Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:21
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
21 febbraio 2008
Causa F‑19/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2004 – Art. 43 dello Statuto – Obbligo di motivazione – Promozione – Procedura di attestazione»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede, in particolare, l’annullamento
del suo rapporto di evoluzione della carriera redatto per il periodo 1°gennaio ‑ 31 dicembre 2004.
Decisione:
Il rapporto di evoluzione della carriera della ricorrente relativo al periodo 1°gennaio ‑ 31 dicembre 2004 è annullato. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà tutte le spese.
Massime
1.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Abbassamento della valutazione rispetto a quella anteriore
(Statuto dei funzionari, art. 43)
2.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Redazione – Adizione del comitato paritetico di valutazione
(Statuto dei funzionari, art. 43)
3.
Funzionari – Procedura di attestazione – Modalità di applicazione in seno alla [OSCURATO:PERSONA] – Competenza a pronunciarsi sulle
candidature
(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 10, n. 3)
1.
L’amministrazione ha l’obbligo di motivare ogni rapporto di evoluzione della carriera in maniera sufficiente e circostanziata
e di porre l’interessato in grado di formulare osservazioni su tale motivazione. Il carattere sufficiente della motivazione
dev’essere valutato alla luce non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto di fatto e di diritto in cui si inserisce
l’adozione dell’atto impugnato.
In taluni casi, una cura particolare deve anche essere apportata a tale motivazione, in particolare qualora i voti attribuiti
in sede di valutazione subiscano un abbassamento rispetto a quelli attribuiti nella valutazione precedente. Occorre infatti
che l’abbassamento dei voti constatato dall’autorità sia motivato in maniera da consentire al funzionario di valutarne la
fondatezza e, se del caso, al Tribunale di esercitare il suo sindacato giurisdizionale.
L’abbassamento del voto complessivo di un funzionario non può essere giustificato unicamente con un adeguamento automatico
dei suoi voti a seguito della sua promozione. Infatti, tenendo conto della promozione del funzionario, il valutatore e il
vidimatore devono comunque procedere ad una valutazione delle prestazioni dell’interessato nel nuovo grado, per verificare
se, eventualmente, il suo livello di rendimento è realmente inferiore a quello degli altri funzionari più anziani nel detto
grado.
(v. punti 47, 48 e 56)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑81 e II‑389, punto 27);
30 settembre 2004, causa T‑16/03, Ferrer de Moncada/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑261 e II‑1163, punti 49 e 53); 15 settembre
2005, causa T‑132/03, Casini/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punto 31); 25 ottobre 2005, causa T‑50/04, Micha/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑1499, punto 36), e 16 maggio 2006, causa T‑73/05, Magone/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-2-107
e II‑A‑2‑485, punto 48)
2.
Qualora il rapporto di evoluzione della carriera contenga una motivazione sufficiente, si può chiedere al valutatore d’appello
di fornire spiegazioni ulteriori sui motivi che lo portano a non seguire le raccomandazioni del comitato paritetico di valutazione
solo se il parere di tale organo consultivo menziona circostanze particolari tali da sollevare dubbi sulla validità o sulla
fondatezza della valutazione iniziale e rende pertanto necessaria una valutazione specifica del valutatore d’appello quanto
alle conseguenze eventuali da trarre da tali circostanze.
(v. punto 49)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: Mellone/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 33)
3.
Ai sensi dell’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, si prevede che i funzionari in servizio nelle categorie C o
D anteriormente al 1° maggio 2004 possono passare a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni, in
particolare sulla base di una procedura di attestazione. Vi si specifica poi che la procedura di attestazione è basata sull’anzianità,
sull’esperienza, sul merito e sul livello di perfezionamento professionale dei funzionari, e che il comitato paritetico per
l’esercizio di attestazione esamina le candidature dei funzionari ai fini dell’attestazione. Inoltre, viene precisato che
le istituzioni adottano le modalità di applicazione della detta procedura anteriormente al 1° maggio 2004.
A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 7 aprile 2004 relativa alle modalità di applicazione della procedura di
attestazione. Ai sensi dell’art. 3 di tale decisione, la procedura di attestazione comporta quattro tappe: la fissazione del
numero di posti rientranti nel gruppo di funzioni degli assistenti che potranno essere coperti da funzionari che abbiano ottenuto
l’attestazione e la pubblicazione di un invito a presentare candidature; l’ammissione dei candidati; la redazione di un elenco
dei candidati ammessi secondo un ordine di precedenza; la candidatura a posti rientranti nel gruppo di funzioni degli assistenti.
I candidati ammessi alla procedura di attestazione figurano in una graduatoria sulla base di criteri sanciti all’art. 6, n. 1,
della decisione 7 aprile 2004, che sono: il livello di perfezionamento professionale, l’anzianità nella carriera C o D, l’esperienza
e il merito valutato sulla base dei rapporti di evoluzione della carriera disponibili. I funzionari ammessi possono contestare
tale graduatoria dinanzi al comitato paritetico per l’esercizio di attestazione, che emette un parere. L’autorità che ha il
potere di nomina decide sul seguito da darvi.
Ai sensi dell’art. 6, n. 2, della detta decisione, il valore dei criteri e la loro ponderazione sono decisi dall’autorità
che ha il potere di nomina, anteriormente al 31 dicembre 2004, previo parere del comitato paritetico per l’esercizio di attestazione,
e possono essere adeguati, ogni anno, con decisione della stessa autorità, su raccomandazione del comitato paritetico per
l’esercizio di attestazione.
Ai sensi del punto 1.1 della decisione adottata dall’autorità che ha il potere di nomina della [OSCURATO:PERSONA] 11 maggio 2005,
relativa ai criteri di classificazione in graduatoria riguardanti l’esercizio di attestazione 2005, per figurare sull’elenco
dei funzionari ammessi, il potenziale del funzionario ammesso alla procedura di attestazione per assumere funzioni rientranti
nella categoria B* dev’essere stato riconosciuto nel suo rapporto annuale di evoluzione della carriera relativo all’anno precedente.
Di conseguenza, una risposta negativa sotto la menzione destinata ad essere presa in considerazione nell’ambito della procedura
di attestazione esclude il funzionario dalla possibilità di accedere alla terza tappa della procedura di attestazione per
figurare sull’elenco di cui all’art. 6, n. 1, della decisione 7 aprile 2004. Ne risulta che il detto punto 1.1 ha l’effetto
di spogliare l’autorità che ha il potere di nomina del suo potere decisionale finale quanto alla redazione dell’elenco dei
funzionari ammessi e di escludere l’intervento del comitato paritetico per l’esercizio di attestazione in tale fase di procedura.
L’art. 6, n. 2, della decisione 7 aprile 2004, sulla base del quale è stata adottata la decisione 11 maggio 2005, non costituisce
un’autorizzazione a derogare alla procedura prevista dalla detta decisione 7 aprile 2004. Ne consegue che il punto 1.1 della
decisione 11 maggio 2005 eccede i limiti dell’autorizzazione prevista all’art. 6, n. 2, della decisione 7 aprile 2004. Quindi,
un rapporto di evoluzione della carriera che contenga una siffatta menzione illegittima destinata ad essere presa in considerazione
nell’ambito della procedura di attestazione è viziato da illegittimità e deve, di conseguenza, essere annullato.
(v. punti 66, 67, 69, 70, 74, 76 e 78-82)