Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 24056/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 112) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, è stato insindacabilmente accertato che l'etilometro utilizzato era stato revisionato tre mesi prima, per cui il test era stato eseguito con apparecchiatura in regola e funzionante.

Anche il diniego dell'art. 62-bis cod. pen. è stato compiutamente motivato con la riscontrata superficialità del comportamento dell'imputato, privo di abilitazione alla guida e anche autore di un comportamento (uscita dall'abitazione) che all'epoca gli era vietato.

Va solo rettificata ex art. 619 cod. proc. pen. la specie della pena pecuniaria irrogata in sentenza, trattandosi chiaramente di ammenda e non di multa in relazione alla natura contravvenzionale del reato ascritto al prevenuto.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eiiuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Visto l'art. 619, comma 2 c.p.p., rettifica la denominazione della pena pecuniaria inflitta al ricorrente con la sentenza impugnata, sostituendo il termine 'multa' con quello 'ammenda' sia nella motivazione che nel dispositivo della medesima.

Così deciso il 20 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 112) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, è stato insindacabilmente accertato che l'etilometro utilizzato era stato revisionato tre mesi prima, per cui il test era stato eseguito con apparecchiatura in regola e funzionante. Anche il diniego dell'art. 62-bis cod. pen. è stato compiutamente motivato con la riscontrata superficialità del comportamento dell'imputato, privo di abilitazione alla guida e anche autore di un comportamento (uscita dall'abitazione) che all'epoca gli era vietato. Va solo rettificata ex art. 619 cod. proc. pen. la specie della pena pecuniaria irrogata in sentenza, trattandosi chiaramente di ammenda e non di multa in relazione alla natura contravvenzionale del reato ascritto al prevenuto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eiiuro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 619, comma 2 c.p.p., rettifica la denominazione della pena pecuniaria inflitta al ricorrente con la sentenza impugnata, sostituendo il termine 'multa' con quello 'ammenda' sia nella motivazione che nel dispositivo della medesima. Così deciso il 20 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere est
Sentenza Cassazione n. 24056/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris