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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 03987/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059MC5Q) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso in Senago il 28 gennaio 2025; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto commesso dal ricorrente in furto tentato, deduce vizi non consentiti in questa sede e, comunque, manifestamente infondati, posto che, tramite deduzioni generiche ed interamente versate in fatto, pretende di sovvertire l'accertamento di merito, che ha consentito ai giudici dei gradi precedenti di fare corretta applicazione del principio di diritto secondo cui integra il furto consumato - e non il furto tentato - la sottrazione di bene appartenente a un terzo avvenuta in zona monitorata da un sistema di videosorveglianza, considerato che il sistema di videosorveglianza rappresenta un mero ausilio a posteriori per l'individuazione degli autori dell'impossessamento del bene altrui (Sez. 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 274381 - 01), che non è impedito, sotto il profilo dell'autonoma disponibilità delle cose sottratte, anche se per un tempo limitato (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 - 01); - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego di esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa in ragione dell'essere stato il fatto commesso in tempo di notte, è generico, perché sviluppato in assenza di confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata (cfr. pag. 7, terzo capoverso della sentenza impugnata, che aveva evidenziato come l'impianto di videosorveglianza avrebbe consentito in ora diurna un intervento immediato della [OSCURATO:PERSONA] e dei sorveglianti, invece impedito proprio dall'ora notturna) e manifestamente infondato, posto che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez.

U,n.40275 del 15 luglio 2021, Rv.282995, Cardellini) e che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni semplici, la minorata difesa non è esclusa dalla presenza della videosorveglianza, in quanto permette certamente l'identificazione, ma non di avvedersi del furto in tempo reale (Sez. 5 -, n. 12051 del 14/01/2021, Rv. 280812 - 01); - che il terzo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e del vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) - motivazione che ha dato conto di come l'imputato fosse gravato da plurimi e specifici precedenti penali -; manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentito in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059MC5Q) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso in Senago il 28 gennaio 2025; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto commesso dal ricorrente in furto tentato, deduce vizi non consentiti in questa sede e, comunque, manifestamente infondati, posto che, tramite deduzioni generiche ed interamente versate in fatto, pretende di sovvertire l'accertamento di merito, che ha consentito ai giudici dei gradi precedenti di fare corretta applicazione del principio di diritto secondo cui integra il furto consumato - e non il furto tentato - la sottrazione di bene appartenente a un terzo avvenuta in zona monitorata da un sistema di videosorveglianza, considerato che il sistema di videosorveglianza rappresenta un mero ausilio a posteriori per l'individuazione degli autori dell'impossessamento del bene altrui (Sez. 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 274381 - 01), che non è impedito, sotto il profilo dell'autonoma disponibilità delle cose sottratte, anche se per un tempo limitato (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 - 01); - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego di esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa in ragione dell'essere stato il fatto commesso in tempo di notte, è generico, perché sviluppato in assenza di confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata (cfr. pag. 7, terzo capoverso della sentenza impugnata, che aveva evidenziato come l'impianto di videosorveglianza avrebbe consentito in ora diurna un intervento immediato della [OSCURATO:PERSONA] e dei sorveglianti, invece impedito proprio dall'ora notturna) e manifestamente infondato, posto che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U,n.40275 del 15 luglio 2021, Rv.282995, Cardellini) e che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni semplici, la minorata difesa non è esclusa dalla presenza della videosorveglianza, in quanto permette certamente l'identificazione, ma non di avvedersi del furto in tempo reale (Sez. 5 -, n. 12051 del 14/01/2021, Rv. 280812 - 01); - che il terzo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e del vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) - motivazione che ha dato conto di come l'imputato fosse gravato da plurimi e specifici precedenti penali -; manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentito in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]
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