CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 14737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione; ure [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino del 24 marzo 2014, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa riqualificazione del reato originariamente contestato al capo 3) in quello previsto dall'art. 73, comma 5, cl.P.R. n. 309 del 1990 e ritenuti i fatti reato di cui ai capi 1) e 3) della rubrica come unica condotta criminosa, ha ride- terminato la pena complessiva inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit. contestati ai capi 1), 2) e 3), in quella di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro quattromila di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione degli artt. 157 e ss. cod. pen., rilevando che i reati sono prescritti. 3. Il ricorso è fondato. Va premesso che, in tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, D., Rv. 274048). Alla luce di tale consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, i reati devono ritenersi prescritti. Nella fattispecie in esame, infatti, tra l'atto interruttivo rappresentato dalla sen- tenza di primo grado (del 24 marzo 2014) e quello successivo (notificazione della citazione nel giudizio di appello del 7 maggio 2020) è decorso comunque un periodo superiore al tempo ordinario di anni sei di prescrizione dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per(intervell prescrizione. Così deciso in Roma il 27 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il e\sidente Aldo posC. ....., / Salvto1e Dovere ./..