CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 15805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica a lei ascritto in rubrica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai seguenti profili: i) mancato raggiungimento della piena prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che il reato di furto in oggetto sia attribuibile alla Voci; ii) inutilizzabilità dell'accertamento operato dal verificatore Enel, in quanto atto irripetibile compiuto in assenza di garanzie. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa della ricorrente ha depositato memoria scritta di replica con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi convenire con il Procuratore generale che i motivi proposti articolano censure in fatto, oltre che reiterative delle stesse doglianze proposte in appello, motivatamente disattese dalla Corte di appello, la quale ha offerto una motivazione congrua e non manifestamente illogica in ordine alla responsabilità della prevenuta. I giudici del merito hanno compiutamente riscontrato che l'accertamento tecnico compiuto dal verificatore dell'Enel non fosse per nulla irripetibile e che l'imputata, all'atto dell'intervento, era stata compiutamente identificata dai Carabinieri quale fruitrice dell'energia elettrica sottratta mediante collocazione di due conduttori in rame direttamente alla rete Enel, infrangendo i sigilli che erano stati posti sul contatore. 6. A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità del ricorso in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a (?- querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come talé inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso. 7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]