CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03126/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. - data la mancata prova della consapevolezza che le somme ricevute dal ricorrente sulla sua poste-pay fossero di illecita provenienza -, non è consentito in quanto teso a reiterare profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale; che, detto motivo è altresì manifestamente infondato in quanto, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione, la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a dati sostenibili, cioè desunti dai risultati probatori, e non a elementi meramente ipotetici seppur plausibili (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nel!' art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. dando conto delle ragioni che confermavano che il ricorrente aveva la consapevolezza della provenienza illecita del denaro ricevuto; rilevato, infine, che il termine di prescrizione non risulta decorso dato che la ricettazione risulta risalente al 10 dicembre 2026, sicché il termine di prescrizione spirerà il 10 dicembre 2026; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5