CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 10156/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, ,n data 18 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, perché non aveva ottemperato all'obbligo di non allontanarsi dal comune di Montevarchi, divieto cui era sottoposto in quanto destinatario di misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel luogo di residenza. 2. Ritenuto che i motivi dedotti (travisamento della prova, vizio di motivazione, insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato, ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - motivo 1); eccessività della pena irrogata - motivo 2) devolvono censure costituite da doglianze in fatto non consentite in sede di legittimità, comunque non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione (primo motivo) e, in ogni caso, inammissibili in quanto relative al trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione, oltre che da adeguato esame delle deduzioni difensive (secondo motivo). 2.1. Rilevato, in ogni caso, che nel testo del provvedimento censurato (cfr. pag. 2), si fa riferimento, con ragionamento Esauriente e non manifestamente illogico, alle ragioni per le quali la ritenuta urgenza tale da giustificare la condotta in addebito, non potesse ravvisarsi nel caso al vaglio, tenuto contò della distanza dal luogo di residenza ove l'imputato è stato sorpreso (in prossimità di Arezzo) nonché della carenza di ragioni per le quali, pur a fronte del colloquio di lavoro che si assume questi dovesse svolgere, l'imputato non si fosse premunito di autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria. 2.2.Considerato, quanto alla insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che corretta ed esauriente appare la motivazione, nella parte in cui valorizza, ai fini del diniego, la pericolosità sociale elevata del ricorrente e la consistente gravità dell'offesa, valutata in base alle modalità della condotta. 2.2. Ritenuto, inoltre, circa il trattamento sanzionatorio, che adeguata e sufficiente è la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 2) avendo il giudice di merito evidenziato l'assenza di elementi positivi su cui fondare il beneficio (cfr. nel senso che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610), non potendosi ravvisare tale positività nella mancata fuga, all'atto dell'arresto in flagranza, comportamento dovuto e dunque, neutro ai fini che interessano. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere