CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] figli [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo, che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla via Enzo ed [OSCURATO:PERSONA] n. 34 in Palermo; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, e x lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8155, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, il 19.7.2021, e pubblicata il 21.9.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; O GGETTO :Sisma in Sicilia nel dicembre 1990 -Rimborso del 90% - Reddito di società - Oneri probatori -Regolamento europeo de minimis. la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] figli Srldomandava all’Amministrazione finanziaria il rimborso, nella misura del 90%, delle imposte Irpeg, Ilor ed Iva versate, con riferimento agli anni dal 1990 al 1992, per un importo di Euro 451.946,56 (sent. CTR, p. II), in considerazione della legislazione promulgata a seguito del sisma del dicembre 1990 in Sicilia (cfr. art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002). L’Agenzia delle Entrate non rispondeva. 2. La contribuente, formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa. L’Amministrazione finanziaria si costituiva e resisteva. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, e riconosceva all’impugnante il diritto al conseguimento del rimborso richiesto ai fini delle imposte dirette, mentre lo negava in relazione all’Iva, perché tributo armonizzato. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione adottata dai giudici di primo grado, per la parte in cui era rimasta soccombente, rinnovando le proprie censure innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, che reputava non competere il rimborso richiesto neppure in relazione alle imposte dirette, perché l’istante era dedita ad attività d’impresa, ed occorreva assicurare il rispetto del divieto di concessione di aiuti di Stato, come previsto dalla disciplina vigente nell’Unione Europea. Pertanto la CTR negava del tutto il diritto della contribuente a conseguire il rimborso richiesto. 4. La società ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta la nullità della sentenza adottata dall’impugnata CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello deciso sul fondamento di motivi nuovi, inammissibilmente proposti dall’Ente impositore soltanto in grado di appello, ed aventi ad oggetto il divieto di rimborso ai sensi della normativa dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società censura la violazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, della decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 n. C (2015) 5549 final e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, per essersi la CTR limitata a rilevare la vigenza della normativa europea sugli aiuti di Stato, ed avere perciò negato che alla contribuente competesse conseguire il rimborso richiesto, senza indagare però se, nel caso di specie, ricorressero le condizioni per cui il rimborso risultava comunque legittimo (artt. 107 e 108 del TFUE e regime de minimis). 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società critica la nullità della decisione adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 111 Cost., e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non essersi il giudice dell’appello espresso “su un motivo posto a sostegno della domanda di conferma della sentenza di primo grado” (ric., p. 17), e relativo al non superamento dei limiti previsti dalla disciplina europea de minimis , con la conseguenza che il rimborso richiesto non risultava illegittimo. 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente lamenta la violazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR condannato la società al pagamento integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, nonostante la parziale vittoria conseguita in primo grado, e comunque la decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 n. C (2015) 5549 final, è successiva all’esercizio dell’azione per la condanna al rimborso in questo giudizio, e tanto giustificava la compensazione delle spese di lite. 5. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta che la CTR ha deciso sul fondamento di un motivo di ricorso, relativo alla negazione del rimborso richiesto a causa della sua incompatibilità con il regime unionale degli aiuti di Stato, che è stato però proposto dall’Agenzia delle Entrate soltanto in grado di appello, e risultava pertanto inammissibile. 5.1. La contestazione mossa dalla società non appare condivisibile. La CTR ha deciso su questione di diritto, relativa alla compatibilità del rimborso richiesto con la normativa europea sugli aiuti di Stato, questione rilevabile anche d’ufficio. Inoltre non è precluso all’Amministrazione finanziaria, che ha sempre contestato la sussistenza del diritto al rimborso invocato dalla ricorrente, proporre ulteriori argomenti di diritto per contrastare la pretesa di controparte. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto. 6. Mediante il secondo mezzo di ricorso la società censura la decisione adottata dalla CTR per aver negato il richiesto rimborso delle imposte dirette, limitandosi a rilevare la vigenza della normativa europea sugli aiuti di Stato, senza affatto indagare se, nel caso di specie, ricorressero le condizioni per cui il rimborso risultava comunque legittimo (artt. 107 e 108 del TFUE e regime de minimis). La ricorrente ha cura di indicare come avesse richiesto la verifica della compatibilità del rimborso richiesto con il diritto comunitario, con particolare riferimento alla disciplina europea de minimis, anche in considerazione del fatto che la stessa Agenzia delle Entrate aveva indicato il valore della lite in Euro 192.721,00, importo inferiore al rimborso consentito nel triennio dalla normativa europea (ric., p. 15), indicato come pari ad Euro 200.000,00. 6.1. In materia questa Corte regolatrice ha condivisibilmente avuto occasione di statuire che “l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 – riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato –non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato. Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. "de minimis"o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti”, Cass. sez. V, 27.11.2019, n. 30927 (evidenza aggiunta). È pertanto compito del giudice di merito accertare se il rimborso d’imposta richiesto dalla contribuente, in relazione al reddito societario conseguito, ove concesso, si risolverebbe in un aiuto di Stato illegittimo, tenendo anche conto della normativa europea “de minimis”. 7. Il secondo motivo di ricorso introdotto dalla contribuente risulta quindi fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso rimangono assorbiti. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] figli [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rigettato il primo ed assorbiti il terzo ed il quarto, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa perché, in diversa composizione, proced