CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021
Cassazione n. 08877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 111 ricorrente impugna il rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, della richiesta di dissequestro dei dvd contenenti i dati estratti dal suo telefono ed acquisiti al fascicolo processuale per fini probatori. 2.Deduce, a tal fine, che il mantenimento del sequestro sull'intero materiale estratto, e non sulle sole conversazioni con i coimputati, appare sproporzionato e in violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in considerazione della non rilevanza dei dati diversi dalle menzionate conversazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premessa l'ammissibilità del ricorso diretto per cassazione avverso il suddetto provvedimento del giudice, va osservato che, nella specie, il ricorso si presenta inammissibile perché ripetitivo di quanto già dedotto dal difensore del Sammartino all'udienza preliminare e respinto con il decreto di rinvio a giudizio (vedi. Sez. 6, n. 1331 del 10/04/1998). La richiesta del ricorrente non è, infatti, volta ad ottenere la restituzione del bene sequestrato, bensì una pronuncia sulla legittimità od utilizzabilità di una parte della prova acquisita, essendo tale ultima valutazione riservata al solo giudice del processo ed essendo, di contro, la procedura de qua destinata unicamente ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli per la parte derivanti dal vincolo d'indisponibilità del bene (v., mutatis mutandis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24958 del 14/06/2007). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] V