CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11842/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al pre-sente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato,elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inRoma, via Panama, n. 68.-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazionie le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di postaelettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, via Lu-dovisi, n. 35, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 146/2022,depositata il 17/5/2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Pozzilli concedevaalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., successivamente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]), la gestione del pubblico servizio di distribuzione delgas metano nel territorio di Pozzilli.Il contratto aveva la durata di 8 anni e scadeva l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Nel contratto era inserita una clausola compromissoria arbitrale(art. 29).La gestione del servizio continuava alla scadenza, ex art. 14,comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000.Il 21/10/2011 la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la SIDA Impianti co-stituivano la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la [OSCURATO:SOCIETA]., a copertura dellapropria quota di partecipazione, conferiva nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ilproprio ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione delle reti didistribuzione del gas metano in diversi Comuni, tra cui anche quellodi Pozzilli.Il Comune, con lettera del 25/10/2011, chiedeva la restituzionedegli impianti alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Successivamente, in data 18/11/2011 diffidava la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla riconsegna.Non essendo pervenuto il pagamento del canone, il 21/1/2013 ilComune chiedeva la necessaria documentazione in ordine al fattu-rato alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026In assenza di risposta, in data 12/9/2013 il Comune chiedeva lamedesima documentazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.il Comune, con nota del 10/12/2013, chiedeva alla FavellatoClaudio il pagamento di euro 299.112,86.2. Il 24/10/2016 la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi 2i [OSCURATO:PERSONA]) in-corporava per fusione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.3. Stante il mancato pagamento, il Comune proponeva giudizioarbitrale il 25/1/2017 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]4. L'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la 2i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si fondeva per incor-porazione in 2i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.5. Con il lodo del 30/11/2018, veniva accolta la domanda, concondanna della 2i [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma dieuro 210.438,76, oltre interessi moratori ex art. 4 del d.lgs. n. 231del 2002.In particolare, il collegio arbitrale dichiarava di decidere «se-condo diritto».Respingeva l'eccezione di inopponibilità della clausola arbitraleriportata dall'art. 29 del contratto del 22/10/2002, nei confronti diNEDGIA.La NEDGIA aveva incorporato, con atto di fusione del 24/10/2016, la [OSCURATO:PERSONA], titolare della concessione di cui al contrattodel 22/10/2022 e, conseguentemente, era subentrata ed era dive-nuta titolare di tutti gli effetti giuridici processuali derivanti dall'ese-cuzione di tale contratto.Il collegio arbitrale rigettava anche l'eccezione di carenza di le-gittimazione passiva della NEDGIA.Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel costituire con atto pubblicodel 21/10/2011 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., vi aveva conferito anche ilramo d'azienda concernente la gestione in concessione della rete didistribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Pozzilli.3 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026Il rapporto concessorio con il Comune di Pozzilli, alla data del21/10/2011, era ancora in essere. Il contratto di concessione erascaduto per decorrenza naturale, ma la [OSCURATO:PERSONA] stava con-tinuando la gestione, che avrebbe continuato in regime di prorogafino a quando il Comune concedente non avesse affidato il servizio,a mezzo gara, ad altro gestore.Al momento della cessione del ramo d'azienda, in data 21/10/2011, il rapporto contrattuale tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] era ancora in essere in virtù della proroga legale ex art.14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000.Per tale ragione, sia la [OSCURATO:PERSONA] che la NEDGIA erano su-bentrate, ex art. 2558 c.c., nella clausola di cui all'art. 29 del con-tratto del 22/10/2002.La successione nei contratti prevista dall'art. 2558 c.c. potevaintervenire in qualsiasi fase del rapporto contrattuale, purché non deltutto esaurito e, quindi, anche nella fase contenziosa.6. Avverso il lodo proponeva impugnazione la 2i [OSCURATO:PERSONA].7. La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza n. 146/2022,depositata 17/5/2022, rigettava la domanda proposta da 2i [OSCURATO:PERSONA].p.a., quanto ai motivi di nullità del lodo, in rito, dichiarandola inam-missibile quanto alla dedotta violazione di regole di diritto relative almerito della controversia.7.1. Con riguardo al primo motivo di nullità del lodo, prospettatoin relazione alla pretesa incompetenza del collegio arbitrale, la Corteterritoriale reputava che, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n.164 del 2000, il gestore uscente restava comunque obbligato a pro-seguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria ammini-strazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.4 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026Era preferibile la soluzione che optava per la prosecuzione delrapporto contrattuale sulla base delle originarie previsioni, con il sololimite dell'ambito di ordinaria amministrazione.7.2. Con riguardo alla dedotta carenza di legittimazione passivadella NEDGIA, la Corte d'appello richiamava la giurisprudenza di le-gittimità per cui, in tema di cessione d'azienda, il regime fissatodall'art. 2560, secondo comma, c.c., trovava applicazione quando sitrattava di debiti in sé soli considerati, ma non anche quando, vice-versa, essi si ricollegavano a posizioni contrattuali non ancora defi-nite, in cui il cessionario era subentrato ai sensi dell'art. 2558 c.c.;nella specie era stata protrazione del rapporto concessorio in esame.7.3. La Corte territoriale, in relazione agli altri motivi di impu-gnazione del lodo, attinenti alla violazione delle regole di diritto re-lative al merito della controversia, e quindi all'eccezione di prescri-zione e all'inapplicabilità degli interessi moratori, reputava – dopoaver sollevato d'ufficio la questione ex art. 101 c.p.c. - che gli arbitriavevano deciso in base all'equità, quali amichevoli compositori, conconseguente inammissibilità dei motivi relativi.8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la 2iRete [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., depositandoanche memoria scritta.9. Ha resistito con controricorso il Comune di Pozzilli, deposi-tando anche memoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione delle norme sulla competenza (art. 360, primo comma,n. 2, c.p.c.): i) per avere la Corte territoriale ritenuto competente adecidere la causa il [OSCURATO:PERSONA] nonostante il soggetto asseri-tamente succeduto nel contratto di concessione 22/10/2002, id est5 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026Gas s.p.a.), non avesse stipulato la relativa clausola compromissoria,con la conseguenza che gli arbitri risultavano essere stati nominatida soggetti estranei all'accordo e perciò privi della potestas iudi-candi; ii) per aver la Corte territoriale ritenuto competente a deciderela causa il [OSCURATO:PERSONA] in quanto, in forza dell'art. 14, comma7, d.lgs. n. 164/2000 (c.d. Decreto Letta), il contratto di concessione22/10/2002, ad avviso del Giudice di seconde cure, sarebbe prose-guito oltre la sua scadenza naturale con conseguente proroga dell'ef-ficacia (anche) della clausola compromissoria ivi prevista».Ad avviso della ricorrente, la clausola compromissoria contenutanell'art. 29 del contratto del 22/10/2002 non poteva essere opponi-bile alla società ricorrente, mancando i presupposti necessari per ilsuo trasferimento dalla parte originariamente compromittente ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) al soggetto ad essa succeduto nel rapportocontrattuale, ossia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi NEDGIA e quindi lasocietà ricorrente.La clausola compromissoria sarebbe autonoma rispetto al con-tratto in cui è inserita.Sarebbe stata necessaria, ai fini del trasferimento anche di taleclausola, la chiara ed inequivoca manifestazione di volontà da partedella cessionaria d'azienda.La successione nel rapporto compromissorio può aver luogo soloquando il successore subentri nella titolarità del rapporto principale,accettando di succedere anche in quello relativo alla clausola com-promissoria.Non sarebbe sufficiente la successione nel rapporto principale(contratto), occorrendo anche il trasferimento della clausola compro-missoria, attraverso il consenso dell'avente causa.6 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026Nella specie, ad avviso della ricorrente, nell'atto di costituzionedella [OSCURATO:PERSONA], con contestuale conferimento dei rami d'aziendada parte di [OSCURATO:PERSONA] e SIDA, non vi sarebbe alcuna manife-stazione di volontà in tal senso da parte della società conferitaria.Veniva richiamata la giurisprudenza di legittimità nel senso cheil patto compromissorio non era automaticamente opponibile dal ces-sionario del solo credito al debitore ceduto.Inoltre, la ricorrente aggiungeva che la Corte d'appello aveva ri-gettato l'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale anche inforza di un'altra diversa argomentazione, reputando che il contrattostipulato in data 22/10/2002 tra il Comune di Pozzilli e FavellatoClaudio, dopo la scadenza naturale intervenuta in data 1/10/2010,fosse proseguito ai sensi dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 1642000.Si tratterebbe però di un erroneo presupposto, in quanto l'unicaobbligazione per il gestore uscente era quella della gestione del ser-vizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione.Sarebbe sorto, allora, un rapporto ex lege, analogo a quello rav-visato nella fattispecie di cui all'art. 1591 c.c., ove il conduttore, an-che dopo la scadenza del contratto di locazione, è tenuto a dare allocatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna.Il contratto era dunque cessato, essendo sorto un diverso rap-porto, che era distinto dall'originario rapporto contrattuale, che nonnesso di sinallagmaticità tra le rispettive prestazioni, non attribuendoal conduttore il diritto di invocare le disposizioni di legge che proro-gavano i contratti in corso.Quanto alla fusione per incorporazione, tale vicenda societaria siponeva a valle di quelle precedenti che attenevano alla cessazionedel rapporto contrattuale, intervenuto il 1/11/2010.7 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026Tra l'altro, a seguito della fusione la società incorporata, ossia la2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.), in relazione all'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000(c.d. Decreto Letta) per avere la Corte territoriale ritenuto che, contale disposizione, il legislatore abbia inteso istituire una proroga delcontratto (anziché della sola “gestione del servizio, limitatamenteall'ordinaria amministrazione”), con conseguente erronea esclusionedel difetto di legittimazione passiva della ricorrente».La ricorrente non poteva in alcun modo essere chiamata a ri-spondere dei debiti eventualmente esistenti alla data del trasferi-mento del ramo d'azienda, in quanto l'art. 2560, secondo comma,c.c., prevede espressamente che dei debiti relativi all'azienda cedutarisponde anche l'acquirente dell'azienda, ma solo se essi risultino dalibri contabili obbligatori.La tesi fatta propria dal lodo e confermata dalla Corte d'appellocondurrebbe, invece, ad estendere la responsabilità della FavellatoReti, anche in relazione a debiti non risultanti da libri contabili, cioèin quanto la cessionaria sarebbe subentrata in un contratto ancorain corso o, in una posizione contrattuale non ancora definita, ex art.2558 c.c.In realtà, per la ricorrente, il contratto del 22/10/2002 era ces-sato naturalmente già in data 1/11/2010, sicché la [OSCURATO:PERSONA] nonsarebbe mai potuta subentrare ex art. 2558 c.c. in data 21/10/2011,all'atto della sua costituzione.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.), in relazione agli artt. 101, comma 2, 816-bis c.p.c., 1362e 2909 c.c., per aver la Corte territoriale sollevato d'ufficio la que-8 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026stione, comunque preclusa dall'intervenuto giudicato sul punto, re-lativa alla qualificazione dell'arbitrato come di equità, con conse-guente errata declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione pro-posta per violazione delle regole di diritto relative al merito dellacontroversia (id est: in relazione all'eccezione di prescrizione del pa-gamento dei canoni anteriori al 25/1/2012 e alla dedotta inapplica-bilità degli interessi moratori ai canoni per la concessione in uso diimpianti)».Avrebbe errato la Corte d'appello nel reputare che il collegio ar-bitrale aveva deciso con equità, deducendolo esclusivamente dallalettura della clausola compromissoria, nella quale si affermava chele questioni sarebbero state decise da un collegio arbitrale, compostoda 3 membri, «in qualità di amichevoli compositori».Tuttavia, come anche affermato dalla Corte di cassazione (si citaCass. n. 12561 del 2004), l'attribuzione agli arbitri della qualifica diamichevoli compositori non basta, in assenza di ulteriori elementi diconforto e di riscontro, a far ritenere devolute ai medesimi il compitodi risolvere la controversia secondo equità.Anzi, il lodo impugnato risulta essere stato pronunciato «secondodiritto» come si legge nel lodo arbitrale a pagina 3.Pertanto, poiché gli abiti avrebbero dovuto decidere secondoequità, mentre gli stessi avevano deciso secondo diritto, il Comuneavrebbe dovuto impugnare il lodo per nullità ex art. 829, primocomma, n. 4, c.p.c.il Comune di Pozzilli avrebbe dovuto impugnare il lodo per taleragione, in quanto la pronuncia esorbiterebbe i limiti di potere con-feriti agli arbitri.Di conseguenza, in assenza di appello incidentale da parte delComune, il lodo doveva ormai ritenersi divenuto, sul punto, defini-tivo.9 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026La Corte d'appello avrebbe dunque erroneamente applicato l'art.101 c.p.c., in quanto la questione doveva ritenersi riservata allaparte.4. Il primo e il secondo motivo di impugnazione, che vanno af-frontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono in-fondati.4.1. Va premesso che, come si spiegherà successivamente, ilcontratto iniziale stipulato tra il Comune di Pozzilli e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. da [OSCURATO:DATA_NASCITA]) in data 22/10/2002, per la durata di 8 anni, è cessato in data 1/11/2010, ma glieffetti di tale contratto sono stati prorogati ex lege, ai sensi dell'art.14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000.La proroga è durata sino alla scelta del nuovo concessionario([OSCURATO:SOCIETA].), avvenuta il 22/5/2012, data in cui la [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha provveduto a riconsegnare gli impianti, per consentire lanuova gestione.4.2. Tale premessa è fondamentale per comprendere che, comecorrettamente ritenuto dalla Corte d'appello, che ha aderito alla tesidel collegio arbitrale, alla data del 21/10/2011 (in cui v'è stato ilconferimento di ramo di azienda da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), il contratto originario era ancora in corso, in quantoprorogato ex lege, seppure nei limiti dell'amministrazione ordinaria.La proroga del contratto in corso ha comportato necessariamenteanche il mantenimento della originaria clausola compromissoria.Il 21/10/2011 la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la SIDA Impiantihanno costituito la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stessa data hanno con-ferito entrambe alla [OSCURATO:PERSONA] il ramo d'azienda concernente lagestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nelterritorio comunale di Pozzilli.10 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026Il trasferimento d'azienda, ovviamente, comporta anche, perl'acquirente dell'azienda, la successione nei contratti in corso ex art.2558 c.c.5. La questione da affrontare è dunque quella relativa alla pro-roga ex lege del contratto originario