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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 maggio 2024

Cassazione n. 15521/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.517/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 687/2022 depositata il28/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia, ricorrono, rispettivamente, in via principale con quattro motivi e in via incidentale con due motivi, per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte d'Appello di Salerno - adita dalla ricorrente principale con opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato che aveva rigettato la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di una procedura di opposizione agli atti esecutivi promossa dalla stessa ricorrente, ai sensi del secondo comma dell’art. 617 c.p.c., davanti al Tribunale di Salerno- ha accolto l’opposizione liquidando l’indennizzo in €1179,02 ai sensi del terzo comma dell’art. 2 bis della l.89/2001 con condanna del Ministero al pagamento delle spese dell’intero procedimento, quantificate in € 962,00 per compensi professionali, calcolati in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche con esclusione del compenso della fase istruttoria, oltre €89,58 di esborsi.

La causa di opposizione, iniziata il 13 marzo 2013 e terminata il 28 settembre 2020, aveva visto la ricorrente anche come convenuta in riconvenzionale.

La domanda della ricorrente era stata respinta per ragioni di rito ma la ricorrente era risultata vincitrice sulla riconvenzionale.

Tanto si evince dal decreto impugnato;

3. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c., viene lamentata “la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e 4, tabelle 8 e 12 del d.m. 55 del 2014”, per avere la Corte di Appello liquidato le spese in misura inferiore al limite legale e inferiore a quanto richiesto dalla ricorrente con apposita nota spese.

Viene dedotto che la Corte di Appello ha errato nel non liquidare le spese per la fase istruttoria.

Viene lamentata altresì in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art 132 c.p.c. per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla quantificazione delle spese;

2. con il secondo motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c. viene lamentata “la violazione dell’art. 112 c.p.c.” per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare sulla richiesta di applicazione della maggiorazione prevista “per la redazione di atti navigabili” dall’ art. 4, comma 1 bis, del d.m. 55 del 2014 come modificato dal D.M.37/2018”.

Viene lamentata altresì la “nullità del decreto in ordine alle omesse liquidazioni delle spese di lite con solo formule stereotipate asetticamente trascritte” per non avere la Corte di Appello liquidato le spese con la già ricordata maggiorazione e con riguardo alla fase monitoria e alla fase istruttoria;

3. con il terzo motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c., viene lamentata “la violazione degli artt. 10 c.p.c., 2 bis, comma 3 della l.89/2001, 2056 c.c. per mancato calcolo degli interessi e della rivalutazione nel determinare “la posta in gioco””.

Viene lamentata altresì, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art 132 c.p.c. per non avere la Corte di Appello motivato in ordine alla “quantificazione del valore della causa in disamina aggiornato con interessi e rivalutazione”.

Con queste doglianze la ricorrente intende sostenere che la Corte di Appello ha errato laddove ha assunto a base del calcolo dell’indennizzo il valore del procedimento presupposto in €1179,02 senza tener conto che tale valore risaliva “a ben dieci anni prima” e quindi avrebbe dovuto essere maggiorato di interessi e rivalutato;

4. con il quarto motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c., viene lamentata “la violazione degli artt. 17 c.p.c., 2 bis comma 3, l.89/2001”.

Viene altresì lamentata la “violazione dei principi di cui alla decisione di questa Suprema Corte n. 24362/2018 13535/2022, e 13035/2022”.

Viene lamentata infine, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art 132 c.p.c.

“in ordine alla quantificazione del valore del pignoramento del procedimento presupposto”.

Con queste doglianze la ricorrente intende sostenere che la Corte di Appello avrebbe dovuto liquidare l’indennizzo avendo riguardo non al valore della causa di opposizione agli atti esecutivi quale causa presupposta -€1179,02- ma al valore - € 2627,09 - della causa di esecuzione rispetto alla quale la prima era accessoria;

5. con il primo motivo di ricorso incidentale il Ministero lamenta, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 5, c.p.c., che la Corte di Appello avrebbe omesso di tener conto del fatto che con la pubblicazione della sentenza di questa Corte di legittimità n. 25170 del 2018 la controparte aveva avuto consapevolezza dell’errore di rito commesso riguardo alla propria domanda nella presupposta procedura di opposizione agli atti esecutivi.

Tale consapevolezza avrebbe dovuto, secondo il Ministero, essere valorizzata al fine di ridurre il ritardo da 4 anni, sei mesi e 15 giorni, come quantificato dalla Corte di Appello, a “due anni circa”.

Il Ministero deduce che la Corte di Appello avrebbe anche omesso di tener conto del fatto che la riconvenzionale rispetto alla quale la ricorrente era risultata vincitrice “era stata dichiarata inammissibile ab origine” da parte del giudice del processo presupposto;

6. con il secondo motivo di ricorso incidentale viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 bis della l. 89 del 2001 per avere la Corte di Appello liquidato l’indennizzo, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 bis, in misura pari al valore della causa di opposizione indicato dalla parte privata laddove invece avrebbe dovuto assumere come valore limite quello pari alla differenza tra il valore indicato dalla controparte e il valore della riconvenzionale;

7. il terzo e il quarto motivo di ricorso principale e i due motivi di ricorso incidentale, attenendo alla quantificazione dell’indennizzo, hanno priorità logica rispetto al primo e secondo motivo di ricorso principale che attengono alle spese del giudizio per l’indennizzo.

Riguardo ai quattro motivi preordinati, occorre muovere dal rilievo per cui tra i criteri indicati dall’art. 2 bis, comma 2, della l.89/2001, di cui devesi tener conto ai fini del calcolo dell’indennizzo per eccessiva durata della causa vi è quello del valore della causa.

L'art. 2 bis, comma 3, l.89/2001 dispone poi che la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

Nell' individuazione della nozione di "valore della causa" ex art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89/2001 e, in generale, tutte le volte che si debba avere riguardo a tale valore ai fini dell'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo, deve farsi ricorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. c.p.c. e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto.

7.1. Il quarto motivo di ricorso principale ha priorità rispetto al terzo ed è infondato: è pacifico che la ricorrente ha agito per il riconoscimento dell’indennizzo da eccessiva durata di un processo di opposizione agli atti esecutivi dalla stessa promosso ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c.

L’opposizione agli atti esecutivi è una vicenda processuale incidentale rispetto alla procedura esecutiva.

Il valore si determina ai sensi dell’art. 17 c.p.c.

La Corte ha affermato, in termini generali, che, ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi diopposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base alvalore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso diopposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base alvalore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizioneriguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero ilvalore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta divalore indeterminabile. (Cass. n.35878 del 06/12/2022 ).

Non è conferente il richiamo fatto nel corpo del terzo motivo alla decisione di questa Corte n. 24362/2018, la quale ha affermato che “in tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dall'articolo 17 c.p.c. per l'individuazione del valore delle cause di opposizione all'esecuzione, ossia al valore del credito per il quale si procede e, precisamente, al valore del credito di cui al pignoramento”.

Nel caso di specie si tratta di avere riguardo al valore della causa di opposizione agli atti esecutivi, per esecuzione già iniziata (nei termini del sopra citato precedente n.35878/2022).

7.2. Il terzo motivo di ricorso principale è infondato.

La Corte di Appello ha assunto come valore della causa di opposizione agli atti esecutivi il valore dichiarato dalla stessa ricorrente.

La tesi di quest’ultima secondo cui tale valore avrebbe dovuto essere maggiorato di interessi e rivalutazione si scontra con la lettera della legge che parla di “valore” della causa.

Il valore si determina in linea di principio in base alla domanda ai sensi del già richiamato art. 10 del c.p.c.

Non è conferente, nel caso di specie, il richiamo fatto nel corpo del terzo motivo e ripetuto nel corpo del quarto motivo alle decisioni di questa Corte n. 24362/2018, n.13535/2022 e n.13035/2022 che hanno stabilito che nel calcolo del valore della causa presupposta si considerano anche gli interessi e la rivalutazione liquidati dal giudice del provvedimento di quella causa atteso che la ricorrente non ha allegato che il giudice dell’opposizione abbia provveduto a simile liquidazione di interessi e rivalutazione.

Né si trattava di applicare l’ultima parte del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001, ove si prevede che la misura dell’indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione “non può in ogni caso essere superiore al valore del diritto accertato dal giudice”.

Ne consegue che correttamente la Corte di Appello ha fatto riferimento al valore della domanda.

7.3. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

Sostiene il Ministero che la Corte di Appello ha omesso di tener conto del fatto che la controparte aveva avuto consapevolezza, a seguito della pubblicazione della sentenza di questa Corte n.25179/2018, dell’errore di rito commesso riguardo alla propria iniziale domanda nella procedura presupposta di opposizione agli atti esecutivi, perché proposta al Tribunale di Salerno sezione civile e non al giudice dell’esecuzione.

Il motivo non tiene conto del contenuto del decreto impugnato.

E’ opportuno ricordare che con la sentenza 25170/2018 la Corte ha affermato: “L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente; in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo”.

La Corte di Appello, nel decreto impugnato, ha evidenziato che l’art.2, comma 2 quinquies lett.a), della l.89/2001 prevede che non è riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, ma che, nella specie, “non appariva affatto emergere con sufficiente nitidezza” che la Buonadonna avesse agito con consapevolezza dell’errore di rito commesso e che il giudice del provvedimento a quo non aveva neppure escluso che l’errore fosse stato commesso dalla cancelleria.

7.4. Il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

La Corte di Appello ha applicato esattamente il terzo comma dell’art. 2 bis della l.89/2001.

Dopo aver precisato che l’indennizzo da liquidarsi ai sensi del primo comma dello stesso articolo sarebbe stato pari a € 400,00 per anno o frazione di anno e dopo aver dato conto del fatto che il ritardo era stato di 4 anni, sei mesi e quindici giorni, ha correttamente ritenuto di applicare il citato terzo comma limitando l’indennizzo al valore della causa pari a €1179,02.

Il Ministero scrive di un imprecisato valore della riconvenzionale che avrebbe dovuto essere scomputato da quello della domanda.

La tesi del Ministero, per cui nella stima del valore della causa il valore della riconvenzionale deve esser sottratto dal valore della domanda principale, non ha alcuna base normativa;

8. il primo motivo di ricorso principale è fondato.

8.1. La Corte di Appello ha liquidato, per le due fasi del procedimento, compensi professionali pari a €962,00 con espresso riferimento al d.m. 55 del 2014 e successive modifiche, applicato in relazione al valore della causa di €1179,02.

Ha negato il riconoscimento del compenso per la fase istruttoria.

8.2. Va ricordato che l'opposizione ex art.5-ter l. 89/2001 non introduce un autonomo grado di impugnazione, ma costituisce la seconda fase (a contraddittorio pieno) di un procedimento unico.

Ove – come nel caso di specie - venga accolta l’opposizione della parte privata, le spese devono essere regolate complessivamente in relazione all’intero procedimento (nelle sue due fasi) in base al criterio della soccombenza (cfr., tra le tante, Cass. 26851/2016, citata anche nel decreto impugnato, e Cass, 28081/2021; Cass. n. 9728/2020).

Questa Corte (v.

Cass. n.16803/2023) ha ritenuto che, ove l’opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, la liquidazione delle spese del giudizio a misura dell'intera vicenda processuale implica il conteggio sia dell'entità degli esborsi dovuti per la fase sommaria che di quella relativa alla fase inerente alla successiva opposizione avverso il decreto del giudice monocratico. 8.3.

In ordine poi alla spettanza, al difensore, del compenso per la fase istruttoria è stato evidenziato che “In tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n.89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la faseistruttoria” (Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n.38477 del 06/12/2021).

Ai sensi dell’art. 4 del d.m. 55/2014, per fase istruttoria si intende: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private.

Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte.

La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” La Corte di Appello ha dato conto del fatto che il Ministero si era costituito con memoria e che era stato disposto il deposito di note scritte.

8.4. Nel decreto impugnato la liquidazione complessiva per le due fasi (ingiuntiva e collegiale) è stata operata, senza alcuna motivazione, in misura - €962,00 - inferiore ai minimi, in considerazione del valore della controversia (compreso tra €1.100,01 ed €5.200,00), e senza tener conto della fase istruttoria malgrado la stessa sia stata svolta (v. punto

8.3. che precede).

La Corte di Appello non ha fatto riferimento, per la complessiva quantificazione delle spese in base all’esito della controversia, ai compensi dovuti per la fase monitoria e ai compensi da applicare con riguardo alla fase di opposizione (nel rispetto dei parametri di cui alla tabella 12 del citato D.M.), né ha fatto emergere come, per l'applicazione della riduzione dei compensi secondo le percentuali al ribasso rispettivamente operanti per le due fasi, in base all’art. 4. comma 1, del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, sia pervenuta al riconoscimento dell'indicata misura dei compensi (cfr., ad es., Cass. n. 23187/2016 e Cass. n. 26110/2019).

Va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, cit., le riduzioni corrispondono al 50% dei valori tabellari, nel mentre - pur in applicazione del minimo tariffario con le anzidette decurtazioni per le distinte voci– e tenuto anche necessariamente conto della fase monitoria, gli importi liquidabili avrebbero dovuto essere maggiori.

Anche considerata la riduzione di cui al comma 1 dell’art.4 del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022, per la sola fase collegiale i compensi erano pari a 1458 euro, da maggiorarsi di € 236, avendo come indicativo parametro di riferimento, il parametro della tabella 8, per la fase monitoria, con la ridetta riduzione del 50%;

10. il secondo motivo di ricorso principale deve essere disatteso.

L’art. 4, comma 1-bis, del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n.55, comma inserito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 8 marzo 2018, n.37, prevede che “[i]l compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.

La maggiorazione tende ad incentivare la tecnica redazionale che agevola l'esame del ricorso e la consultazione degli atti allegati mediante la cosiddetta navigabilità.

L’art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55 del 2014 prevede l’aumento del 30% del compenso «di regola» e sempre che gli atti depositati con modalità telematiche effettivamente consentano la rapida ricerca testuale degli atti stessi e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno di essi.

L’aumento è rimesso all’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che abbiano giustificato tale esercizio e, a monte, se sia dimostrato che tali tecniche redazionali informatiche siano state effettivamente usate.

Nel caso di specie, dal ricorso non è reso palese che la tecnica informatica redazionale adottata dall’opponente consentisse la ricerca testuale all’interno del ricorso e all’interno dei documenti allegati.

11. In conclusione deve essere accolto il primo motivo di ricorso principale, rigettati gli altri motivi del ricorso principale e i motivi di ricorso incidentale.

Il decreto impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto e, non essendovi necessità di accertamenti in fatto, la causa può essere decisa liquidandosi unitariamente le spese delle due fasi, monocratica e di opposizione, del giudizio di merito in complessivi €1.694,00;

12. le spese del giudizio di legittimità sono compensate in ragione del rigetto del secondo, del terzo e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.517/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 687/2022 depositata il28/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia, ricorrono, rispettivamente, in via principale con quattro motivi e in via incidentale con due motivi, per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte d'Appello di Salerno - adita dalla ricorrente principale con opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato che aveva rigettato la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di una procedura di opposizione agli atti esecutivi promossa dalla stessa ricorrente, ai sensi del secondo comma dell’art. 617 c.p.c., davanti al Tribunale di Salerno- ha accolto l’opposizione liquidando l’indennizzo in €1179,02 ai sensi del terzo comma dell’art. 2 bis della l.89/2001 con condanna del Ministero al pagamento delle spese dell’intero procedimento, quantificate in € 962,00 per compensi professionali, calcolati in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche con esclusione del compenso della fase istruttoria, oltre €89,58 di esborsi. La causa di opposizione, iniziata il 13 marzo 2013 e terminata il 28 settembre 2020, aveva visto la ricorrente anche come convenuta in riconvenzionale. La domanda della ricorrente era stata respinta per ragioni di rito ma la ricorrente era risultata vincitrice sulla riconvenzionale. Tanto si evince dal decreto impugnato; 3. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c., viene lamentata “la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e 4, tabelle 8 e 12 del d.m. 55 del 2014”, per avere la Corte di Appello liquidato le spese in misura inferiore al limite legale e inferiore a quanto richiesto dalla ricorrente con apposita nota spese. Viene dedotto che la Corte di Appello ha errato nel non liquidare le spese per la fase istruttoria. Viene lamentata altresì in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art 132 c.p.c. per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla quantificazione delle spese; 2. con il secondo motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c. viene lamentata “la violazione dell’art. 112 c.p.c.” per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare sulla richiesta di applicazione della maggiorazione prevista “per la redazione di atti navigabili” dall’ art. 4, comma 1 bis, del d.m. 55 del 2014 come modificato dal D.M.37/2018”. Viene lamentata altresì la “nullità del decreto in ordine alle omesse liquidazioni delle spese di lite con solo formule stereotipate asetticamente trascritte” per non avere la Corte di Appello liquidato le spese con la già ricordata maggiorazione e con riguardo alla fase monitoria e alla fase istruttoria; 3. con il terzo motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c., viene lamentata “la violazione degli artt. 10 c.p.c., 2 bis, comma 3 della l.89/2001, 2056 c.c. per mancato calcolo degli interessi e della rivalutazione nel determinare “la posta in gioco””. Viene lamentata altresì, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art 132 c.p.c. per non avere la Corte di Appello motivato in ordine alla “quantificazione del valore della causa in disamina aggiornato con interessi e rivalutazione”. Con queste doglianze la ricorrente intende sostenere che la Corte di Appello ha errato laddove ha assunto a base del calcolo dell’indennizzo il valore del procedimento presupposto in €1179,02 senza tener conto che tale valore risaliva “a ben dieci anni prima” e quindi avrebbe dovuto essere maggiorato di interessi e rivalutato; 4. con il quarto motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c., viene lamentata “la violazione degli artt. 17 c.p.c., 2 bis comma 3, l.89/2001”. Viene altresì lamentata la “violazione dei principi di cui alla decisione di questa Suprema Corte n. 24362/2018 13535/2022, e 13035/2022”. Viene lamentata infine, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art 132 c.p.c. “in ordine alla quantificazione del valore del pignoramento del procedimento presupposto”. Con queste doglianze la ricorrente intende sostenere che la Corte di Appello avrebbe dovuto liquidare l’indennizzo avendo riguardo non al valore della causa di opposizione agli atti esecutivi quale causa presupposta -€1179,02- ma al valore - € 2627,09 - della causa di esecuzione rispetto alla quale la prima era accessoria; 5. con il primo motivo di ricorso incidentale il Ministero lamenta, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 5, c.p.c., che la Corte di Appello avrebbe omesso di tener conto del fatto che con la pubblicazione della sentenza di questa Corte di legittimità n. 25170 del 2018 la controparte aveva avuto consapevolezza dell’errore di rito commesso riguardo alla propria domanda nella presupposta procedura di opposizione agli atti esecutivi. Tale consapevolezza avrebbe dovuto, secondo il Ministero, essere valorizzata al fine di ridurre il ritardo da 4 anni, sei mesi e 15 giorni, come quantificato dalla Corte di Appello, a “due anni circa”. Il Ministero deduce che la Corte di Appello avrebbe anche omesso di tener conto del fatto che la riconvenzionale rispetto alla quale la ricorrente era risultata vincitrice “era stata dichiarata inammissibile ab origine” da parte del giudice del processo presupposto; 6. con il secondo motivo di ricorso incidentale viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 bis della l. 89 del 2001 per avere la Corte di Appello liquidato l’indennizzo, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 bis, in misura pari al valore della causa di opposizione indicato dalla parte privata laddove invece avrebbe dovuto assumere come valore limite quello pari alla differenza tra il valore indicato dalla controparte e il valore della riconvenzionale; 7. il terzo e il quarto motivo di ricorso principale e i due motivi di ricorso incidentale, attenendo alla quantificazione dell’indennizzo, hanno priorità logica rispetto al primo e secondo motivo di ricorso principale che attengono alle spese del giudizio per l’indennizzo. Riguardo ai quattro motivi preordinati, occorre muovere dal rilievo per cui tra i criteri indicati dall’art. 2 bis, comma 2, della l.89/2001, di cui devesi tener conto ai fini del calcolo dell’indennizzo per eccessiva durata della causa vi è quello del valore della causa. L'art. 2 bis, comma 3, l.89/2001 dispone poi che la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice. Nell' individuazione della nozione di "valore della causa" ex art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89/2001 e, in generale, tutte le volte che si debba avere riguardo a tale valore ai fini dell'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo, deve farsi ricorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. c.p.c. e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto. 7.1. Il quarto motivo di ricorso principale ha priorità rispetto al terzo ed è infondato: è pacifico che la ricorrente ha agito per il riconoscimento dell’indennizzo da eccessiva durata di un processo di opposizione agli atti esecutivi dalla stessa promosso ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c. L’opposizione agli atti esecutivi è una vicenda processuale incidentale rispetto alla procedura esecutiva. Il valore si determina ai sensi dell’art. 17 c.p.c. La Corte ha affermato, in termini generali, che, ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi diopposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base alvalore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso diopposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base alvalore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizioneriguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero ilvalore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta divalore indeterminabile. (Cass. n.35878 del 06/12/2022 ). Non è conferente il richiamo fatto nel corpo del terzo motivo alla decisione di questa Corte n. 24362/2018, la quale ha affermato che “in tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dall'articolo 17 c.p.c. per l'individuazione del valore delle cause di opposizione all'esecuzione, ossia al valore del credito per il quale si procede e, precisamente, al valore del credito di cui al pignoramento”. Nel caso di specie si tratta di avere riguardo al valore della causa di opposizione agli atti esecutivi, per esecuzione già iniziata (nei termini del sopra citato precedente n.35878/2022). 7.2. Il terzo motivo di ricorso principale è infondato. La Corte di Appello ha assunto come valore della causa di opposizione agli atti esecutivi il valore dichiarato dalla stessa ricorrente. La tesi di quest’ultima secondo cui tale valore avrebbe dovuto essere maggiorato di interessi e rivalutazione si scontra con la lettera della legge che parla di “valore” della causa. Il valore si determina in linea di principio in base alla domanda ai sensi del già richiamato art. 10 del c.p.c. Non è conferente, nel caso di specie, il richiamo fatto nel corpo del terzo motivo e ripetuto nel corpo del quarto motivo alle decisioni di questa Corte n. 24362/2018, n.13535/2022 e n.13035/2022 che hanno stabilito che nel calcolo del valore della causa presupposta si considerano anche gli interessi e la rivalutazione liquidati dal giudice del provvedimento di quella causa atteso che la ricorrente non ha allegato che il giudice dell’opposizione abbia provveduto a simile liquidazione di interessi e rivalutazione. Né si trattava di applicare l’ultima parte del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001, ove si prevede che la misura dell’indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione “non può in ogni caso essere superiore al valore del diritto accertato dal giudice”. Ne consegue che correttamente la Corte di Appello ha fatto riferimento al valore della domanda. 7.3. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile. Sostiene il Ministero che la Corte di Appello ha omesso di tener conto del fatto che la controparte aveva avuto consapevolezza, a seguito della pubblicazione della sentenza di questa Corte n.25179/2018, dell’errore di rito commesso riguardo alla propria iniziale domanda nella procedura presupposta di opposizione agli atti esecutivi, perché proposta al Tribunale di Salerno sezione civile e non al giudice dell’esecuzione. Il motivo non tiene conto del contenuto del decreto impugnato. E’ opportuno ricordare che con la sentenza 25170/2018 la Corte ha affermato: “L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente; in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo”. La Corte di Appello, nel decreto impugnato, ha evidenziato che l’art.2, comma 2 quinquies lett.a), della l.89/2001 prevede che non è riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, ma che, nella specie, “non appariva affatto emergere con sufficiente nitidezza” che la Buonadonna avesse agito con consapevolezza dell’errore di rito commesso e che il giudice del provvedimento a quo non aveva neppure escluso che l’errore fosse stato commesso dalla cancelleria. 7.4. Il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile. La Corte di Appello ha applicato esattamente il terzo comma dell’art. 2 bis della l.89/2001. Dopo aver precisato che l’indennizzo da liquidarsi ai sensi del primo comma dello stesso articolo sarebbe stato pari a € 400,00 per anno o frazione di anno e dopo aver dato conto del fatto che il ritardo era stato di 4 anni, sei mesi e quindici giorni, ha correttamente ritenuto di applicare il citato terzo comma limitando l’indennizzo al valore della causa pari a €1179,02. Il Ministero scrive di un imprecisato valore della riconvenzionale che avrebbe dovuto essere scomputato da quello della domanda. La tesi del Ministero, per cui nella stima del valore della causa il valore della riconvenzionale deve esser sottratto dal valore della domanda principale, non ha alcuna base normativa; 8. il primo motivo di ricorso principale è fondato. 8.1. La Corte di Appello ha liquidato, per le due fasi del procedimento, compensi professionali pari a €962,00 con espresso riferimento al d.m. 55 del 2014 e successive modifiche, applicato in relazione al valore della causa di €1179,02. Ha negato il riconoscimento del compenso per la fase istruttoria. 8.2. Va ricordato che l'opposizione ex art.5-ter l. 89/2001 non introduce un autonomo grado di impugnazione, ma costituisce la seconda fase (a contraddittorio pieno) di un procedimento unico. Ove – come nel caso di specie - venga accolta l’opposizione della parte privata, le spese devono essere regolate complessivamente in relazione all’intero procedimento (nelle sue due fasi) in base al criterio della soccombenza (cfr., tra le tante, Cass. 26851/2016, citata anche nel decreto impugnato, e Cass, 28081/2021; Cass. n. 9728/2020). Questa Corte (v. Cass. n.16803/2023) ha ritenuto che, ove l’opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, la liquidazione delle spese del giudizio a misura dell'intera vicenda processuale implica il conteggio sia dell'entità degli esborsi dovuti per la fase sommaria che di quella relativa alla fase inerente alla successiva opposizione avverso il decreto del giudice monocratico. 8.3. In ordine poi alla spettanza, al difensore, del compenso per la fase istruttoria è stato evidenziato che “In tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n.89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la faseistruttoria” (Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n.38477 del 06/12/2021). Ai sensi dell’art. 4 del d.m. 55/2014, per fase istruttoria si intende: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” La Corte di Appello ha dato conto del fatto che il Ministero si era costituito con memoria e che era stato disposto il deposito di note scritte. 8.4. Nel decreto impugnato la liquidazione complessiva per le due fasi (ingiuntiva e collegiale) è stata operata, senza alcuna motivazione, in misura - €962,00 - inferiore ai minimi, in considerazione del valore della controversia (compreso tra €1.100,01 ed €5.200,00), e senza tener conto della fase istruttoria malgrado la stessa sia stata svolta (v. punto 8.3. che precede). La Corte di Appello non ha fatto riferimento, per la complessiva quantificazione delle spese in base all’esito della controversia, ai compensi dovuti per la fase monitoria e ai compensi da applicare con riguardo alla fase di opposizione (nel rispetto dei parametri di cui alla tabella 12 del citato D.M.), né ha fatto emergere come, per l'applicazione della riduzione dei compensi secondo le percentuali al ribasso rispettivamente operanti per le due fasi, in base all’art. 4. comma 1, del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, sia pervenuta al riconoscimento dell'indicata misura dei compensi (cfr., ad es., Cass. n. 23187/2016 e Cass. n. 26110/2019). Va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, cit., le riduzioni corrispondono al 50% dei valori tabellari, nel mentre - pur in applicazione del minimo tariffario con le anzidette decurtazioni per le distinte voci– e tenuto anche necessariamente conto della fase monitoria, gli importi liquidabili avrebbero dovuto essere maggiori. Anche considerata la riduzione di cui al comma 1 dell’art.4 del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022, per la sola fase collegiale i compensi erano pari a 1458 euro, da maggiorarsi di € 236, avendo come indicativo parametro di riferimento, il parametro della tabella 8, per la fase monitoria, con la ridetta riduzione del 50%; 10. il secondo motivo di ricorso principale deve essere disatteso. L’art. 4, comma 1-bis, del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n.55, comma inserito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 8 marzo 2018, n.37, prevede che “[i]l compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. La maggiorazione tende ad incentivare la tecnica redazionale che agevola l'esame del ricorso e la consultazione degli atti allegati mediante la cosiddetta navigabilità. L’art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55 del 2014 prevede l’aumento del 30% del compenso «di regola» e sempre che gli atti depositati con modalità telematiche effettivamente consentano la rapida ricerca testuale degli atti stessi e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno di essi. L’aumento è rimesso all’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che abbiano giustificato tale esercizio e, a monte, se sia dimostrato che tali tecniche redazionali informatiche siano state effettivamente usate. Nel caso di specie, dal ricorso non è reso palese che la tecnica informatica redazionale adottata dall’opponente consentisse la ricerca testuale all’interno del ricorso e all’interno dei documenti allegati. 11. In conclusione deve essere accolto il primo motivo di ricorso principale, rigettati gli altri motivi del ricorso principale e i motivi di ricorso incidentale. Il decreto impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto e, non essendovi necessità di accertamenti in fatto, la causa può essere decisa liquidandosi unitariamente le spese delle due fasi, monocratica e di opposizione, del giudizio di merito in complessivi €1.694,00; 12. le spese del giudizio di legittimità sono compensate in ragione del rigetto del secondo, del terzo e de
Decreto Cassazione n. 15521/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris