CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46862/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto confermarsi la sentenza di merito e rigettarsi il ricorso dell'imputato, con conferma delle statuizioni civili e condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione; • C-NN.N.St`i\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato di cui all'art. 646 cod.pen., per il quale aveva riportato condanna, era estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili; secondo il capo di imputazione, [OSCURATO:PERSONA] si era appropriato della somma di C 80.000,00 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., agendo con abuso dei poteri di procuratore della società, somma apparentemente destinata a pagamenti per lavori in appalto commissionati alla [OSCURATO:PERSONA] e Appalti s.r.I., ma in realtà oggetto di fatture appositamente gonfiate 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la sentenza impugnata aveva motivato l'infondatezza della richiesta di revoca delle statuizioni civili giacchè non sarebbe stato possibile esaminare la copiosa documentazione contabile relativa alla gestione della società e perché in una successiva assemblea tenutasi il 25.06.2012 non era stato approvato il bilancio del 2011 per essere state riscontrate numerose incongruenze nella documentazione relativa alla gestione della società posta in essere dall'imputato, sicchè la condotta a a lui addebitata non poteva trovare giustificazione in quanto deliberato dalla società in data 19.05.2011; ciò premesso, il difensore osserva che era stata disattesa l'effettiva valenza del verbale assemblea soci del 19.05.2011 e le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato che Trulli e Silvestri avevano visionato e fotocopiato tutta la documentazione e che la documentazione fiscale veniva inviata loro periodicamente, a mezzo mail, e che ciò spiegava perché non avevano avuto dubbi nell'approvare senza riserve l'operato della società; il verbale, mai impugnato e approvato dai soci all'unanimità, era efficace e valido a tuti gli effetti, per cui doveva essere escluso categoricamente che le fatture emesse contenessero voci inerenti lavori personali di [OSCURATO:PERSONA] e che vi fossero stati prelievi non autorizzati e che sugli atti di acquisto [OSCURATO:PERSONA] avesse trattenuto soldi in contanti; i soci avevano poi accertato la corretta, buona e proficua gestione di [OSCURATO:PERSONA], per cui dovevano ritenersi infondate tutte le irregolarità ed illiceità denunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore aggiunge che la Corte di appello non aveva assolutamente preso in considerazione la pendenza dinnanzi al Tribunale di Pescara della causa civile promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. volta ad ottenere la restituzione ed il risarcimento dei danni patiti in relazione alle circostanze di cui ai capi di imputazione a), b), c) (dichiarati estinti per prescrizione in primo grado) e d); la conferma della condanna per la responsabilità civile in sede penale avrebbe comportato una eventuale duplicazione della condanna anche in sede civile. 1.2 II difensore osserva che esisteva una sola operazione avvenuta il 14.09.2011 per l'importo di C 80.000,00, successiva al verbale del 19.05.2011 e dal quale traeva giustificazione, verbale nel quale si provvedeva ad approvare senza riserve l'operato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino a tale data e veniva disposta la messa in liquidazione della società e successivamente lo scioglimento della stessa, autorizzando il rimborso delle quote societarie; la suddetta operazione seguiva l'operazione di rimborso delle quote in favore del socio Silvestri per C 320.000,00; alla luce di quanto sopra, [OSCURATO:PERSONA] non si era appropriato di somme della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma si era provveduto al rimborso in suo favore delle quote societarie che lo stesso aveva anticipato; anche la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], direttore della banca, in merito all'operazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava come non vi fosse stato nulla di anomalo. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. depositava memoria conclusionale, nella quale chiedeva di confermare le sentenze di merito, con conseguente rigetto delle impugnazioni e conferma delle statuizioni civili e con condanna dell'imputato alla rifusione anche delle maggiori spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] tll ricorso deve essere dichiarato inammissibile. li Si deve infatti rilevare come secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilrnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto alle censure, riproposta con il ricorso per cassazione, osservando che i bilanci della società si erano chiusi tutti in perdita, per cui non vi poteva essere alcun utile da distribuire; inoltre, nessun confronto vi è con la motivazione dei giudici di merito che hanno rilevato secondo cui la somma prelevata di 80.000 euro era stata indicata in contabilità come restituzione al socio [OSCURATO:PERSONA], e sul punto nessuna spiegazione è stata mai fornita in merito. Analogamente, nessuna dimostrazione è stata fornita relativamente all'esistenza di una causa civile pendente innanzi al Tribunale di Pescara e all'oggetto della stessa, per cui rimane una semplice affermazione quella secondo la quale la suddetta causa sarebbe relativa al risarcimento dei danni chiesti dalla parte civile anche nel presente giudizio. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare come, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi sul punto Sez.2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano; nel caso in esame, il difensore propone una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], motivo non ammesso nella presente sede, proponendo una valutazione alternativa a quella dei giudici di merito sul verbale dell'assemblea dei soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del 19 maggio 2011, nel quale si era approvato l'operato societario fino a tale data, ritenuto irrilevante in quanto non era stato possibile esaminare la copiosa documentazione della società (per la disamina della quale il teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere impiegato due mesi), tanto che in una successiva assemblea del 2012 non era stato approvato il bilancio 2011 per le numerose incongruenze nella documentazione relativa alla gestione della società. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. In virtù del principio di soccombenza, l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che liquida in complessivi C 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il