del 22/10/2022, dovendosi ac-certare se il contratto è proseguito alle medesime condizioni di quellooriginario, ivi inclusa la clausola compromissoria, oppure, come chie-sto dalla ricorrente, se il rapporto è proseguito ex lege, con presup-posti diversi da quelli originari.6. Si anticipa che, per questa Corte, la proroga ex lege, ai sensidell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, riguarda l'originariocontratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tanto che la concessionaria uscente è ob-bligata a pagare il canone annuale nella misura stabilita dal contrattooriginario, avendo comunque la possibilità di utilizzare i rimedi civi-listici nel caso di alterazione del sinallagma contrattuale originario;di qui la conclusione – come si vedrà – che il rapporto contrattualenon era ancora esaurito al momento della cessione del ramo diazienda.7. Risulta indispensabile per la comprensione dei motivi unabreve illustrazione del quadro normativo di riferimento, sulla tracciadisegnata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 239 del 9/11/2021.7.1. Il d.lgs. n. 23/5/2000, n. 164, art. 14, comma 7, definiscel'attività di distribuzione di gas naturale quale attività di servizio pub-blico, e stabilisce che il servizio debba essere affidato esclusivamentemediante gara dagli enti locali, anche in forma aggregata, per periodinon superiori a dodici anni (comma 1), prevedendo, altresì, che taligare siano avviate entro un anno prima della scadenza dell'affida-mento e che, nelle more, il gestore uscente resti «obbligato a pro-seguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria ammini-11 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026strazione», attribuendo alla Regione, ove l'ente locale non provvedaentro il termine indicato, il potere sostitutivo di avviare la relativaprocedura anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.Lo scopo dichiarato della normativa era quello di superare il si-stema all'epoca vigente, spesso basato sull'affidamento diretto. Suc-cessivamente il d.l. 1/10/2007, n. 159, art. 46-bis, comma 2, con-vertito, con modificazioni, in l. 29/11/2007, n. 222, ha previsto chele suddette gare fossero bandite per ambiti territoriali minimi (bre-viter: ATEM), con l'identificazione di bacini ottimali di utenza, indivi-duati dai Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali ele autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica eil gas e sentita la Conferenza unificata Stato Regioni; sistema questo,inizialmente concorrente con quello previgente, che è poi divenuto ilregime obbligatorio per l'affidamento del servizio, in virtù del d.lgs.1/6/2011, n. 93, art. 24, comma 4.La riforma non ha avuto immediata attuazione, in particolareperché non sono stati tempestivamente individuati gli ATEM, conconseguente stallo delle procedure di gara, stallo protrattosi anchedopo che il D.M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 1, ha indivi-duato 177 ATEM.Nel corso dell'anno 2011, il Ministro dello sviluppo economico,con D.M. n. 12/11/2011, n. 226, ha provveduto a fissare con l'art. 3i termini per l'individuazione della stazione appaltante da parte deglienti locali concedenti, nonché per la pubblicazione del bando di gara,in mancanza del quale può attivarsi il potere sostitutivo regionale.Quindi con D.M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] – richiamato dallaricorrente nel secondo motivo di impugnazione per cassazione - èstato adottato lo schema di contratto-tipo per l'affidamento del ser-vizio, in attuazione del D.M. n. 226 del 2011.12 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/20267.2. Tuttavia, i termini per avviare le gare sono stati oggetto dinumerose proroghe, a partire dal d.l. 21/6/2013, n. 69, art. 4,commi 2 e 4, convertito con modificazioni, in legge 9/8/2013, n. 98,poi con il d.l. 30/12/2015, n. 210, art. 3, comma 2-ter, lett. a), con-vertito, con modificazioni, in l. 25/2/2016, n. 21, che ha ulterior-mente prorogato i termini per l'avvio delle gare.Successivi provvedimenti legislativi hanno disposto ulteriori pro-roghe e tale progressivo differimento delle gare ha portato, di fatto,a una dilatazione della fase di gestione ope legis del servizio, facendoemergere i problemi connessi alla regolamentazione di tale fase, dacui il contenzioso legato all'obbligo di corresponsione del canone ori-ginario.7.3. In questo contesto l'allora Autorità per l'[OSCURATO:PERSONA], ilGas e il [OSCURATO:PERSONA], prima ancora dell'intervento operato dal le-gislatore con la norma di interpretazione autentica sospettata di con-trarietà con il diritto euro-unitario, oltre che di illegittimità costitu-zionale (questioni entrambe superate dalla giurisprudenza di legitti-mità), ha precisato che «il silenzio del d.lgs. n. 164 del 2000, art.14, comma 7, in punto di canone per l'affidamento non sia di per sésufficiente a escludere l'obbligo di pagamento dello stesso», richia-mando la facoltà per i Comuni di aumentare il canone sino al 10%nelle more delle nuove gare, di cui al D.L. n. 159 del 2007, art. 46-bis, comma 4, giacché la possibilità d'intervenire sul canone conces-sorio confermerebbe «la necessità di corrispondere lo stesso anchenel periodo di prosecuzione del rapporto ex lege, non escluso dalloambito di applicazione del citato comma 4».8. Questa Corte si è già pronunciata su questi specifici temi connumerose ordinanze della Sez. 3, del 24/5/2023 n. 14351, del 21/7/2023 n. 21921, del 25/7/2023 n. 22260, del 20/7/2023 n. 21814,del 7/8/2023 n. 24057 e del 9/8/2023 n. 24240, tutte deliberate13 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026nella stessa