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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 2023

Cassazione n. 36584/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 638 cod. pen. (capo a) e agli artt. 624 e 625 n. 8 cod. pen. (capo b); Considerato che in data 29 giugno 2023 il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'inammissibilità del ricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese; Rilevato, quanto al primo motivo dei ricorsi, che le doglianze afferiscono alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 638, comma 2, cod. pen., profilo sorretto invece da puntuale motivazione in ordine alla conseguente rimodulazione della sanzione irrogata anche rispetto agli indici ex art. 133 cod.pen. (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi denunzia un asserito difetto e/o carenza di logicità della motivazione rispetto alla configurazione dell'aggravante di cui al n. 8 dell'art. 625 cod. pen., e che, di contro, la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non debbano essere liquidate le spese in favore della parte civile in quanto le difese della stessa non hanno fornito alcun contributo di rilievo per la decisione (cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022); P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Nulla sulle spese dei parte civile.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 638 cod. pen. (capo a) e agli artt. 624 e 625 n. 8 cod. pen. (capo b); Considerato che in data 29 giugno 2023 il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'inammissibilità del ricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese; Rilevato, quanto al primo motivo dei ricorsi, che le doglianze afferiscono alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 638, comma 2, cod. pen., profilo sorretto invece da puntuale motivazione in ordine alla conseguente rimodulazione della sanzione irrogata anche rispetto agli indici ex art. 133 cod.pen. (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi denunzia un asserito difetto e/o carenza di logicità della motivazione rispetto alla configurazione dell'aggravante di cui al n. 8 dell'art. 625 cod. pen., e che, di contro, la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non debbano essere liquidate le spese in favore della parte civile in quanto le difese della stessa non hanno fornito alcun contributo di rilievo per la decisione (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Nulla sulle spese dei parte civile. C
Sentenza Cassazione n. 36584/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris