Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35063/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt, 624-bis e 493-ter cod. pen. aggravati ai sensi dell'art. 61. n. 5 cod. pen.

Rilevato che la difesa lamenta:

1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione all'affermazio e di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti;

2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alL'art. 192 cod. pen.

Letta la memoria difensiva depositata in atti, nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere il loro accoglimento.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'a Iprezzannento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le doglianze espresse nel ricorso si appalesano del tutto generiche, prive di reale confronto con le articolate argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt, 624-bis e 493-ter cod. pen. aggravati ai sensi dell'art. 61. n. 5 cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione all'affermazio e di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti; 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alL'art. 192 cod. pen. Letta la memoria difensiva depositata in atti, nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere il loro accoglimento. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'a Iprezzannento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le doglianze espresse nel ricorso si appalesano del tutto generiche, prive di reale confronto con le articolate argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.