camera di consiglio del 22.3.2023 e riguardanti analoghecontroversie, nonché con una sentenza della sez. 1, del 24/1/2024,n. 2345, e con l'ordinanza n. 31407 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], respingendo letesi della società ricorrente.9. I principi così espressi appaiono condivisibili e meritano conti-nuità.10. Occorre prender le mosse dall'intervento della Consulta, checon la sentenza n. 239 del 9/11/2021 ha dichiarato inammissibile laquestione di legittimità costituzionale, che era stata proposta, senza,però, considerare gli strumenti di tutela che l'ordinamento apprestain favore del concessionario nel caso di specie.11. La Corte costituzionale ha, innanzitutto, rilevato che la di-sposizione interpretativa di cui alla l. n. 232 del 2016, art. 1, comma453, in tal senso, si è allineata al parere dell'Autorità indipendente,pur riconoscendo che dalla descritta ricostruzione normativa emer-geva senz'altro un'anomalia nell'effettuazione delle gare per l'affida-mento del servizio di distribuzione del gas, con un percorso di riformaancora non attuato a più di quindici anni dalla sua entrata in vigoree a dieci dall'adozione dei provvedimenti attuativi.Operata tale premessa, la Corte ha proceduto allo scrutinio dicostituzionalità del predetto art. 1, comma 453, della l. n. 232 del2016, limitato secondo consolidata giurisprudenza alle sole questionioggetto dell'ordinanza di rimessione, che ipotizzava unicamente laviolazione dei limiti costituzionali alla retroattività della legge, oltreche del principio di buon andamento dell'amministrazione.Sono, dunque, rimaste estranee al perimetro della decisionedella Corte le censure di contrasto della disposizione impugnata conle norme poste a tutela della libertà d'impresa dal Trattato sul fun-zionamento dell'Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentalidell'Unione Europea oltre che dagli artt. 41 e 42 Cost., nonché di14 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026lesione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimoaffidamento, garantiti, sia dal diritto europeo - in particolare in virtùdell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea - sia dagli artt. 3 e 41Cost. (questioni superate da Cass., sez. 1, 13/11/2023, n. 31407).12. In particolare la Corte Costituzionale, sia pur al fine di moti-vare la dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimitàcostituzionale della l. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 453,sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., non ha escluso che laproroga ex lege, risultante dal combinato disposto della l. n. 232 del2016, art. 1, comma 453, e del D.Lgs. n. 264 del 2000, art. 14,comma 7, ricorrendo determinate circostanze, potesse effettiva-mente determinare un irragionevole squilibrio delle prestazioni con-trattuali, ma ha constatato che «per ovviare a tali possibili conse-guenze negative l'ordinamento prevede appositi strumenti, generalie specifici».La Corte costituzionale si è al proposito riferita ai «poteri sosti-tutivi, già previsti dal d.lgs. n. 164 del 2000, art. 14, comma 7, esuccessivamente riformulati dal d.l. n. 159 del 2007, art. 46 bis»,nonché ai «rimedi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ex artt. 30 e 31»,da utilizzare avverso il silenzio e l'inerzia della [OSCURATO:PERSONA] e suscettibili di portare anche a una condanna della stessa alrisarcimento del danno patito dal concessionario, non escludendoche sia proprio in tale sede che debba trovare tutela la pretesa delconcessionario.La Corte costituzionale ha inoltre osservato che le concessioniper la distribuzione del gas rientrano tra le concessioni di servizi,definite dal d.lgs. n. 18/4/2016, n. 50, art. 3, comma 1, lett. vv),(Codice dei contratti pubblici) come contratti pubblici aventi ad og-getto la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione dilavori, disciplinate nello specifico ai successivi artt. da 164 a 178;15 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026che l'art. 165, comma 1, cod. contratti pubblici, precisa che, pur tra-sferendosi in capo al concessionario il rischio operativo, deve pursempre essere salvaguardato l'equilibrio economico-finanziario nelrapporto regolato dalla concessione (ossia la contemporanea pre-senza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità fi-nanziaria); che a tal fine, il comma 6 del citato art. 165 prevede cheil verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidonosull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la suarevisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni diequilibrio; che la revisione deve consentire la permanenza dei rischitrasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equili-brio economico finanziario relative al contratto; che in caso di man-cato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le partipossono recedere dal contratto.Di conseguenza, pertanto, la proroga del rapporto limitatamenteall'ordinaria amministrazione, ivi compresa l'obbligazione di paga-mento del canone concessorio previsto dal contratto, non esclude-rebbe la possibilità per le parti di ottenere una revisione degli obbli-ghi contrattuali, compatibilmente con il vincolo per le stesse parti dinon poter recedere dal rapporto sino al nuovo affidamento, che re-sterebbe fermo in forza della previsione di legge speciale di cui ald.lgs. n. 164 del 2000, art. 14, comma 7, avuto riguardo alla possi-bilità di qualificare i ritardi nell'avvio delle gare quali fatti non ricon-ducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano eco-nomico finanziario di cui all'art. 165, comma 6, cod. contratti pub-blici.In altri termini, si può giungere alla conclusione, sulla tracciadelle considerazioni espresse dal Giudice delle leggi, che l'ordina-mento non solo contempla già un rimedio per consentire, alle partidel contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas, di16 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026rinegoziarne le condizioni, assicurando persino la possibilità di rece-dere dal contratto, ove tale rinegoziazione non vada a buon fine, mariconosce pure al concessionario del servizio, che non intenda perse-guire tale via, strumenti tanto per reagire all'inerzia dell'Amministra-zione nel provvedere all'indizione delle gare (o all'esercizio dei poterisostitutivi), quanto per neutralizzare - sotto forma di risarcimentodel danno derivante tale inerzia - l'eventuale minore redditività, oaddirittura la perdita, conseguente alla sclerotizzazione del rapportocontrattuale (in tal senso Cass. n. 31407 del 2023 cit.).13. Questa Corte ha chiarito, sulla scorta della pronuncia dellaCorte costituzionale n. 239 del 2021, che è, dunque, possibile l'ap-plicazione dell'art. 165, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, che pre-vede, oltre alla richiesta di revisione del contributo, anche la possi-bilità di recesso della concessionaria.Si è chiarito, in particolare, che «il comma 6, evocato dalla CorteCostituzionale, presuppone l'incidenza di fatti esterni che determi-nino l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario sulla base delquale si regge la convenienza e la sostenibilità finanziaria della con-cessione. In tal caso il concessionario può chiedere la revisione dellaconcessione per raggiungere una rideterminazione di equilibrio»(Cass. n. 31407 del 2023).Tra l'altro questa pronuncia si riferisce ad una «domanda subor-dinata di rideterminazione del canone», pur se non fondata sull'ap-plicazione dell'art. 165 del d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Cass. n. 31407del 2023, paragrafo 17).Questa Corte ha dunque ritenuto che «[è] quindi necessaria unarichiesta di revisione ex art. 165 che nel caso non è stata formulata.Inoltre, la legge prevede che in caso di mancato raggiungimentodell'accordo una tutela consistente nel diritto della parte interessata17 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026a recedere dal contratto non riequilibrato e non la riduzione giudizialedel canone».Il vincolo di non poter recedere dal rapporto sino al nuovo affi-damento, di cui all'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, devedunque coordinarsi «con il ridetto art. 165, comma 6, d.lgs. 50 del2016» (cfr. Cass. n. 31407 del 2023, paragrafo 18.18).Questa Corte ha anche ricordato che «[i]n ogni caso la Cortecostituzionale ha affermato chiaramente che ove sia dimostrato dalconcessionario un sopravvenuto squilibrio contrattuale, sarebbe le-gittima la richiesta di revisione dello stesso piano, che, in caso dimancata o negativa risposta dall'Amministrazione, potrebbe ancheessere fatta valere nelle competenti sedi giurisdizionali. Poco importaquindi ai fini di cui ora si discute se il rimedio in caso di ingiustificatorifiuto della revisione sia il recesso o l'intervento correttivo del giu-dice competente, perché è sufficiente l'esistenza di un rimedio nelsistema».14. Non può che confermarsi, quindi, la tesi giurisprudenziale percui anche alla fattispecie in esame, disciplinata dalla norma specialedi cui all'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, debba appli-carsi l'art. 165, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, proprio comeaffermato dalla Corte d'appello.In tal modo, la concessionaria, al verificarsi di fatti non ricondu-cibili ad essa, che incidono sull'equilibrio del piano economico finan-ziario, deve chiedere la sua revisione da attuare mediante la rideter-minazione delle condizioni di equilibrio.In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economicofinanziario, la concessionaria può recedere dal contratto.15. Se, dunque, è prevista la facoltà di recesso dal contratto, nelcaso in cui il sinallagma negoziale sia fortemente compromesso, è18 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026chiaro che si è in presenza sempre dell'originario contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA].16. Di qui, a cascata, il rigetto dei motivi di ricorso per cassa-zione.16.1. Con riguardo alla pretesa incompetenza arbitrale, la ricor-rente deduce l'assenza di una manifestazione di volontà, da partedella cessionaria d'azienda, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al momento dellasua costituzione e del conferimento dell'azienda il [OSCURATO:DATA_NASCITA].In realtà, però, una volta assodato che la clausola compromisso-ria, contenuta nell'art. 29 della convenzione del 22/10/2002, è tra-smigrata, unitamente al contratto originario, a seguito della cessa-zione della convenzione del 1/11/2010, in forza dell'art. 14, comma7, del d.lgs. n. 164 del 2000, occorre comprendere se tale clausolasia poi passata in automatico attraverso la cessione di ramo d'a-zienda del 21/10/2011 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La risposta non può che essere positiva.La giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente, in-fatti, attiene alla diversa fattispecie della cessione del credito.Solo in tale fattispecie si prevede che il cessionario di creditonascente dal contratto, nel quale si è inserita una clausola compro-missoria, non subentra nella titolarità del distinto e autonomo nego-zio compromissorio e non può, quindi, invocare detta clausola neiconfronti del debitore ceduto (Cass., sez. 1, 19/9/2003, n. 13893;Cass., Sez. Un., 17/12/1998, n. 12616).Discorso diverso, invece, deve farsi in caso di cessione del con-tratto o in caso di cessione di ramo d'azienda.Infatti, si è ritenuto che solo in caso di cessione di credito, ediversamente da quanto si verifica nella cessione del contratto, ilcessionario di un credito nascente da un contratto, nel quale si èinserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità19 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026del distinto autonomo negozio compromissorio (Cass., sez. 2, 21/11/2006, n. 24681).Nella specie, trattandosi di cessione di ramo d'azienda, trova ne-cessariamente applicazione dell'art. 2558 c.c.; sicché, la cessionariadi ramo d'azienda, nella specie [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi [OSCURATO:SOCIETA],quindi 2i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è subentrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'originariocontratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], comprendente anche la clausola compro-missoria.Ed infatti, per questa Corte, in tema di trasferimento di azienda,ai sensi dell'art. 2558 cod. civ. - secondo cui si verifica il trasferi-mento "ex lege" al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a pre-stazioni corrispettive non aventi carattere personale e rispetto aiquali le parti non abbiano espressamente escluso l'effetto successo-rio - si verifica il subentro "ipso iure" del cessionario d'azienda anchenella clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato dalcedente per l'esercizio dell'azienda, senza che sia necessario un ap-posito patto di cessione e senza che sia pertanto richiesta la formascritta "ad substantiam" (Cass., sez. 1, 28/3/2007, n. 7652; Cass.,sez. 1, 28/10/2011, n. 22522).16.2. Le medesime conclusioni valgono anche in relazione al de-dotto difetto di legittimazione passiva della ricorrente.Ed infatti, una volta acclarato che l'originario contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è prorogato ex lege, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del d.lgs.n. 164 del 2000, sia pure ai fini della ordinaria amministrazione, macon il mantenimento dell'obbligo di pagamento del canone come con-cordato nel contratto originario, anche se con la possibilità della con-cessionaria di chiedere eventualmente la revisione dello stesso op-pure di esprimere il proprio recesso, non v'è dubbio che il contrattosia entrato a far parte della cessione del ramo d'azienda del 21/10/20 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/20262011, con le conseguenze di cui all'art. 2558 c.c., in tema di trasfe-rimenti contrattuali relativi al ramo d'azienda ceduto.Trova dunque applicazione la giurisprudenza di questa Corte percui, a conferma di quanto già correttamente ritenuto dalla Corted'appello, in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art.2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ce-duta (secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirentedell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori) è de-stinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli con-siderati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posi-zioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia suben-trato a norma del precedente art. 2558 c.c., inserendosi la respon-sabilità, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto(purché non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa altempo della cessione dell'azienda (Cass., sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.32487; Cass., sez. 2, 6/4/2018, n. 8539; Cass., sez. 6-3, 30/3/2018,n. 8055; Cass., sez. 1, 16/6/2004, n. 11318; Cass., sez. 2, 11/8/1990, n. 8219).Nella specie, dunque, al momento della cessione del ramo d'a-zienda del 21/10/2011, il contratto originario del 22/10/2002, siapure scaduto naturalmente l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], si è prorogato ex lege, aisensi dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, fino al 22/5/2012, data in cui è subentrato il nuovo concessionario.Infatti, alla data del 21/10/2011, le posizioni contrattuali nonerano ancora definite, permanendo il rapporto contrattuale in corsosino al 22/5/2012.Non è pertinente, allora, il richiamo dell'ordinanza n. 16127 del2019 di questa Corte, da parte della ricorrente, in quanto in quellafattispecie, a seguito della cessione del ramo d'azienda, non era pro-seguito il rapporto contrattuale con la cessionaria, ma esclusiva-21 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026mente per la ragione che il contratto, alla data di cessione del ramod'azienda, aveva già perso efficacia; vi era stata infatti l'automaticoscioglimento del rapporto concessorio a seguito della dichiarazionedi fallimento del consorzio (p. 22 della motivazione della ordinanzadella Corte di cassazione «all'epoca del trasferimento del ramo d'a-zienda di cui all'atto del 13 febbraio 1999, recepito nell'ambito delloaccordo transattivo del 15 febbraio 1999, la concessione col Comuneera estinta»).17. Il terzo motivo è fondato.La ricorrente, ritualmente, a pagina 4 del ricorso per cassazioneriporta il contenuto della clausola arbitrale contenuta nella conven-zione 19/7/2005, e segnatamente l'art. 29 («Tutte le questioni chedovessero insorgere durante la concessione o successivamente sullainterpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto della pre-sente convenzione, in ogni sua clausola, saranno decise da un [OSCURATO:PERSONA], composto da tre membri, in qualità di amichevoli com-positori. I tre membri saranno nominati: uno dal Concedente, unodal Concessionario ed il terzo fra le parti. In difetto, il terzo membrosarà scelto dal Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale nomineràanche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle Parti, su in-vito dell'altra, decorsi i 20 giorni dall'invito stesso. Gli arbitri decide-ranno anche in merito alle spese del giudizio arbitrale. Esaurita lacompetenza del [OSCURATO:PERSONA] le parti si daranno reciprocamenteLa Corte d'appello ha interpretato tale clausola reputando, d'uf-ficio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., che agli arbitri era stato demandatoil compito di decidere secondo equità.Il collegio arbitrale ha ritenuto che «l'espressione contenuta nelcitato art. 29 della convenzione di concessione secondo cui il collegioarbitrale è composto da tre membri, in qualità di amichevoli compo-22 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026sitori, ove si escludesse l'intento delle parti di optare per il giudiziodi equità, sarebbe priva di significato (risolvendosi in pratica nellatautologica affermazione secondo cui “il collegio arbitrale è compostoda 3 membri in qualità di arbitri”, ovvero in una clausola di stile), incontrasto con il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c. econ la previsione dell'art. 822 c.p.c. (secondo cui gli arbitri decidonosecondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto conqualsiasi espressione che gli abiti pronunciano secondo equità)».Tuttavia, questa Corte (Cass., n. 12561 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), in uncaso analogo, ha accolto il motivo di ricorso, in una fattispecie in cuila Corte di merito aveva erroneamente qualificato il lodo di equità,deducendolo dall'espressione per cui gli arbitri erano stati chiamatia decidere quali “amichevoli compositori”.Si è, dunque, affermato – in senso critico - che «il solo elementoutilizzato dalla Corte di Appello di Milano al fine della individuazionedella volontà delle parti rimane quello testuale, concernente l'attri-buzione ad essi della qualità di “amichevoli compositori”».Per questa Corte, la circostanza che agli arbitri sia demandato ilcompito di operare come amichevoli compositori non comporta ne-cessariamente che la regola di giudizio da seguire debba esserequella dell'equità, attesa la non coincidenza tra la qualità riconosciutaai giudicanti ed il parametro valutativo che ad essi è stato richiestodi adottare, per cui, in assenza di ulteriori elementi di conforto e diriscontro, non è possibile far discendere dall'attribuzione della dettaqualificazione il conferimento agli arbitri del compito di decidere se-condo equità (Cass., n. 12561 del 2004).Precisa ancora la sentenza citata n. 12561 del 2004 che il ragio-namento vale tanto più «ove si consideri che, così come precisatoanche nella sentenza impugnata, agli arbitri non risulta essere statoesplicitato un mandato in tal senso, mentre le loro valutazioni ap-23 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026paiono fondate sulle regole di diritto. D'altro canto, la stessa equipa-razione fra amichevoli compositori e giudizio di equità, posta a fon-damento del giudizio emesso, è stata affermata dalla Corte di Appellosulla base di un presupposto erroneamente richiamato, cioè in rela-zione all'asserita giurisprudenza di questa Corte, che peraltro non siè in realtà pronunciata con l'enunciazione del principio indicato. Lesentenze citate riguardano infatti la diversa ipotesi della rilevanza dadella individuazione dell'arbitrato come rituale o irrituale».Nella specie, tra l'altro, a pagina 3 del lodo arbitrale, come sot-tolineato dalla ricorrente, si legge che la decisione del collegio arbi-trale avviene «secondo diritto»; ed in effetti, tutte le argomentazionidel collegio arbitrale si fondano su precise norme di diritto.17.1. Se, dunque, il collegio arbitrale ha pronunciato in base aldiritto, e non secondo equità, una volta che la società ha impugnatoper nullità il lodo per varie ragioni, il Comune, ove avesse ravvisatol'errore del collegio arbitrale, per aver esorbitato dal mandato,avrebbe dovuto proporre appello incidentale ex art. 829, primocomma, n. 4, c.p.c.Ed infatti, si ritiene che l'ipotesi di cui all'art. 829, primo comma,n. 4, c.p.c., ossia il caso in cui il lodo si sia pronunciato fuori dei limitidel compromesso, deve intendersi ogni pronuncia emessa in viola-zione dei limiti della convenzione arbitrale; ipotesi applicabile anchealla violazione delle regole sulla sede dell'arbitrato eventualmentepreviste dalla convenzione ed anche alla violazione delle regole digiudizio indicate dalle parti, nell'ipotesi in cui fosse richiesta la pro-nuncia secondo equità ed invece il lodo sia stato emesso secondodiritto (Cass., n. 18452 del 2011).Non avendo il Comune proposto appello incidentale, sulla que-stione della pronuncia degli arbitri fuori dei limiti della convenzione24 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 17977/2022Numero sezionale 3944/2025Numero di raccolta generale 11842/2026Data pubblicazione 29/04/2026d'arbitrato si è formato il giudicato, non potendo dunque la Corted'appello sollevare d'ufficio, ex art. 101 c.p.c., la questione sulla na-tura del giudizio arbitrale, ritenuto equitativo.18. La sentenza deve, quindi, essere cassata, in relazione al mo-tivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legit-timità. P.Q.Maccoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta i restanti; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'ap-pello di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di prov-vedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre2025Il PresidenteGuido Mercolino25 RG n. 17977/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio