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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 03557/2024

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21534/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 813/2016 depositata il 04/05/2016.

Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’estinzione del giudizio, non essendo comparso nessuno per le altre parti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Vico srlha impugnato l’atto di accertamento emesso per l’anno 2006 dall’Agenzia delle entrate e recante recupero di IVA indebitamente detratta su una operazione di affitto d’azienda stipulato con la società Molipan che, secondo l’Ufficio, dissimulava una cessione d‘azienda, esente ai fini IVA.

La CTP di Pisa ha rigettato il ricorso e la CTR della Toscana ha accolto parzialmente l’appello della contribuente, con rideterminazione delle sanzioni, Avverso questa sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

Non ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more del processo, in data 15.12.2023, il difensore della ricorrente ha comunicato che, attesa la soccombenza con riferimento alla pretesa tributaria oggetto della presente controversia, erano state notificate cartelle di pagamento e la società si era avvalsa della definizione di detti ruoli ai sensi dell’art. 6 comma 3 d.l. n. 193 del 2016; ha chie sto, pertanto, « stante la carenza di interesse ad una pronuncia in ragione dell’intervenuta definizione», la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Pur non potendo ritenersi prova to l’integrale pagamento del dovuto ai fini condono, tale dichiarazione è idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite (Cass. n. 31732 del 2018).

Non vi è da provvedere sulle spese, non essendovi stata attività defensionale di controparte.

Trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono .le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 19/12/2023.

Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21534/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 813/2016 depositata il 04/05/2016. Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’estinzione del giudizio, non essendo comparso nessuno per le altre parti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Vico srlha impugnato l’atto di accertamento emesso per l’anno 2006 dall’Agenzia delle entrate e recante recupero di IVA indebitamente detratta su una operazione di affitto d’azienda stipulato con la società Molipan che, secondo l’Ufficio, dissimulava una cessione d‘azienda, esente ai fini IVA. La CTP di Pisa ha rigettato il ricorso e la CTR della Toscana ha accolto parzialmente l’appello della contribuente, con rideterminazione delle sanzioni, Avverso questa sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. Non ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more del processo, in data 15.12.2023, il difensore della ricorrente ha comunicato che, attesa la soccombenza con riferimento alla pretesa tributaria oggetto della presente controversia, erano state notificate cartelle di pagamento e la società si era avvalsa della definizione di detti ruoli ai sensi dell’art. 6 comma 3 d.l. n. 193 del 2016; ha chie sto, pertanto, « stante la carenza di interesse ad una pronuncia in ragione dell’intervenuta definizione», la dichiarazione di estinzione del giudizio. Pur non potendo ritenersi prova to l’integrale pagamento del dovuto ai fini condono, tale dichiarazione è idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite (Cass. n. 31732 del 2018). Non vi è da provvedere sulle spese, non essendovi stata attività defensionale di controparte. Trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono .le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 19/12/2023. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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