Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29434/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca degli animali. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti per essersi gli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova, ed ordinava il dissequestro di quanto in sequestro e il mantenimento degli animali presso il canile municipale di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta sentenza, per tramite del proprio difensore di fiducia, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3.Deduce, la violazione degli artt. 168 ter c.p. e 464 septies cod. proc. pen.in relazione agli artt. 544 sexies c.p. e 240 c.p. e quello di mancanza di motivazione avuto riguardo alla confisca degli animali. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere riqualificato come appello, con trasmissione degli atti alla competente corte di appello di Palermo.

Si deve in proposito rilevare che tra i reati ascritti al ricorrente rientra anche quello ex artt. 544 ter c.p., punibile con la reclusione o con la multa.

Consegue che l'impugnazione proposta integra un ricorso per saltum ai sensi dell'art. 569 comma 1 c.p., che, in ragione del comma 3 del medesimo articolo,non può essere promosso in relazione non solo al vizio ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.ma anche con riguardo al vizio motivazionale di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., che, invece, risulta proposto con l'impugnazione in questione.

Consegue, in tal caso, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 569 comma 3 citato, la conversione del ricorso in appello come prima anticipato.

P.Q.M Qualificata l'impugnazione come appello dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di Palermo.

Così è dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca degli animali. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti per essersi gli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova, ed ordinava il dissequestro di quanto in sequestro e il mantenimento degli animali presso il canile municipale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza, per tramite del proprio difensore di fiducia, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3.Deduce, la violazione degli artt. 168 ter c.p. e 464 septies cod. proc. pen.in relazione agli artt. 544 sexies c.p. e 240 c.p. e quello di mancanza di motivazione avuto riguardo alla confisca degli animali. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere riqualificato come appello, con trasmissione degli atti alla competente corte di appello di Palermo. Si deve in proposito rilevare che tra i reati ascritti al ricorrente rientra anche quello ex artt. 544 ter c.p., punibile con la reclusione o con la multa. Consegue che l'impugnazione proposta integra un ricorso per saltum ai sensi dell'art. 569 comma 1 c.p., che, in ragione del comma 3 del medesimo articolo,non può essere promosso in relazione non solo al vizio ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.ma anche con riguardo al vizio motivazionale di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., che, invece, risulta proposto con l'impugnazione in questione. Consegue, in tal caso, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 569 comma 3 citato, la conversione del ricorso in appello come prima anticipato. P.Q.M Qualificata l'impugnazione come appello dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di Palermo. Così è dec
Sentenza Cassazione n. 29434/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris