546/1992 2) sul ricorso iscritto al n. 671/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Bocca di Leone n. 78 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto n. 3020/1/14, depositata il 4 dicembre 2014. 3) sul ricorso iscritto al n. 5386/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Bocca di Leone n. 78 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso l'ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Taranto n. 1732/1/16, depositata il 22 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria del PM nel procedimento n. 671/2016 R.G. che ha concluso per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Rilevato che: Con la sentenza impugnata nel procedimento n. 5261/2014 R.G. la Commissione tributaria provinciale di Taranto, in sede di giudizio di ottemperanza della sentenza n. 302/4/2001 della medesima CTP, disponeva che l'Agenzia delle entrate pagasse a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 4.010.741,46, di cui euro 2.783.052,98 per capitale ed euro 1.227.688,48 per interessi maturati al 18 maggio 2005 oltre agli interessi maturandi alla data del pagamento ordinato, nominando quale commissario ad acta un proprio componente. La CTP osservava in particolare che, indubitabilmente passata in giudicato la pronuncia oggetto del ricorso, non vi era alcuna ragione perché l'agenzia fiscale non pagasse le somme intimate con ilprevio atto di messa in mora. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Con la sentenza impugnata nel procedimento n. 671/2016 la Commissione tributaria provinciale di Taranto dichiarava inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, per la revocazione della sua sentenza n. 669/4/13. La CTP osservava in particolare che non sussistevano i presupposti (nel caso di specie: scoperta di nuovi documenti) per accogliere il ricorso agenziale. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso il Gaudio. Con l'ordinanza impugnata nel procedimento n. 5386/2017 la Commissione tributaria provinciale di Taranto dichiarava estinto il giudizio di ottemperanza di cui alla sentenza n. 669/04/2013 per cessazione della materia del contendere. Rilevava la CTP che la relazione finale del commissario ad acta implicasse la pronuncia emessa, essendosi accertato dal medesimo l'avvenuta esecuzione di detta sentenza. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: In via preliminare ed anche in accoglimento delle relative istanze delle parti, deve disporsi la riunione del tre procedimenti in epigrafe, stante la loro stretta interconnessione ed interdipendenza decisoria, esaminandosi per primo il ricorso agenziale nel procedimento n. 5261/2014 R.G. , per la portata astrattamente dirimente dello stesso. Con il quarto motivo di tale ricorso, da trattarsi prioritariamente per pregiudizialità –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 70, d.lgs 546/1992, poiché la CTR non ha accolto la sua eccezione di inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto dal Gaudio in quanto non precisamente indicata la sentenza ottemperanda. La censura è infondata. Dalla lettura del ricorso del Gaudio allegato dalla stessa agenzia emerge invero con chiarezza quale fosse l'oggetto del giudizio di ottemperanza proposto ossia appunto la sentenza n. 302/4/2001 della CTP di Taranto, la quale peraltro risulta depositata unitamente al ricorso medesimo sub 1. Con il terzo motivo del ricorso n. 5261/2014 R.G. – ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente agenzia fiscale deduce la violazione/falsa applicazione dell’art. 36, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha motivato la propria decisione in modo inadeguato, con particolare riferimento alla sua eccezione di adempimento parziale delle obbligazioni restitutorie oggetto del giudizio di ottemperanza avviato dal Gaudio. La censura è fondata. Nelle premesse narrative della sentenza impugnata è detto che l'agenzia fiscale aveva eccepito che, dopo la prima costituzione in mora (2005), aveva fattodei pagamenti parziali. Peraltro di tale circostanza dava atto lo stesso Gaudio nel suo ricorso (pagine 2 e 4); ulteriore conferma viene dal ricorso del Gaudio nel procedimento n. 5386/2017 R.G. avverso l'ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza. Di tali pagamenti non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si è limitata ad affermare, in modo assolutamente generico e non direttamente intellegibile, l'obbligazione di pagamento dell'agenzia fiscale «.. delle somme contenute nel notificato atto di messa in mora». Del tutto inopinatamente, la sentenza impugnata statuisce il pagamento di una somma complessiva che evidentemente non tiene in alcun conto del fatto, come detto, incontroverso quantomeno nell' an, che l'agenzia fiscale aveva effettuato medio temporedei pagamenti parziali. Chiaro è dunque che tale motivazione deve essere considerata "meramente apparente", rientrando nei paradigmi di invalidità indicati nel consolidato principio di diritto secondo il quale, «La motivazione è solo apparente, e la sentenza ènulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01). Dall'accoglimento di questo mezzo, deriva l'assorbimento del primo, del secondo (omesso esame di fatto decisivo controverso), del quinto (violazione/falsa applicazione dell’art. 7, d.lgs 546/1992), del sesto, del settimo (violazione/falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per ultrapetizione) e dell'ottavo motivo (violazione/falsa applicazione dell’art. 2041, cod. civ.) di cui al ricorso agenziale nel procedimento n. 5261/2014 R.G. Dall'accoglimento di tale ricorso consegue poi l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso dell'agenzia fiscale nel procedimento n. 671/2016 R.G. avverso la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso della medesima agenzia per revocazione della sentenza n. 669/4/13 della Commissione tributaria provinciale di Taranto; consegue altresì l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso del Gaudio nel procedimento n. 5386/2017 avverso l'ordinanza n. 1732/1/16 della stessa CTP, posto che tale provvedimento, ex art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., risulta in ogni caso caducato per effetto della cassazione della sentenza di ottemperanza dalla quale strettamente dipende. In conclusione, accolto nel procedimento 5261/2014 R.G. il terzo motivo del ricorso, respinto il quarto motivo, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata in quel giudizio va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, anche per le spese del presente giudizio; per le ragioni che precedono vanno dichiarati inammissibili gli altri ricorsi riuniti dell'agenzia fiscale e del Gaudio. PQM La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso nel procedimento 5261/2014 R.G., respinge il quarto motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, dichiara inammissibili i ricorsi nei procedimenti nn. 671/2016 e 5386/2017 R.G., cassa la sentenza n. 669/4/2013 della C
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