CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19528/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r legge dall’Avvocatura Generale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procuraspeciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Addario con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suostudio in Roma, C.so [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18- controricorrente –Cons. Est. Roberto SuccioNumero registro generale 27398/2016Numero sezionale 4672/2026Numero di raccolta generale 19528/2026Data pubblicazione 12/06/2026per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana n. 686/24/16 depositata in data18/04/2016 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorsoCon avvisi di accertamento relativi all’anno 2007 l’Agenzia delleentrate di Siena contestava alla società [OSCURATO:PERSONA] LTDl’esistenza in Italia di una stabile organizzazione, con conseguenteobbligo dichiarativo ai fini IRES, IVA e IRAP. Gli atti impugnatiderivavano da un accertamento emesso in autotutela sostitutiva rispettoa un precedente provvedimento annullato per vizi formali.La società proponeva ricorso deducendo vizi formali el’infondatezza nel merito della pretesa fiscale. In primo grado laCommissione tributaria provinciale dichiarava la nullità dell’avviso diaccertamento e compensava le spese, ritenendo assorbito il merito.L’Agenzia delle entrate proponeva appello, contestando ladecisione di primo grado e riproponendo nel merito la fondatezzadell’accertamento. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ritenevalegittimo l’esercizio del potere di autotutela sostitutiva e riformava lasentenza di primo grado.Nel merito, la Commissione tributaria regionale escludeva lasussistenza di una stabile organizzazione in Italia, evidenziando lanatura meramente ausiliaria dell’ufficio di Monteriggioni e l’assenza diCons. Est. Roberto SuccioNumero registro generale 27398/2016Numero sezionale 4672/2026Numero di raccolta generale 19528/2026Data pubblicazione 12/06/2026poteri autonomi e discrezionali in capo al rappresentante della società.Riteneva pertanto insussistente il presupposto impositivo.In conclusione, accoglieva nel merito il ricorso della contribuente,annullava l’atto impositivo e compensava le spese di entrambi i gradi digiudizio.Ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato acinque motivi.Resiste con controricorso la contribuente.Ragioni della decisioneIl primo motivo denuncia la violazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art.116 c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale fondato ladecisione sulle risultanze del giudizio penale di assoluzione,recependone in modo acritico le conclusioni, senza procedere a unaautonoma valutazione del compendio probatorio acquisito nel processotributario, in violazione del principio di indipendenza dei giudizi e delleregole di valutazione della prova.Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 5 del Modello OCSE, dell’art. 5 del Trattato USA–Italia contro ledoppie imposizioni e dell’art. 162 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nelprosieguo, TUIR) per avere il giudice di merito escluso la sussistenza diuna stabile organizzazione materiale sulla base del carattere minimaledella struttura italiana e della sua qualificazione come “liaison office”,introducendo un requisito dimensionale non previsto dalla normativanazionale e convenzionale e trascurando la presenza stabile di mezzi epersonale funzionalmente inseriti nell’attività d’impresa.Il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dellemedesime disposizioni in materia di stabile organizzazione personale,Cons. Est. Roberto SuccioNumero registro generale 27398/2016Numero sezionale 4672/2026Numero di raccolta generale 19528/2026Data pubblicazione 12/06/2026per avere la Commissione escluso tale figura sul presuppostodell’assenza di poteri discrezionali e autonomi in capo al rappresentantein Italia e della sua prevalente occupazione in altre attività, senzaconsiderare che, ai fini fiscali, rileva la sostanza dell’attività svolta e ilcontributo abituale dell’agente o del personale alla conclusione degliaffari, anche in assenza di una formale attribuzione di poterirappresentativi.Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 9 della sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE e dell’art. 7 del d.P.R.n. 633 del 1972, per avere la Commissione escluso la sussistenza di unastabile organizzazione ai fini IVA, nonostante l’accertata presenza sulterritorio nazionale di una struttura organizzata di mezzi e persone,idonea a integrare il presupposto territoriale dell’imposta sul valoreaggiunto.Il quinto motivo censura la pronuncia di appello per violazionedegli artt. 2697, 2727 e seguenti c.c. e dell’art. 116 c.p.c., per avere ilgiudice di appello mal governato le regole sull’onere e sulla valutazionedella prova, omettendo una valutazione globale e unitaria degli elementiindiziari e presuntivi dedotti dall’Amministrazione finanziaria etrascurando fatti decisivi idonei a dimostrare la sussistenza di una stabileorganizzazione in Italia.I ridetti motivi si incentrano tutti sull’erronea qualificazione che –secondo parte ricorrente - il giudice di merito avrebbe operato dellerisultanze processuali oltre che del sistema normativo, all'esito dellaquale avrebbe giustamente escluso la sussistenza di una stabileorganizzazione nel caso di specie.Preliminarmente, peraltro, il Collegio prende atto dell’avvenutodeposito in atti della sentenza penale resa dal Tribunale di Perugia n.331/2013 divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2014 con la quale SchmidtCons. Est. Roberto SuccioNumero registro generale 27398/2016Numero sezionale 4672/2026Numero di raccolta generale 19528/2026Data pubblicazione 12/06/2026Jens, quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] LTD – peri medesimi fatti oggetto del presente giudizio – è stato assolto dalleimputazioni mossegli perché il fatto non sussiste ex art. 530 c. 2 c.p.p.Viene quindi in rilievo, ai fini della decisione della controversia,l’interpretazione ed applicazione dell’art. 21 bis del d. Lgs. n. 74 del2000 alla luce della recente sentenza n. 50 del 2026 della CorteCostituzionale, con riguardo all’ efficacia di giudicato nel processotributario delle sentenze penali di assoluzione, in ordine alle quali si è inNell’attesa, quindi, la controversia va rinviata a nuovo ruolo P.Q.Mrinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, il 28 maggio 2026.Il PresidenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA]