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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 26517/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 22 dicembre 2020 la Corte di Appello di Bari., confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 21 ottobre 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, perché, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione di polizia della sorveglianza speciale, violava le prescrizioni inerenti alla stessa, facendosi sorprendere in possesso di telefono cellulare, intento a conversare sulla pubblica via.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione — nelle forme di legge — [OSCURATO:PERSONA] Antonio deducendo l'erronea applicazione dell'art. 62bis cod.pen. ed omessa motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 3 II ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il Tribunale ha compiutamente esaminato i punti rilevanti per la decisione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 22 dicembre 2020 la Corte di Appello di Bari., confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 21 ottobre 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, perché, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione di polizia della sorveglianza speciale, violava le prescrizioni inerenti alla stessa, facendosi sorprendere in possesso di telefono cellulare, intento a conversare sulla pubblica via. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione — nelle forme di legge — [OSCURATO:PERSONA] Antonio deducendo l'erronea applicazione dell'art. 62bis cod.pen. ed omessa motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 3 II ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il Tribunale ha compiutamente esaminato i punti rilevanti per la decisione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26517/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris