CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 34615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29768-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RAMPAllI SIMONA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCOTT96I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2431/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2017 R.G.N. 2059/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / / / / RG. 29768/2017 RILEVATO che, con sentenza depositata il 5.6.2017, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri 77 dipendenti indicati in epigrafe, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, resa in data 4.12.2014, con la quale erano state respinte le domande dei lavoratori dirette ad ottenere «l'erogazione di cui all'art. 1, punto f, secondo periodo, dell'accordo aziendale [OSCURATO:PERSONA]-00.SS. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella misura intera quale letteralmente prevista nell'accordo medesimo, a fronte del 50% erogato dalla convenuta» e la condanna della società datrice al pagamento, in favore dei medesimi, della differenza non erogata, quale per ciascuno indicata nelle conclusioni; che per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e gli altri 77 dipendenti di cui in epigrafe hanno proposto ricorso affidato a due motivi; che [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso; che sono state comunicate memorie nell'interesse di entrambe le parti; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, in data 23.8.2021, è stata depositata presso la cancelleria della Sezione lavoro di questa Corte copia del verbale di accordo collettivo, relativo al premio aziendale di cui si tratta, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dalle [OSCURATO:PERSONA], «che ha determinato il superamento della materia del contendere pure per quel che concerne la regolazione delle spese del procedimento», circostanza della quale le parti hanno dato atto nelle rispettive memorie, in cui è stato altresì specificato che la società datrice «ha corrisposto spontaneamente le somme oggetto del contendere» ed è stato concordemente richiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; che, in considerazione di quanto innanzi rappresentato, deve ritenersi che le parti non abbiano più interesse a proseguire il processo; che va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere; che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio, come dalle stesse, peraltro, concordemente richiesto; P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.