CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 30385/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta riconosceva, al fine della sua esecuzione ai sensi del d.lgs. n. 37 del 2016, la decisione emessa dall'autorità giudiziaria tedesca con la quale era stato condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della sanzione pecuniaria di 980,58 euro per aver guidato in stato di alterazione alcoolica. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 179 e 420- ter corrima 5 cod. proc. pen. La Corte di appello non ha rinviato l'udienza del 13 marzo 2023, pur avendo il difensore allegato il legittimo impedimento derivante da un concomitante impegno professionale per due procedimenti presso il Tribunale di Palermo riguardanti imputati in stato di custodia cautelare 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. 2. Già questa Corte ha affermato come il rinvio operato dalla normativa, che ha attuato in Italia gli strumenti dell'Unione europea per il mutuo riconoscimento delle decisioni penali, alla disciplina del ricorso per cassazione di cui all'ad. 22 I. n. 69 del 2005 determina l'applicazione anche delle novelle introdotte dal decreto legislativo n. 10 del 2022 e tra queste quella del più breve termine (cinque giorni) per la presentazione dell'impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 22805 del 08/06/2022, Rv. 283466 in tema di d.lgs. n. 161 del 2010; Sez. 6, n. 45887 del 10/11/2022 in tema di d.lgs. n. 37 del 2016). Nella specie l'art. 11, comma 5, del d. Igs. n. 37 del 2016 che ha dato attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, stabilisce che "contro la decisione della Corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69". Nella specie, il termine previsto dall'ad. :22 cit., come modificato dalla riforma sopra citata, non è stato rispettato, pur volendo considerare quale dies a quo quello della ultima notificazione della sentenza impugnata alle parti private (15 marzo 2023), avendo il difensore del ricorrente presentato il ricorso con pec il 28 marzo 2023.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito, previste dall'art. 22, comma 5, 2005 n. 69, richiamato dall'art. 11 cit. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art.22, com