CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 25853/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 22702/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoEttore Santucci; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoGiovanni Cresci; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diNapoli 18 febbraio 2021 n. 79 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2015 [OSCURATO:PERSONA] concesse in locazione ad [OSCURATO:PERSONA] un immobile destinato ad uso commerciale, sito a Casoria (NA). Nel 2017 il locatore intimò sfratto per morosità, citando la locatrice dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si costituì deducendo che l’immobile concretamente occupato a titolo di locazione era catastalmente diverso da quello indicato nel contratto; che questa diversità era frutto di raggiri perpetrati dal locatore al fine di mascherare una irregolarità edilizia. Chiese pertanto in via riconvenzionale l’annullamento del contratto per vizio del consenso e la restituzione dei canoni già versati. Oggetto: locazione ad uso commerciale - inammissibilità del ricorso.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 2489/19 accolse la domanda di risoluzione e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 9.500 oltre accessori. La sentenza fu appellata dalla soccombente. 3. La Corte d’appello di Napoli con sentenza 18.2.2021 n. 79 rigettò il gravame, ritenendo che: -) [OSCURATO:PERSONA], avendo concretamente goduto dell’immobile ed avendo ivi esercitato la propria attività commerciale, non poteva dolersi dell’irregolarità amministrativa dello stesso; -) l’errore nella indicazione dei dati catastali dell’immobile “non aveva minimamente inciso”sulla formazione della volontà negoziale di ambo le parti; -) era onere della conduttrice accertarsi della regolarità urbanistica ed edilizia dell’immobile; -) l’appellante non aveva validamente reiterato in appello le proprie richieste istruttorie. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. Con atto del 13.1.2024 è stata proposta ex art. 380 bis c.p.c. la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso, con la seguente motivazione: il primo motivo è inammissibile sotto vari profili: non vengono affrontate né sottoposte a specifica critica le ragioni poste a fondamento della sentenza d’appello, risolvendosi il ricorso nella generica doglianza di mancato esame degli elementi fattuali prospettati in primo grado e dei documenti che li rappresentavano, tendendo in ultima analisi il motivo a sollecitare una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito non consentita in questa sede (v. Cass. Sez. U. n. 34476 del 27/12/2019); in tale prospettiva, comunque, la denuncia di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. va incontro al preliminare rilievo di inammissibilità per la preclusione che deriva —ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] — dall’avere la Corte d'appello deciso inmodo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme), non avendo il ricorrente assolto l'onere in tal caso su di esso gravante di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle postea fondamento della decisione di appello (v. Cass. 22/12/2016, n. 26774; 06/08/2019, n. 20994; 15/03/2022, n. 8320), ma avendo anzi chiaramente e ripetutamente confermato che si trattava delle stesse valutazioni; la violazione dell’art. 115 c.p.c. è dedotta del tutto al di fuori dei criteri di deduzione indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (v. ex multis, Cass. n. 11892 del 2016; Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016, in motivazione; Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020), sollecitandosi, invece, come già sopra rilevato, una mera rivalutazione della quaestio facti; priva di conferente illustrazione rimane la contestuale denuncia, in rubrica, della violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.; il vizio di motivazione mancante o apparente è inammissibilmente dedotto con riferimento ad elementi esterni alla motivazione della sentenza impugnata, la quale peraltro evidentemente rispetta il c.c. “minimo costituzionale” necessario perché possa dirsi assolto il dovere decisorio (v. Cass. Sez. U. nn. 8053 –8054 del 2014); il secondo motivo è parimenti inammissibile: si afferma che il regolamento delle spese deve rispettare il “generale principio della soccombenza, riferite all’esito definitivo della lite”, ma non si dice come e perché tale principio sia stato nella specie disatteso, il che deve comunque negarsi essendo risultato il ricorrente pienamente soccombente”. La ricorrente ha chiesto che il ricorso sia decisoed in vista della trattazione ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso contiene una poco limpida censura che, dopo plurime letture, secondo l’unica interpretazione che il Collegio ritiene plausibile, deve così sintetizzarsi:-) [OSCURATO:PERSONA] concesse in locazione all’odierna ricorrente un immobile che era stato abusivamente modificato; -) tale circostanza era stata taciuta; -) la ricorrente, dopo avere realizzato vari lavori all’interno dell’immobile ed ivi avviato un’attività commerciale di ristorazione, nel 2017 si vide notificare dal Comune di Casoria un ordine di demolizione; -) sia il Tribunale, sia la Corte d’appello, avevano “omesso di considerare” i documenti da cui emergevano le suddette circostanze, violando per questa ragione gli artt. 112, 115 c.p.c., e pronunciando di conseguenza una sentenza nulla. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile. Lo è per le ragioni indicate nella proposta, che nella memoria depositata dalla ricorrente non vengono considerate. Ad esse si può aggiungere comunque che il ricorso non sfiora nemmeno la ratio decidendiposta a fondamento della sentenza impugnata. La Corte d’appello ha basato la sua decisione su due considerazioni: a) in iure, ha ritenuto che l’inidoneità amministrativa dell’immobile all’esercizio dell’attività commerciale desiderata dal conduttore non costituisce inadempimento del locatore; b) in facto, ha ritenuto che comunque la locatrice sapeva, o avrebbe potuto sapere con l’ordinaria diligenza, dell’irregolarità. Queste due rationes decidendinon sono censurate nel ricorso. 2. Il secondo motivo – ferm a l’esattezza dell’apprezzamento svolto dalla proposta, anche in questo caso nemmeno discusso nella memoria - non costituisce nemmeno una censura in senso proprio, ma solo una richiesta di addossare al controricorrente le spese della auspicata soccombenza. 3. Le considerazioni svolte evidenziano che la proposta di definizione anticipata del giudizio era condivisibile. Nella memoria si sollecita un rinvio a nuovo ruolo, richiesta non esaminabile data l’inammissibilità del ricorso.4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Poiché la definizione del giudizio avviene in modo conforme alla proposta di definizione accelerata, laricorrente va altresì condannata ai sensi dei dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., nella misura indicata nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1.000, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Cassa delle ammendedella somma di euro 500 ex art. 96, comma quarto, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella