CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24229-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] l O AURELIO; - intimato- avverso la sentenza n. 1247/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate richiedeva la somma complessiva di € 9.061,00 per l'anno di imposta 2010 per indebita detrazione dell'Iva, oltre che per sanzioni e interessi. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa accoglieva il ricorso, ritenendo che non fosse stata fornita la prova della delega del potere di sottoscrizione al funzionario indicato nell'atto. 3. Nel giudizio di secondo grado, promosso dall'Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia confermava la sentenza impugnata. 4. Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di impugnazione l'Ufficio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 1, del D.P.R. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo la CTR erroneamente rilevato la nullità Ric. 2020 n. 24229 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- dell'avviso di accertamento in base alla circostanza della non nominatività della delega di firma, in forza della quale è avvenuta la sottoscrizione dell'atto. 2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. 3. La più recente giurisprudenza di questa Corte in materia di delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha stabilito, mutando il proprio precedente orientamento (Cass.22803/2015), la non necessità dell'indicazione nominativa del funzionario delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita da quest'ultimo. 3.1. In tal senso la sentenza 8814/2019, dove si legge che «deve essere valutata la portata della prescrizione contenuta nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, secondo cui "Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato". La norma non contiene alcuna specificazione in ordine alle modalità di rilascio della delega, alla sua funzione e ai requisiti di validità, dovendosi per altro rilevare che al successivo comma 3 è prevista la nullità dell'avviso qualora non rechi, tra l'altro, "la sottoscrizione".» Ciò premesso, il giudice di legittimità risolve la questione basandosi sulla distinzione tra fra "delega di funzioni" e "delega di firma"; in quest'ultima ipotesi, infatti, il delegato non esercita in modo autonomo e con assunzione di responsabilità i poteri amministrativi riservati al delegante, che rimane l'unico ed esclusivo soggetto dal quale l'atto proviene e del quale si assume la piena responsabilità verso l'esterno. «Ne consegue che, pur dovendosi ribadire l'orientamento, sopra richiamato, in relazione agli oneri probatori in capo all'amministrazione in caso di contestazione della sottoscrizione dell'avviso di Ric. 2020 n. 24229 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- accertamento, deve affermarsi che non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass., 20 giugno 2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.>> 3.2. Tale principio è stato ribadito dalla sentenza 11013/2019, in base alla quale <<La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa>> (in senso conforme si veda anche Cass. 28260/2020; 4985/2021) 4. Nel caso di specie risulta che: a) la delega di firma è stata conferita dal direttore provinciale, dott. [OSCURATO:PERSONA]Asaro, con atto dispositivo n. 126/2013; b) tale atto attribuiva il potere di Ric. 2020 n. 24229 sez. MT - ud. 22-02-2022 -4- sottoscrizione al [OSCURATO:PERSONA]; c) l'avviso di accertamento è stato sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] dott., [OSCURATO:PERSONA]. 5. Contrariamente a quanto stabilito dalla CTR, l'avviso di accertamento impugnato è stato firmato da un funzionario legittimamente delegato alla sottoscrizione, in base ai principi stabiliti da questa Corte. 6. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2022 Il Presidente )ik