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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 1948

Cassazione n. 00799/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Ancona; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona in data 17 giugno 2025, con cui, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 18 ottobre 2023, ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, commesso in Jesi, 1'11 aprile 2018; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce cumulativamente la carenza e la illogicità della motivazione, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 4 e 5 sentenza impugnata; p. 2 sentenza del Tribunale); la Corte territoriale, infatti, ha affermato che il ricorrente ebbe modo di rendersi conto della presenza del veicolo, che era di fronte a lui; in ogni caso, l'entità dei danni è stata tale da far ritenere del tutto irragionevole l'ipotesi che lo stesso potesse aver scambiato l'urto contro il veicolo condotto dalla persona offesa con l'investimento di un cane (la cui presenza è stata peraltro affermata, si legge in sentenza, dal solo ricorrente: p. 4); ritenuto che, in ogni caso, la prospettazione difensiva per la quale, nella specie, i giudici di merito "apoditticamente ritenuto inverosimile che l'imputato avesse creduto di aver urtato con un cane", non si risolve nella deduzione di uno dei tre vizi della motivazione deducili con il ricorso ex art. 606 cod. proc. pen., ma si traduce, nello sviluppo del ricorso, nella sollecitazione a questa Corte di una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva (p. 5 ricorso), e come tale preclusa nel giudizio di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Ancona; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona in data 17 giugno 2025, con cui, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 18 ottobre 2023, ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, commesso in Jesi, 1'11 aprile 2018; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce cumulativamente la carenza e la illogicità della motivazione, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 4 e 5 sentenza impugnata; p. 2 sentenza del Tribunale); la Corte territoriale, infatti, ha affermato che il ricorrente ebbe modo di rendersi conto della presenza del veicolo, che era di fronte a lui; in ogni caso, l'entità dei danni è stata tale da far ritenere del tutto irragionevole l'ipotesi che lo stesso potesse aver scambiato l'urto contro il veicolo condotto dalla persona offesa con l'investimento di un cane (la cui presenza è stata peraltro affermata, si legge in sentenza, dal solo ricorrente: p. 4); ritenuto che, in ogni caso, la prospettazione difensiva per la quale, nella specie, i giudici di merito "apoditticamente ritenuto inverosimile che l'imputato avesse creduto di aver urtato con un cane", non si risolve nella deduzione di uno dei tre vizi della motivazione deducili con il ricorso ex art. 606 cod. proc. pen., ma si traduce, nello sviluppo del ricorso, nella sollecitazione a questa Corte di una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva (p. 5 ricorso), e come tale preclusa nel giudizio di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estenso
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