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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2025

ECLI:EU:T:2025:353
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0298 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) 2 aprile 2025 ( *1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Errore di valutazione – Diritto di essere ascoltato – Cittadinanza dell’Unione – Libertà di circolazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità» Nella causa T‑298/23,

[OSCURATO:PERSONA]

, residente a Mosca (Russia), rappresentata da T. Bontinck, S. Bonifassi, E. Federova, J. Goffin e J. Bastien, avvocati, ricorrente, contro Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da M.-C.

Cadilhac e

V. Piessevaux, in qualità di agenti, convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da C. Giolito e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, interveniente, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata), composto da R. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente, M. [OSCURATO:PERSONA],

I. [OSCURATO:PERSONA], T. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e S.L.

Kalėda, giudici, cancelliere: H. Eriksson, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza dell’11 giugno 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede, da un lato, sul fondamento dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento della decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2023, L 75 I, pag. 134), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2023, L 75 I, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»), e, dall’altro lato, sul fondamento dell’articolo 268 [OSCURATO:PERSONA], il risarcimento del danno morale che ella avrebbe subito a causa dell’adozione di tali atti.

Fatti 2 La ricorrente è la moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA], imprenditore.

Entrambi hanno le cittadinanze russa e finlandese. 3 La causa in esame si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate dall’Unione europea in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 4 Il 17 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2014, L 78, pag. 16 ). 5 In pari data, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 215 [OSCURATO:PERSONA], il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2014, L 78, pag. 6 ). 6 A seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, il Consiglio ha adottato, il 25 febbraio 2022, la decisione (PESC) 2022/329, che modifica la decisione 2014/145 ( GU 2022, L 50, pag. 1 ), al fine, in particolare, di adeguare i criteri in base ai quali le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi potevano essere destinatari delle misure restrittive in questione. 7 L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/145, nella sua versione modificata dalla decisione 2022/329, prevede quanto segue: «1.

Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono o realizzano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l’operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina; (...) d) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che traggono vantaggio dagli stessi; (…) e le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad esse associati elencate nell’allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato». 8 Le modalità di tale congelamento dei fondi sono definite nei paragrafi successivi dello stesso articolo. 9 L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, vieta l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri delle persone fisiche che soddisfano criteri sostanzialmente identici a quelli enunciati all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), di questa stessa decisione. 10 Il regolamento n. 269/2014, nella sua versione modificata dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022 ( GU 2022, L 51, pag. 1 ), impone l’adozione di misure di congelamento dei fondi e stabilisce le modalità di tale congelamento in termini identici, in sostanza, a quelli della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329.

Infatti, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), di tale regolamento riprende essenzialmente gli stessi criteri enunciati all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329 [in prosieguo, rispettivamente: il «criterio a)» e il «criterio d)»].

Inserimento iniziale e mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi delle misure restrittive fino al 13 marzo 2023 11 L’8 aprile 2022, alla luce della gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/582, che modifica la decisione 2014/145 ( GU 2022, L 110, pag. 55 ), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581, che attua il regolamento n. 269/2014 ( GU 2022, L 110, pag. 3 ). 12 Il considerando 7 della decisione 2022/582 menzionava quanto segue: «Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno imporre misure restrittive nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia e alle persone che forniscono un sostegno al governo della Federazione russa o traggono vantaggio dal governo della Federazione russa e nei confronti delle persone fisiche associate a tali persone, compresi i familiari che ne beneficiano indebitamente». 13 Con tali atti e sulla base del fascicolo WK 5055/22 (in prosieguo: il «fascicolo WK iniziale»), il nome della ricorrente è stato aggiunto, con il numero 903, all’elenco allegato alla decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329 e, con questo stesso numero, a quello figurante all’allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330 (in prosieguo: gli «elenchi controversi»), per i seguenti motivi: «[La sig.ra] [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] è moglie del miliardario [sig.] [OSCURATO:PERSONA], inserito nell’elenco di cui alla decisione 2014/145 (…).

Partecipa ai suoi affari pubblici attraverso la [OSCURATO:PERSONA].

Trae pertanto vantaggio dal suo legame con [il sig.] [OSCURATO:PERSONA], il quale è responsabile di azioni di sostegno e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e del sostegno materiale e finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, e ne trae vantaggio». 14 L’11 aprile 2022, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( GU 2022, C 157, pag. 11 ), è stato pubblicato un avviso all’attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145, modificata dalla decisione 2022/582, e al regolamento n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione 2022/581. 15 Il 14 settembre 2022, con la decisione (PESC) 2022/1530, che modifica la decisione 2014/145 ( GU 2022, L 239, pag. 149 ), e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529, che attua il regolamento n. 269/2014 ( GU 2022, L 239, pag. 1 ), il Consiglio ha mantenuto le misure restrittive di cui era destinataria la ricorrente. 16 La ricorrente ha presentato un ricorso, registrato con il numero di ruolo T‑361/22, avverso le decisioni 2022/582 e 2022/1530 nonché i regolamenti di esecuzione 2022/581 e 2022/1529, il quale è stato respinto con la sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑361/22, non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione, EU:T:2023:502 ). 17 Il 22 dicembre 2022, il Consiglio ha informato la ricorrente della propria intenzione di mantenere il suo nome negli elenchi controversi.

Esso le ha inoltre trasmesso il fascicolo WK 17719/2022 INIT (in prosieguo: il «fascicolo WK di mantenimento 1»). 18 In risposta, il 20 gennaio 2023, la ricorrente ha inviato una lettera al Consiglio, nella quale ella gli presentava le sue osservazioni in relazione a tale intenzione di mantenere il suo nome negli elenchi controversi. 19 Con lettera del 6 febbraio 2023, il Consiglio ha comunicato alla ricorrente la propria decisione intesa a mantenere il suo nome negli elenchi controversi e le ha trasmesso il progetto di motivazione di tali misure di mantenimento, nonché il fascicolo delle prove di cui si avvaleva, nella specie il fascicolo WK 1326/2023 INIT (in prosieguo: il «fascicolo WK di mantenimento 2»). 20 A seguito di tale lettera, il 15 febbraio 2023 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni al Consiglio.

Lo stesso giorno, il Consiglio le ha risposto, confermando di voler mantenere le misure di cui ella era destinataria, sulla base di una motivazione che differiva dalle precedenti. 21 Il 2 marzo 2023, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni al Consiglio.

Adozione degli atti impugnati 22 Il 13 marzo 2023, il Consiglio ha adottato gli atti impugnati, mantenendo il nome della ricorrente, con il numero 903, negli elenchi controversi, per i seguenti motivi: «[La sig.ra] [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] è la moglie [del sig.] [OSCURATO:PERSONA], una conoscenza di vecchia data del presidente [OSCURATO:PERSONA] e uno dei suoi confidenti.

Svolge attività commerciali, insieme al marito, attraverso la società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] S.A., e ha acquisito beni immobili insieme al marito, il che dimostra importanti legami patrimoniali tra di loro.

Inoltre, partecipa agli affari pubblici del marito attraverso la [OSCURATO:PERSONA], che ha fondato insieme a suo marito e nella quale svolge un ruolo importante ed è strettamente associata a suo marito.

Inoltre, tale fondazione svolge alcune delle sue attività in relazione al gruppo d’investimento [OSCURATO:PERSONA], che contribuisce in modo significativo all’economia russa e al suo sviluppo ed è stato fondato [dal sig.] [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA], uno dei suoi azionisti. [La sig.ra] [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] trae quindi vantaggio da suo marito, in particolare in termini di posizione sociale e finanziaria.

È pertanto associata [al sig.] [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA], inserito nell’elenco di cui alla decisione 2014/145(…) del Consiglio in quanto, tra l’altro, è responsabile di azioni di sostegno e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e [fornisce] sostegno materiale e finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, e ne trae vantaggio». 23 Il 14 marzo 2023, il Consiglio ha comunicato alla ricorrente l’adozione degli atti impugnati e ha risposto alle sue lettere del 31 ottobre 2022 nonché del 20 gennaio, del 15 febbraio e del 2 marzo 2023. 24 Il 23 marzo 2023, la ricorrente ha richiamato l’attenzione del Consiglio sul fatto che, a differenza delle altre versioni linguistiche, la versione francese della motivazione menzionata al precedente punto 22 lasciava intendere che ella traesse vantaggio dai decisori russi, il che non corrispondeva a verità.

Procedimento e conclusioni delle parti 25 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare gli atti impugnati; – condannare il Consiglio a corrispondere EUR 1000000 a titolo di risarcimento del danno morale da lei patito; – condannare il Consiglio alle spese. 26 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in toto ; – condannare la ricorrente alle spese.

In diritto Sulla domanda di annullamento 27 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi, vertenti, il primo, su un manifesto errore di valutazione, il secondo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo, sulla violazione del diritto di essere ascoltato, il quarto, sulla violazione del principio di proporzionalità, il quinto, sulla violazione del diritto fondamentale alla libertà di circolazione previsto dall’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e, il sesto, su una violazione del diritto di proprietà, dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e del diritto alla vita privata.

Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione 28 Con il suo secondo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la motivazione degli atti impugnati non è sufficientemente esplicitata e viola, di conseguenza, l’articolo 296, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA]. 29 A tal riguardo, per quanto attiene specificamente alla sua partecipazione nella SCI [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA] S.A., la stessa indica che gli elementi che figurano nel fascicolo WK di mantenimento 2 non sono stati divulgati dal Consiglio, cosicché ella si trova nell’impossibilità di conoscere gli elementi precisi che fondano la convinzione del Consiglio. 30 Ella sottolinea che la mera indicazione dell’esistenza di beni immobili e di legami patrimoniali non è sufficiente a configurare, da sola, l’esistenza di un’associazione.

La stessa aggiunge che il Consiglio non dimostra in che modo ella beneficerebbe, nella sua qualità di fondatrice e tramite la sua partecipazione all’attività della fondazione istituita con suo marito (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), del miglioramento dell’immagine pubblica di suo marito. 31 Ella fa valere, infine, che il Consiglio non ha specificamente fornito le ragioni per cui esso riteneva che la stessa dovesse essere destinataria di un congelamento dei capitali, nonché quelle per cui era necessario vietarle l’ingresso nel territorio degli Stati membri dell’Unione e il transito nel medesimo, né tantomeno ha fornito le ragioni per cui siffatte restrizioni sarebbero idonee a fare pressione sulle autorità russe. 32 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomentazione. 33 Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivare un atto pregiudizievole, che costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo di legittimità dell’atto stesso (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 63 e giurisprudenza citata). 34 La motivazione richiesta dall’articolo 296 [OSCURATO:PERSONA] deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato.

L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari o altre persone che l’atto riguarda direttamente e individualmente possono avere alle relative spiegazioni.

In particolare, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti né rispondere in modo dettagliato alle considerazioni formulate dall’interessato in occasione della sua consultazione prima dell’adozione dello stesso atto, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.

Di conseguenza, un atto pregiudizievole è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 64 e giurisprudenza citata). 35 Così, il grado di precisione della motivazione di un atto dev’essere proporzionato alle possibilità materiali e alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 65 e giurisprudenza citata). 36 La giurisprudenza ha precisato che la motivazione di un atto del Consiglio che impone una misura restrittiva deve identificare non soltanto la base giuridica di tale misura, ma anche i motivi specifici e concreti per i quali il Consiglio ritiene, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che l’interessato debba essere assoggettato a una misura di questo tipo (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑125/22 , EU:T:2022:483 , punto 105 e giurisprudenza citata). 37 Inoltre, occorre ricordare che l’obbligo di motivare un atto costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑367/95 P , EU:C:1998:154 , punto 67 ).

Infatti, la motivazione di un atto consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale atto.

Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito di detto atto, ma non la motivazione di quest’ultimo, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. sentenza del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio, C‑535/14 P , EU:C:2015:407 , punto 37 e giurisprudenza citata). 38 Nella specie, occorre sottolineare che sia la decisione 2014/145 sia il regolamento n. 269/2014 fanno riferimento alla base giuridica sulla quale sono fondati, ossia, rispettivamente, l’articolo 29 TUE e l’articolo 215 [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, occorre rilevare che il contesto generale che ha portato il Consiglio ad adottare gli atti impugnati è illustrato nei considerando di tali atti. 39 Inoltre, dalla lettura della motivazione degli atti impugnati emerge che tali misure sono state adottate in quanto il Consiglio ha ritenuto che, attraverso le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e in ragione di diversi acquisti immobiliari realizzati con suo marito, la ricorrente fosse associata a suo marito, il sig. [OSCURATO:PERSONA].

Stando a tale motivazione, il marito della ricorrente, da un lato, sostiene azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e, dall’altro, fornisce un sostegno materiale e finanziario ai decisori russi che conducono siffatte azioni e politiche e ne trae vantaggio.

Ciò implica che, secondo il Consiglio, il marito della ricorrente soddisfa i criteri a) e d). 40 Ne consegue che la motivazione degli atti impugnati consente alla ricorrente di individuare non solo la base giuridica di tali atti, ma anche le circostanze specifiche e concrete che hanno indotto il Consiglio a considerarla associata a suo marito, il quale soddisfa egli stesso le condizioni formulate dai criteri a) e d) ed è inserito negli elenchi controversi a tale titolo. 41 Quanto all’argomento secondo cui la motivazione menzionata al precedente punto 22 non specifica le ragioni per cui il Consiglio ha ritenuto che occorresse congelare i fondi e le risorse economiche della ricorrente e limitare la sua libertà di circolazione all’interno dell’Unione, occorre rilevare che dal considerando 4 della decisione 2014/145 e dai considerando 3 e 4 del regolamento n. 269/2014 risulta che, tenuto conto dell’aggravarsi della situazione in Ucraina, l’Unione ha deciso di adottare siffatte misure nei confronti, segnatamente, delle persone associate a quelle che compromettevano o minacciavano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il che era sufficiente per consentire alla ricorrente di comprendere le ragioni per cui il Consiglio aveva deciso di applicare siffatte restrizioni nei suoi confronti. 42 Inoltre, le censure fatte valere dalla ricorrente, consistenti nell’affermare, da un lato, che il Consiglio non dimostra in che modo l’applicazione delle misure adottate nei suoi confronti consentirebbe di conseguire gli obiettivi perseguiti dal medesimo nella decisione 2014/145 e nel regolamento n. 269/2014 e, dall’altro, che la stessa si trova nell’impossibilità di conoscere la posizione del Consiglio per quanto riguarda le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], equivalgono a rimettere in discussione la giustificazione delle misure controverse, la quale attiene alla fondatezza delle stesse e non alla loro motivazione formale. 43 Da quanto suesposto risulta che il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.

Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato 44 Con il suo terzo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere che il suo diritto di essere ascoltata non è stato rispettato e, al contrario, è stato strumentalizzato dal Consiglio. 45 A tal fine, la ricorrente fa valere che il Consiglio non ha tenuto conto degli argomenti che la stessa ha svolto nelle sue lettere del 20 gennaio, del 15 febbraio e del 2 marzo 2023 in risposta ai progetti di proroga delle misure restrittive. 46 Nella replica, la ricorrente indica che il Consiglio non dimostra di avere trasmesso le sue osservazioni e le sue richieste di riesame a tutte le delegazioni che lo compongono.

La stessa fa valere che, se tali delegazioni fossero venute a conoscenza di tali osservazioni, ella non sarebbe stata assoggettata agli atti impugnati, i quali mantengono il suo nome negli elenchi controversi. 47 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomentazione. 48 A tal riguardo, occorre rilevare che il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, previsto all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della [OSCURATO:PERSONA], il quale costituisce parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione nei suoi confronti di una decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13 , EU:C:2014:2431 , punti 34 e 36 , e del 18 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/RQ, C‑831/18 P , EU:C:2020:481 , punti 65 e 67 e giurisprudenza citata). 49 Nell’ambito di un procedimento volto ad adottare la decisione di inserire o mantenere il nominativo di una persona in un elenco contenuto nell’allegato di un atto avente ad oggetto misure restrittive, il rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva postula che l’autorità competente dell’Unione comunichi alla persona interessata gli elementi a suo carico di cui essa dispone per fondare la sua decisione, affinché tale persona possa difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e decidere con piena cognizione di causa se sia opportuno adire il giudice dell’Unione.

In occasione di questa comunicazione, l’autorità competente dell’Unione deve permettere a questa persona di esprimere in maniera proficua la sua opinione sui motivi posti a suo carico (sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punti 111 e 112 ; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑228/02 , EU:T:2006:384 , punto 93 ). 50 L’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] ammette tuttavia limitazioni all’esercizio dei diritti proclamati da quest’ultima, purché la limitazione rispetti il contenuto essenziale del diritto fondamentale di cui trattasi e, in ossequio al principio di proporzionalità, sia necessaria e corrisponda effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione (v. sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punto 101 e giurisprudenza citata). 51 Inoltre, l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa deve essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie, e segnatamente della natura dell’atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punto 102 e giurisprudenza citata).

Il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di atti che mantengono il nome di una persona o di un’entità in un elenco di persone o entità destinatarie di misure restrittive si impone quando il Consiglio abbia preso in considerazione, nella decisione che comporta il mantenimento del suo nome nel suddetto elenco, nuovi elementi nei confronti di tale persona, ossia elementi che non erano stati presi in considerazione nella decisione iniziale di inserimento del suo nome nel medesimo elenco (v. sentenza del 12 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑163/18 , EU:T:2020:57 , punto 54 e giurisprudenza citata; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 7 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑266/15 P , EU:C:2016:208 , punto 33 ). 52 Ancora, quando la persona coinvolta formula osservazioni in merito all’esposizione della motivazione, l’autorità competente dell’Unione è tenuta ad esaminare, con cura ed imparzialità, la fondatezza della motivazione addotta, alla luce di queste osservazioni e degli eventuali elementi a discarico di cui sono corredate (sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punto 114 ). 53 Nella specie, si deve rilevare che gli elementi del fascicolo sono idonei a dimostrare che, contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, il Consiglio ha comunicato a tutte le delegazioni che lo compongono le lettere della ricorrente del 20 gennaio, del 15 febbraio e del 2 marzo 2023. 54 Inoltre, dalle lettere del Consiglio indirizzate alla ricorrente, segnatamente da quella del 14 marzo 2023, emerge che, contrariamente a quanto affermato dalla medesima, il Consiglio ha esaminato le obiezioni al mantenimento delle misure che gli erano state mosse e vi ha risposto. 55 Ancora, si deve rilevare che la ricorrente non precisa in che modo il Consiglio non avrebbe risposto ai suoi argomenti, ed occorre ricordare che il diritto di essere ascoltato non equivale al diritto, per la ricorrente, a che la sua tesi prevalga (v. sentenza del 14 settembre 2022, SŽ – Tovorni promet/[OSCURATO:PERSONA], T‑575/20 , non pubblicata, EU:T:2022:551 , punto 42 e giurisprudenza citata). 56 Pertanto, e dal momento che nessuno degli elementi addotti dalla ricorrente dimostra che il Consiglio abbia violato il suo diritto di essere ascoltata, il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.

Sul primo motivo di ricorso, relativo ad un manifesto errore di valutazione 57 Con il suo primo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere che il Consiglio, considerandola associata a suo marito, ha commesso un manifesto errore di valutazione, in circostanze in cui, secondo la giurisprudenza, un vincolo matrimoniale non può configurare, da solo, l’esistenza di un’associazione tra due coniugi. 58 Per quanto riguarda, in primo luogo, i legami patrimoniali della ricorrente con il suo coniuge, ella indica che il Consiglio non dimostra le affermazioni effettuate, vuoi in quanto le società in questione hanno cessato tutte le attività, vuoi in quanto esse non annoverano, tra i loro soci, il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 59 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il ruolo della ricorrente nella [OSCURATO:PERSONA], ella fa valere che il suo ruolo di amministratrice all’interno del consiglio fiduciario («board of trustees») implica che la stessa si limiti a svolgere un ruolo di supervisione in tale struttura, e non, come dichiarato dal Tribunale nella sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑361/22 , non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione, EU:T:2023:502 ), che ella sia direttamente collegata alle attività operative di detta fondazione.

Inoltre, l’istituzione di una fondazione costituirebbe un’attività normale di una coppia sposata e facoltosa.

Nella specie, a parte il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ricoprirebbe alcun ruolo attivo nella [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non costituisce in alcun modo uno strumento inteso a promuovere la sua immagine e a partecipare ai suoi affari pubblici. 60 Nella replica, la ricorrente insiste nella sua posizione su tale punto. 61 A tal riguardo, sotto un primo profilo, ella fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è obbligata ad operare di concerto con le autorità pubbliche russe al fine di assicurare l’efficacia della sua azione a favore dei gruppi demografici vulnerabili, che la stessa tenta di proteggere.

È per questo stesso fine di efficacia e con l’intento di creare sinergie che i membri della fondazione eserciterebbero, a titolo di volontariato, funzioni consultive all’interno di organismi pubblici della Federazione russa. 62 Sotto un secondo profilo, ella indica che, anche a voler ammettere che il Consiglio abbia dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] conferiva un’immagine pubblica al sig. [OSCURATO:PERSONA], esso non spiega, per contro, in che modo una siffatta immagine gli sarebbe utile sia nella sua vita privata sia nella sua vita professionale. 63 Sotto un terzo profilo, la ricorrente afferma che il Tribunale, nella sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑361/22 , non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione, EU:T:2023:502 ), ha fornito un’interpretazione eccessivamente estensiva della nozione di «associazione», mentre nella sentenza del 6 settembre 2023, Pumpyanskaya/Consiglio ( T‑272/22 , non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione, EU:T:2023:491 ), esso ha configurato in maniera più restrittiva l’esistenza di un’associazione. 64 Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda l’affermazione del Consiglio secondo la quale l’importanza dei legami patrimoniali e la gestione familiare dei beni sarebbero idonei a configurare l’esistenza di un’associazione, sulla base del rilievo che numerosi miliardari russi ricorrono a diverse costruzioni giuridiche per eludere le misure restrittive, la ricorrente fa valere che il ragionamento del Consiglio equivale a creare una presunzione di elusione.

Orbene, l’istituzione di una simile presunzione non sarebbe possibile, in quanto la decisione 2014/145 non la prevede espressamente. 65 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale linea argomentativa. 66 In via preliminare, occorre rilevare che il primo motivo di ricorso dev’essere considerato relativo ad un errore di valutazione e non ad un manifesto errore di valutazione.

Infatti, se è vero che il Consiglio dispone di un certo potere discrezionale per determinare caso per caso se i criteri giuridici sui quali si fondano le misure restrittive di cui trattasi sono soddisfatti, è altrettanto vero che i giudici dell’Unione devono assicurare un controllo, in linea di principio completo, di tutti gli atti dell’Unione (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 121 e giurisprudenza citata). 67 Occorre parimenti ricordare che l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] postula segnatamente che il giudice dell’Unione si assicuri che la decisione con la quale sono state adottate o mantenute misure restrittive, che riveste una portata individuale per la persona o l’entità interessata, si fondi su una base di fatto sufficientemente solida.

Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma verta invece sulla questione se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (sentenze del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punto 119 , e del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 122 ). 68 In caso di contestazione è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona o dell’entità interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (sentenze del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punto 121 , e del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 123 ). 69 Inoltre, la valutazione della fondatezza di questi motivi deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova e di informazione non in maniera isolata, bensì nel contesto nel quale essi si inseriscono.

Infatti, il Consiglio adempie l’onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta ad una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime o, in generale, le situazioni combattute (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 124 e giurisprudenza citata). 70 Peraltro, le misure restrittive hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo ad esse correlato.

Spetta quindi al Consiglio, in sede di riesame periodico di tali misure restrittive, procedere a una valutazione aggiornata della situazione e fare un bilancio dell’impatto di tali misure, per stabilire se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’inserimento iniziale dei nominativi delle persone ed entità interessate negli elenchi controversi o se si possa ancora giungere alla stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità (v. sentenza del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20 , non pubblicata, EU:T:2022:674 , punto 67 e giurisprudenza citata). 71 Per giustificare il mantenimento del nome di una persona negli elenchi controversi, al Consiglio non è fatto divieto di basarsi sugli stessi elementi di prova che hanno giustificato l’inserimento iniziale, il reinserimento o il precedente mantenimento del nome della persona interessata in tali elenchi, fintantoché, da un lato, i motivi di inserimento rimangano inalterati e, dall’altro, il contesto non si sia evoluto in modo tale che detti elementi di prova siano divenuti obsoleti.

Detto contesto comprende non soltanto la situazione del paese rispetto al quale è stato istituito il sistema di misure restrittive di cui trattasi, ma anche la situazione particolare della persona interessata.

Parimenti, il mantenimento negli elenchi controversi è giustificato alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti e, in particolare, del fatto che gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive non sarebbero stati raggiunti (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 169 e giurisprudenza citata). 72 In un siffatto contesto, il Consiglio può decidere di mantenere negli elenchi controversi i nomi delle persone interessate, confermando i motivi relativi a fatti passati e valutati in precedenti decisioni che li riguardavano, a condizione che tale mantenimento continui ad essere giustificato alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti e, in particolare, del fatto che gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive non siano stati raggiunti (v., per analogia, sentenza dell’8 marzo 2023, Mutondo/Consiglio, T‑94/22 , non pubblicata, EU:T:2023:120 , punto 50 e giurisprudenza citata). 73 Nella specie, occorre rilevare in via preliminare che, con sentenza in data odierna, pronunciata nell’ambito della causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑297/23), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], segnatamente, avverso la decisione 2023/572 e il regolamento di esecuzione 2023/571, in forza dei quali il suo nome è stato inserito negli elenchi controversi ai sensi dei criteri a) e d). 74 Occorre sottolineare, inoltre, che la nozione di «associazione», pur essendo spesso utilizzata negli atti del Consiglio relativi alle misure restrittive, non è definita in quanto tale e il suo significato dipende dai contesti e dalle circostanze in questione.

Tuttavia, ciò non toglie che essa possa essere considerata riferita a persone fisiche o giuridiche che, in generale, sono legate da interessi comuni, senza che sia però richiesto un legame tramite un’attività economica.

La nozione di «associazione» prevista dalle disposizioni pertinenti della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, può dunque essere interpretata nel senso che essa riguarda qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi entità che ha un legame, al di là di una relazione familiare, con una persona destinataria di misure restrittive in ragione, come nel caso di specie, del sostegno finanziario a decisori russi responsabili dell’invasione dell’Ucraina o del vantaggio da questi tratto oppure del sostegno ad azioni o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (v. sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑361/22 , non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione, EU:T:2023:502 , punto 74 e giurisprudenza citata). 75 Per quanto riguarda specificamente la ricorrente, occorre rilevare che, per giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi, il Consiglio si fonda sui documenti che figurano nel fascicolo WK iniziale, nel fascicolo WK di mantenimento 1 nonché nel fascicolo WK di mantenimento 2 e, segnatamente, sui seguenti documenti: – il documento 2 del fascicolo WK iniziale, il quale è una schermata della pagina della [OSCURATO:PERSONA] sul sito Internet LinkedIn, non datata e a cui il Consiglio ha avuto accesso nel marzo del 2022; – il documento 5 del fascicolo WK iniziale, il quale è una schermata di una pagina, non datata, del sito Internet della [OSCURATO:PERSONA], consultata dal Consiglio nel marzo del 2022; – il documento 1 del fascicolo WK di mantenimento 1, il quale è una schermata di un articolo del giornale

[OSCURATO:PERSONA]

, datato marzo 2022 e del quale il Consiglio è venuto a conoscenza nel novembre 2022. 76 Orbene, sia il documento 1 del fascicolo WK di mantenimento 1 sia i documenti 2 e 5 del fascicolo WK iniziale attestano il coinvolgimento dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA].

Tale constatazione è confermata dal documento 5 del fascicolo WK iniziale, il quale prova che, lungi dall’essersi ritirati dalle attività di tale fondazione, i coniugi vi sono coinvolti personalmente, poiché sono loro ad avere scelto di apparire pubblicamente per presentare l’attività dell’associazione ai visitatori di tale sito Internet. 77 Inoltre, dalla discussione svolta in udienza è emerso che la ricorrente continuava ad essere membro del consiglio fiduciario della [OSCURATO:PERSONA] e che, alla data di adozione degli atti impugnati, lo statuto di tale fondazione non era stato modificato. 78 Ciò implica che, attraverso la sua partecipazione al consiglio fiduciario della fondazione, la ricorrente continua ad essere coinvolta nell’amministrazione di quest’ultima, indipendentemente dal fatto che il suo compito consista nel «supervisionare» le azioni.

Inoltre, quali membri fondatori della [OSCURATO:PERSONA], i coniugi [OSCURATO:PERSONA] continuano ad avere poteri sostanziali all’interno di detta fondazione, in quanto essi possono non solo ottenere informazioni sulle sue attività ed avere accesso ai suoi documenti, ma anche designare e revocare i membri del suo consiglio di sorveglianza, che è l’organo descritto dallo statuto della fondazione come «l’organo supremo». 79 A tali elementi si aggiunge il fatto che, come risulta dall’allegato A. 28 del ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA], al pari della moglie, è pienamente associato, sul piano operativo, all’attività della loro fondazione omonima, nella misura in cui, segnatamente in occasione della crisi sanitaria connessa alla pandemia di COVID-19, egli ha associato le imprese del [OSCURATO:PERSONA] all’attività della fondazione, fornendole un sostegno finanziario, logistico e relazionale caratterizzato segnatamente, nella specie, dalla realizzazione di collegamenti aerei con la Repubblica popolare cinese, ai fini dell’acquisto e della distribuzione di diversi materiali medici per conto di tale fondazione. 80 A tal riguardo, poco importa che siffatte azioni siano intervenute nel contesto specifico della pandemia di COVID-19.

Infatti, un simile intervento è idoneo a dimostrare che, su un piano operativo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] realizza sinergie tra le imprese del suo gruppo e la fondazione, per completare l’azione dei servizi pubblici russi.

Inoltre, occorre constatare che il sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale è uno dei principali imprenditori della Federazione russa, comunica tali azioni all’opinione pubblica russa, con massimo beneficio per la sua immagine. 81 Orbene, siffatti elementi sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un’associazione, ai sensi delle disposizioni pertinenti della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, all’interno di una struttura giuridica comune, segnatamente nella misura in cui i coniugi [OSCURATO:PERSONA] esercitano, in quanto membri fondatori della [OSCURATO:PERSONA], funzioni istituzionali all’interno di tale struttura e sono coinvolti entrambi nel suo funzionamento, in particolare, per quanto riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA], utilizzando le risorse del [OSCURATO:PERSONA], di cui egli è l’azionista unico. 82 A tal riguardo, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 74, poco importa che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia vocazione commerciale e che l’attività dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] sia, in tale contesto, un’attività di volontariato. 83 Infatti, la partecipazione ad una struttura delle dimensioni della [OSCURATO:PERSONA], che sviluppa numerose attività caritative in tutta la Federazione russa e che, per conseguire tale obiettivo, ha già beneficiato del coinvolgimento delle imprese del [OSCURATO:PERSONA], costituisce, indipendentemente dall’entità del patrimonio dei coniugi interessati, una partecipazione che va al di là di un mero legame familiare.

Tale analisi è giustificata, a maggior ragione, in quanto tale fondazione contribuisce a dare un’immagine valorizzata di detti coniugi, e segnatamente del sig. [OSCURATO:PERSONA], agli occhi dell’opinione pubblica russa.

Ciò implica che la [OSCURATO:PERSONA] può essere considerata non solo uno strumento di beneficienza, bensì anche un mezzo di comunicazione funzionale all’immagine pubblica dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], il che costituisce un’attività che va al di là di una mera relazione familiare. 84 Quanto al considerando 7 della decisione 2022/582, è sufficiente rilevare che tale decisione non ha né adottato né modificato la nozione di «associazione», cosicché esso non può costituire la base per interpretare tale nozione. 85 Inoltre, per quanto attiene alla presunta contraddizione esistente tra le sentenze del 6 settembre 2023, Pumpyanskaya/Consiglio ( T‑272/22 , non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione, EU:T:2023:491 ), e del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑252/22 , non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione, EU:T:2023:496 ), è sufficiente rilevare che le circostanze proprie alla prima di tali sentenze differivano da quelle che caratterizzano la situazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui, nella causa sfociata in tale sentenza, il marito della ricorrente non era titolare di alcuna funzione specifica all’interno della fondazione presa in considerazione, diversamente da quanto avviene nel caso di specie. 86 Alla luce di tutti questi elementi, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

Sul quinto motivo di ricorso, relativo alla violazione del diritto fondamentale della ricorrente alla libertà di circolazione in quanto cittadina dell’Unione 87 Con il suo quinto motivo di ricorso, la ricorrente fa valere che le misure restrittive di cui è destinataria violano le disposizioni di cui all’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA] nonché quelle di cui all’articolo 45, paragrafo 1, e all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. 88 Ella sottolinea che, sulla base dell’articolo 29 TUE, non è possibile, in assenza di una disposizione speciale in tal senso, limitare l’ambito di applicazione dell’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA], relativo alla libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione. 89 A tal riguardo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che, contrariamente a quanto già dichiarato nella sentenza del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio ( T‑307/12 e T‑408/13 , EU:T:2014:926 ), le misure restrittive adottate sulla base dell’articolo 29 TUE non possono essere considerate alla stregua di una lex specialis e in grado di derogare ai testi normativi adottati sulla base dell’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA], tra cui segnatamente la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 ), il cui articolo 27 consente di limitare, nel rispetto del principio di proporzionalità, la libertà di circolazione unicamente per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. 90 Ella fa valere, inoltre, che dall’analisi della legislazione di diversi Stati dell’Unione emerge l’esistenza di una tradizione costituzionale comune agli Stati membri, in forza della quale la libertà di circolazione può essere limitata solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute e prevedendo un rigoroso controllo giudiziario. 91 La ricorrente ne trae la conclusione che la contraddizione esistente tra la prassi dell’Unione e detta tradizione costituzionale comune implica che gli atti impugnati violano l’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA] e gli articoli 45 e 52 della [OSCURATO:PERSONA]. 92 Il Consiglio contesta tale linea argomentativa. 93 In via preliminare, occorre rilevare che, interrogata in udienza, la ricorrente ha indicato e confermato di non sollevare un’eccezione di illegittimità nei confronti dell’articolo 1 della decisione 2014/145, nella parte in cui tale disposizione prevedeva che gli Stati membri dovevano impedire il transito nel loro territorio delle persone destinatarie di misure restrittive.

Ella ha aggiunto che contestava, per contro, la legittimità delle misure di cui era destinataria in quanto, in particolare, esse non rispettavano il principio di proporzionalità. 94 Si deve rilevare che il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall’articolo 45, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], si esercita, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della stessa, alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati.

Come risulta dalle spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2007, C 303, pag. 17 ), il diritto sancito dall’articolo 45, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], è quello garantito all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), [OSCURATO:PERSONA].

La portata di tale diritto è esplicitata all’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA]. 95 Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la libertà di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri si esercita fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

Detta riserva, formulata nella seconda locuzione dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la quale fa riferimento ai trattati al plurale, include parimenti il Trattato UE e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

Ne consegue che limitazioni all’esercizio del diritto alla libera circolazione e al soggiorno dei cittadini dell’Unione, sancito all’articolo 45, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], possono essere previste dalle decisioni rientranti nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) e adottate sulla base dell’articolo 29 TUE, come la decisione 2023/572 (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio, T‑307/12 e T‑408/13 , EU:T:2014:926 , punti 195 e 196 , e del 4 dicembre 2015, Sarafraz/Consiglio, T‑273/13 , non pubblicata, EU:T:2015:939 , punti 194 e 195 ). 96 A tal riguardo, occorre rilevare che, nell’ambito della PESC, l’articolo 29 TUE, il cui testo è redatto in termini ampi, conferisce al Consiglio la competenza ad adottare decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica, perseguendo gli obiettivi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, TUE, anche qualora ne risulti una limitazione della libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione nel territorio di Stati membri di cui essi non hanno la cittadinanza.

Ciò implica che tale libertà può essere limitata, in applicazione delle disposizioni di tale articolo, per motivi diversi da quelli previsti dalla direttiva 2004/38. 97 Orbene, ciò avviene nel caso di specie, poiché le misure restrittive in questione mirano a esercitare una pressione sulle autorità russe affinché pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina.

Infatti, si tratta di un obiettivo di interesse generale che rientra tra quelli perseguiti nel quadro della PESC e previsti all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE, quali il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e dei principi di diritto internazionale nonché la preservazione della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale e della protezione delle popolazioni civili (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio, T‑720/14 , EU:T:2016:689 , punto 176 ). 98 Tuttavia, per essere conformi al diritto dell’Unione, le limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti all’articolo 45, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] devono soddisfare le condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, il che implica che esse devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti, rispondere ad una finalità di interesse generale riconosciuta come tale dall’Unione e non essere sproporzionate.

Tale considerazione si applica parimenti ai diritti riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] per i quali i trattati prevedono disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13 , EU:C:2015:648 , punto 46 , e conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell’Economia e delle Finanze, C‑452/20 , EU:C:2021:855 , paragrafo 60 ).

Pertanto, le limitazioni all’esercizio del diritto sancito all’articolo 45, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], previste nell’ambito dell’attuazione della PESC, devono soddisfare dette condizioni. 99 Nella specie, in primo luogo, le limitazioni al diritto della ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri risultanti dalla decisione 2023/572 sono «previste dalla legge», poiché sono enunciate in un atto avente, segnatamente, portata generale, ossia la decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e che presenta una base giuridica chiara nel diritto dell’Unione, ossia l’articolo 29 TUE. 100 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione di stabilire se le limitazioni di cui al precedente punto 99 rispettino il «contenuto essenziale» del diritto della ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, occorre fare riferimento alla natura e alla portata delle misure restrittive di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 luglio 2022, RT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑125/22 , EU:T:2022:483 , punto 153 ). 101 In proposito, occorre constatare che le limitazioni previste al precedente punto 99 rispettano il «contenuto essenziale» del diritto della ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Infatti, anzitutto, in conformità all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, dette limitazioni rispettano il principio di diritto internazionale secondo cui uno Stato non può negare ai propri cittadini il diritto di entrare nel suo territorio e di soggiornarvi.

Ai sensi dell’articolo 6 della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, poi, gli elenchi controversi sono oggetto di periodico riesame affinché i nominativi delle persone che non soddisfano più i criteri di iscrizione siano cancellati.

Infine, dette limitazioni non rimettono in questione questo diritto in quanto tale, poiché il loro effetto è di sospendere temporaneamente, in condizioni specifiche e in ragione della situazione individuale di determinate persone, il loro diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, ove dette condizioni continuino ad essere soddisfatte (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13 , EU:C:2015:648 , punto 48 ). 102 In terzo luogo, le limitazioni di cui al precedente punto 99 mirano a fare pressione sulle autorità russe affinché pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina.

Orbene, si tratta di un obiettivo di interesse generale che rientra tra quelli perseguiti nel quadro della PESC e previsti all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE, quali il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e dei principi di diritto internazionale nonché la preservazione della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale e della protezione delle popolazioni civili (v., per analogia, sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio, T‑720/14 , EU:T:2016:689 , punto 176 ). 103 In quarto luogo, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, occorre ricordare che quest’ultimo, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi perseguiti dalla normativa di cui trattasi.

Pertanto, qualora debba scegliere tra più misure appropriate, l’istituzione deve ricorrere a quella meno restrittiva e gli inconvenienti cagionati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio, T‑720/14 , EU:T:2016:689 , punto 178 e giurisprudenza citata). 104 Per quanto riguarda il carattere necessario delle limitazioni di cui al precedente punto 99, si deve constatare che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che il Consiglio potesse prendere in considerazione l’adozione di misure meno restrittive, ma altrettanto appropriate che quelle previste.

Peraltro, l’applicazione delle misure restrittive in questione è contornata da un regime di deroghe previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, che autorizza gli Stati membri a derogare alle misure stabilite, segnatamente quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti. 105 Inoltre, pur riconoscendo le conseguenze negative per la ricorrente, come descritte da quest’ultima, derivanti dall’applicazione delle misure restrittive in questione, va considerato che, alla luce dell’importanza delle finalità perseguite da dette misure, le limitazioni di cui al precedente punto 99 non sono manifestamente sproporzionate (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑390/08 , EU:T:2009:401 , punto 71 ). 106 A tal riguardo, occorre sottolineare che il fatto che la ricorrente non possa godere delle proprietà immobiliari da lei detenute nell’Unione a causa della restrizione alla libertà di circolazione a cui è soggetta non costituisce una restrizione sproporzionata, alla luce dell’importanza degli scopi perseguiti da dette misure (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑390/08 , EU:T:2009:401 , punto 71 ). 107 Inoltre, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri non sanciscono un diritto dei cittadini dell’Unione di circolare nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini.

Ne consegue che la ricorrente non è legittimata a sostenere che dette tradizioni siano idonee a limitare la competenza del Consiglio ad adottare, nell’ambito della PESC, restrizioni alla libertà di circolazione dei cittadini per motivi diversi dall’ordine pubblico, dalla pubblica sicurezza e dalla salute. 108 Ne consegue che le limitazioni del diritto della ricorrente di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri rispettano le condizioni previste dai trattati. 109 Sulla base delle considerazioni che precedono, il quinto motivo di ricorso deve essere respinto.

Sul sesto motivo di ricorso, relativo alla violazione degli articoli 7 e 17 della [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo del diritto di proprietà e del diritto al rispetto della vita privata e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri 110 Con il suo sesto motivo di ricorso, la ricorrente fa valere che le misure restrittive di cui è destinataria violano gli articoli 7 e 17 della [OSCURATO:PERSONA], i quali tutelano il diritto al rispetto della vita privata e il diritto di proprietà. 111 Ella sottolinea che la lesione arrecata al diritto di proprietà è stata rafforzata dal fatto che, tramite il regolamento (UE) 2022/1273, del 21 luglio 2022, che modifica il regolamento n. 269/2014 ( GU 2022, L 194, pag. 1 ), il Consiglio ha inserito nel regolamento n. 269/2014 un nuovo articolo 9, i cui paragrafi 2 e 3 impongono alle persone il cui nome è inserito negli elenchi controversi di trasmettere le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, fermo restando che l’omissione di tale comunicazione è considerata un’elusione delle misure restrittive. 112 Ella indica che l’applicazione del combinato disposto delle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/1273, e di quelle di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio, del 3 giugno 2022 ( GU 2022, L 153, pag. 75 ), è idonea a generare un rischio di confisca dei suoi beni ed averi. 113 Ella fa valere che la lesione arrecata al diritto di proprietà da parte delle misure restrittive costituisce un’ingerenza illegittima alla luce delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. 114 A tal fine, ella indica che i diritti nazionali autorizzano un congelamento dei beni e degli averi solo a condizione che esista un nesso di causalità tra il comportamento personale dell’individuo e il bene o l’avere congelato, il che può avvenire, ad esempio, qualora un attivo abbia consentito la realizzazione di un’infrazione o costituisca il prodotto di tale infrazione. 115 Ella fa valere, inoltre, che le misure restrittive di cui è destinataria arrecano pregiudizio alla sua reputazione e implicano, di conseguenza, una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata.

A tal fine, ella sostiene di essere stata associata alle attività del suo coniuge e collegata, agli occhi dell’opinione pubblica, alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sebbene ella non sia collegata alle situazioni contrastate dall’Unione. 116 In via preliminare, occorre rilevare che la ricorrente non deduce un’eccezione di illegittimità nei confronti delle disposizioni del regolamento n. 269/2014 e di quelle della decisione 2014/145 che prevedono il congelamento di beni e degli averi delle persone il cui nome è inserito negli elenchi controversi e le deroghe relative a tali misure di congelamento di fondi, né tantomeno contesta, tramite eccezione, la legittimità del combinato disposto delle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/1273, e di quelle di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/880. 117 Pertanto, poiché la ricorrente non ha dedotto, tramite eccezione, l’illegittimità di dette disposizioni, il Tribunale non può invalidare le misure restrittive di cui ella è destinataria sulla base del rilievo che le disposizioni su cui tali misure si fondano sarebbero illegittime. 118 Per quanto riguarda, inoltre, la violazione del diritto alla vita privata e del diritto di proprietà da parte delle misure restrittive in questione, occorre constatare che dette misure restrittive costituiscono misure cautelari, non intese a privare le persone interessate di tali diritti, sanciti rispettivamente all’articolo 7 e all’articolo 17 della [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, tali misure implicano incontestabilmente, nella specie, una limitazione di detti diritti fondamentali (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑202/12 , EU:T:2014:113 , punto 115 e giurisprudenza citata). 119 Tuttavia, come ricordato al precedente punto 98, per essere conformi al diritto dell’Unione, le limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA] devono soddisfare le condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, ossia che tali misure devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti, rispondere ad una finalità di interesse generale riconosciuta come tale dall’Unione e non essere sproporzionate. 120 Orbene, nella specie, è giocoforza constatare che queste quattro condizioni sono soddisfatte. 121 In primo luogo, occorre constatare che le limitazioni all’esercizio, da parte della ricorrente, del suo diritto di proprietà, nonché la lesione del suo diritto al rispetto della vita privata, sono «previste dalla legge», poiché sono enunciate in atti aventi, segnatamente, portata generale, ossia la decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e il regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, e che presentano una base giuridica chiara nel diritto dell’Unione, ossia, rispettivamente, l’articolo 29 TUE e l’articolo 215 [OSCURATO:PERSONA]. 122 In secondo luogo, poiché gli atti impugnati si applicano per sei mesi e sono costantemente riesaminati, come previsto all’articolo 6 della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, le limitazioni di cui al precedente punto 121 sono temporanee e reversibili.

Pertanto, si deve ritenere che esse non pregiudichino il contenuto essenziale del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché del suo diritto di proprietà.

Inoltre, gli atti impugnati prevedono la possibilità di concedere deroghe alle misure restrittive applicate.

In particolare, per quanto riguarda i congelamenti di fondi, l’articolo 2, paragrafi 3 e 4, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, prevedono la possibilità, da un lato, di autorizzare l’uso dei fondi congelati per soddisfare esigenze essenziali o taluni obblighi e, dall’altro, di accordare autorizzazioni specifiche che consentano di scongelare fondi, altri proventi finanziari o altre risorse economiche. 123 In terzo luogo, le limitazioni di cui al precedente punto 121 rispondono alla finalità di interesse generale menzionata al precedente punto

102. 124 In quarto luogo, per quanto riguarda il carattere adeguato di tali limitazioni, anzitutto, occorre rilevare che esse sono idonee a conseguire la finalità di interesse generale menzionata al precedente punto 102, nella misura in cui contribuiscono alla sua realizzazione.

Per quanto riguarda il loro carattere necessario, poi, occorre constatare che la ricorrente non invoca misure alternative meno restrittive che consentirebbero di raggiungere in modo altrettanto efficace gli obiettivi perseguiti.

Infine, si tratta di restrizioni temporanee e reversibili, e che prevedono possibilità di deroghe.

Pertanto, occorre constatare che gli inconvenienti cagionati alla ricorrente non sono sproporzionati rispetto all’importanza dell’obiettivo perseguito da tali atti. 125 Inoltre, occorre respingere la linea argomentativa della ricorrente fondata sull’esistenza di tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri relative al diritto di proprietà.

Infatti, a parte il fatto che la ricorrente si basa su un numero limitato di analisi del diritto nazionale degli Stati membri, occorre rilevare che ella non ha dimostrato che tali diritti nazionali esigano il rispetto di condizioni sostanzialmente diverse da quelle previste all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. 126 In considerazione di quanto suesposto, il sesto motivo di ricorso deve essere respinto in toto .

Sul quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di proporzionalità 127 Con il suo quarto motivo di ricorso, la ricorrente fa valere, in sostanza, che le misure in questione violano il principio di proporzionalità in quanto non sono né adeguate né necessarie.

La stessa aggiunge che l’interpretazione data dal Consiglio alla nozione di «associazione» è eccessivamente ampia, nella misura in cui la ella non è coinvolta in azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e non esercita alcun potere di influenza sulle politiche che portano a siffatte azioni. 128 A tal riguardo, anzitutto, occorre rilevare che, per le ragioni già menzionate ai precedenti punti 104, 105 e 124, le misure restrittive in questione sono necessarie ed adeguate e non violano il principio di proporzionalità. 129 Per quanto attiene, poi, alle censure relative all’interpretazione eccessivamente ampia della nozione di «associazione» e all’assenza di influenza esercitata dalla ricorrente sui decisori russi, occorre rilevare che, poiché il Consiglio ha ritenuto, senza commettere un errore di valutazione, che ella fosse associata a suo marito tramite la [OSCURATO:PERSONA], esso poteva pronunciare nei suoi confronti le misure restrittive di cui la stessa è destinataria. 130 Infine, per quanto riguarda le misure restrittive adottate nei suoi confronti, indipendentemente dal fatto che la ricorrente contesta di essere all’origine delle azioni o politiche condotte dai leader della Federazione russa o di poter esercitare una qualsivoglia influenza nei loro confronti, occorre constatare che le restrizioni alla libertà di circolare negli Stati membri dell’Unione, così come il congelamento dei fondi o delle risorse delle persone il cui nome è inserito negli elenchi controversi, sono idonei ad esercitare una pressione non solo su tali persone, ma anche sul funzionamento generale dell’economia russa e, in definitiva, quantomeno una pressione indiretta sui leader della Federazione russa. 131 Ne consegue che il quarto motivo di ricorso, nonché la domanda di annullamento nella sua globalità, devono essere respinti.

Sulla domanda di risarcimento danni 132 A sostegno di tale domanda, la ricorrente fa valere che gli atti impugnati le hanno cagionato un danno morale di cui chiede il risarcimento. 133 Il Consiglio chiede il rigetto di tale domanda. 134 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione per comportamento illecito dei suoi organi, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, ossia l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato.

Poiché queste tre condizioni della responsabilità sono cumulative, l’assenza di una di esse è sufficiente per determinare il rigetto di un ricorso per risarcimento danni, senza che si renda pertanto necessario esaminare le altre condizioni (v. sentenza del 22 giugno 2022, Haswani/Consiglio, T‑479/21 , non pubblicata, EU:T:2022:383 , punto 155 e giurisprudenza citata). 135 Per quanto riguarda il danno asseritamente subito a causa dell’adozione degli atti impugnati, dalle constatazioni illustrate in relazione alla domanda di annullamento si evince che il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi non è viziato da illegittimità.

Pertanto, poiché difetta una delle condizioni menzionate al precedente punto 134, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta. 136 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, tale domanda e il ricorso nella sua globalità devono essere respinti.

Sulle spese 137 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo. 138 Inoltre, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico, quindi, delle proprie spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.

[OSCURATO:PERSONA]

Kalėda Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 aprile 2025. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0298 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) 2 aprile 2025 ( *1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Errore di valutazione – Diritto di essere ascoltato – Cittadinanza dell’Unione – Libertà di circolazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità» Nella causa T‑298/23, [OSCURATO:PERSONA] , residente a Mosca (Russia), rappresentata da T. Bontinck, S. Bonifassi, E. Federova, J. Goffin e J. Bastien, avvocati, ricorrente, contro Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da M.-C. Cadilhac e V. Piessevaux, in qualità di agenti, convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da C. Giolito e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, interveniente, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata), composto da R. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente, M. [OSCURATO:PERSONA], I. [OSCURATO:PERSONA], T. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e S.L. Kalėda, giudici, cancelliere: H. Eriksson, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza dell’11 giugno 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede, da un lato, sul fondamento dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento della decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2023, L 75 I, pag. 134), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2023, L 75 I, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»), e, dall’altro lato, sul fondamento dell’articolo 268 [OSCURATO:PERSONA], il risarcimento del danno morale che ella avrebbe subito a causa dell’adozione di tali atti. Fatti 2 La ricorrente è la moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA], imprenditore. Entrambi hanno le cittadinanze russa e finlandese. 3 La causa in esame si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate dall’Unione europea in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 4 Il 17 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2014, L 78, pag. 16 ). 5 In pari data, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 215 [OSCURATO:PERSONA], il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2014, L 78, pag. 6 ). 6 A seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, il Consiglio ha adottato, il 25 febbraio 2022, la decisione (PESC) 2022/329, che modifica la decisione 2014/145 ( GU 2022, L 50, pag. 1 ), al fine, in particolare, di adeguare i criteri in base ai quali le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi potevano essere destinatari delle misure restrittive in questione. 7 L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/145, nella sua versione modificata dalla decisione 2022/329, prevede quanto segue: «1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono o realizzano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l’operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina; (...) d) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che traggono vantaggio dagli stessi; (…) e le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad esse associati elencate nell’allegato. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato». 8 Le modalità di tale congelamento dei fondi sono definite nei paragrafi successivi dello stesso articolo. 9 L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, vieta l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri delle persone fisiche che soddisfano criteri sostanzialmente identici a quelli enunciati all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), di questa stessa decisione. 10 Il regolamento n. 269/2014, nella sua versione modificata dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022 ( GU 2022, L 51, pag. 1 ), impone l’adozione di misure di congelamento dei fondi e stabilisce le modalità di tale congelamento in termini identici, in sostanza, a quelli della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329. Infatti, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), di tale regolamento riprende essenzialmente gli stessi criteri enunciati all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329 [in prosieguo, rispettivamente: il «criterio a)» e il «criterio d)»]. Inserimento iniziale e mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi delle misure restrittive fino al 13 marzo 2023 11 L’8 aprile 2022, alla luce della gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/582, che modifica la decisione 2014/145 ( GU 2022, L 110, pag. 55 ), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581, che attua il regolamento n. 269/2014 ( GU 2022, L 110, pag. 3 ). 12 Il considerando 7 della decisione 2022/582 menzionava quanto segue: «Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno imporre misure restrittive nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia e alle persone che forniscono un sostegno al governo della Federazione russa o traggono vantaggio dal governo della Federazione russa e nei confronti delle persone fisiche associate a tali persone, compresi i familiari che ne beneficiano indebitamente». 13 Con tali atti e sulla base del fascicolo WK 5055/22 (in prosieguo: il «fascicolo WK iniziale»), il nome della ricorrente è stato aggiunto, con il numero 903, all’elenco allegato alla decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329 e, con questo stesso numero, a quello figurante all’allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330 (in prosieguo: gli «elenchi controversi»), per i seguenti motivi: «[La sig.ra] [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] è moglie del miliardario [sig.] [OSCURATO:PERSONA], inserito nell’elenco di cui alla decisione 2014/145 (…). Partecipa ai suoi affari pubblici attraverso la [OSCURATO:PERSONA]. Trae pertanto vantaggio dal suo legame con [il sig.] [OSCURATO:PERSONA], il quale è responsabile di azioni di sostegno e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e del sostegno materiale e finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, e ne trae vantaggio». 14 L’11 aprile 2022, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( GU 2022, C 157, pag. 11 ), è stato pubblicato un avviso all’attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145, modificata dalla decisione 2022/582, e al regolamento n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione 2022/581. 15 Il 14 settembre 2022, con la decisione (PESC) 2022/1530, che modifica la decisione 2014/145 ( GU 2022, L 239, pag. 149 ), e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529, che attua il regolamento n. 269/2014 ( GU 2022, L 239, pag. 1 ), il Consiglio ha mantenuto le misure restrittive di cui era destinataria la ricorrente. 16 La ricorrente ha presentato un ricorso, registrato con il numero di ruolo T‑361/22, avverso le decisioni 2022/582 e 2022/1530 nonché i regolamenti di esecuzione 2022/581 e 2022/1529, il quale è stato respinto con la sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑361/22, non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione, EU:T:2023:502 ). 17 Il 22 dicembre 2022, il Consiglio ha informato la ricorrente della propria intenzione di mantenere il suo nome negli elenchi controversi. Esso le ha inoltre trasmesso il fascicolo WK 17719/2022 INIT (in prosieguo: il «fascicolo WK di mantenimento 1»). 18 In risposta, il 20 gennaio 2023, la ricorrente ha inviato una lettera al Consiglio, nella quale ella gli presentava le sue osservazioni in relazione a tale intenzione di mantenere il suo nome negli elenchi controversi. 19 Con lettera del 6 febbraio 2023, il Consiglio ha comunicato alla ricorrente la propria decisione intesa a mantenere il suo nome negli elenchi controversi e le ha trasmesso il progetto di motivazione di tali misure di mantenimento, nonché il fascicolo delle prove di cui si avvaleva, nella specie il fascicolo WK 1326/2023 INIT (in prosieguo: il «fascicolo WK di mantenimento 2»). 20 A seguito di tale lettera, il 15 febbraio 2023 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni al Consiglio. Lo stesso giorno, il Consiglio le ha risposto, confermando di voler mantenere le misure di cui ella era destinataria, sulla base di una motivazione che differiva dalle precedenti. 21 Il 2 marzo 2023, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni al Consiglio. Adozione degli atti impugnati 22 Il 13 marzo 2023, il Consiglio ha adottato gli atti impugnati, mantenendo il nome della ricorrente, con il numero 903, negli elenchi controversi, per i seguenti motivi: «[La sig.ra] [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] è la moglie [del sig.] [OSCURATO:PERSONA], una conoscenza di vecchia data del presidente [OSCURATO:PERSONA] e uno dei suoi confidenti. Svolge attività commerciali, insieme al marito, attraverso la società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] S.A., e ha acquisito beni immobili insieme al marito, il che dimostra importanti legami patrimoniali tra di loro. Inoltre, partecipa agli affari pubblici del marito attraverso la [OSCURATO:PERSONA], che ha fondato insieme a suo marito e nella quale svolge un ruolo importante ed è strettamente associata a suo marito. Inoltre, tale fondazione svolge alcune delle sue attività in relazione al gruppo d’investimento [OSCURATO:PERSONA], che contribuisce in modo significativo all’economia russa e al suo sviluppo ed è stato fondato [dal sig.] [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA], uno dei suoi azionisti. [La sig.ra] [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] trae quindi vantaggio da suo marito, in particolare in termini di posizione sociale e finanziaria. È pertanto associata [al sig.] [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA], inserito nell’elenco di cui alla decisione 2014/145(…) del Consiglio in quanto, tra l’altro, è responsabile di azioni di sostegno e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e [fornisce] sostegno materiale e finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, e ne trae vantaggio». 23 Il 14 marzo 2023, il Consiglio ha comunicato alla ricorrente l’adozione degli atti impugnati e ha risposto alle sue lettere del 31 ottobre 2022 nonché del 20 gennaio, del 15 febbraio e del 2 marzo 2023. 24 Il 23 marzo 2023, la ricorrente ha richiamato l’attenzione del Consiglio sul fatto che, a differenza delle altre versioni linguistiche, la versione francese della motivazione menzionata al precedente punto 22 lasciava intendere che ella traesse vantaggio dai decisori russi, il che non corrispondeva a verità. Procedimento e conclusioni delle parti 25 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare gli atti impugnati; – condannare il Consiglio a corrispondere EUR 1000000 a titolo di risarcimento del danno morale da lei patito; – condannare il Consiglio alle spese. 26 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in toto ; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto Sulla domanda di annullamento 27 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi, vertenti, il primo, su un manifesto errore di valutazione, il secondo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo, sulla violazione del diritto di essere ascoltato, il quarto, sulla violazione del principio di proporzionalità, il quinto, sulla violazione del diritto fondamentale alla libertà di circolazione previsto dall’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e, il sesto, su una violazione del diritto di proprietà, dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e del diritto alla vita privata. Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione 28 Con il suo secondo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la motivazione degli atti impugnati non è sufficientemente esplicitata e viola, di conseguenza, l’articolo 296, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA]. 29 A tal riguardo, per quanto attiene specificamente alla sua partecipazione nella SCI [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA] S.A., la stessa indica che gli elementi che figurano nel fascicolo WK di mantenimento 2 non sono stati divulgati dal Consiglio, cosicché ella si trova nell’impossibilità di conoscere gli elementi precisi che fondano la convinzione del Consiglio. 30 Ella sottolinea che la mera indicazione dell’esistenza di beni immobili e di legami patrimoniali non è sufficiente a configurare, da sola, l’esistenza di un’associazione. La stessa aggiunge che il Consiglio non dimostra in che modo ella beneficerebbe, nella sua qualità di fondatrice e tramite la sua partecipazione all’attività della fondazione istituita con suo marito (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), del miglioramento dell’immagine pubblica di suo marito. 31 Ella fa valere, infine, che il Consiglio non ha specificamente fornito le ragioni per cui esso riteneva che la stessa dovesse essere destinataria di un congelamento dei capitali, nonché quelle per cui era necessario vietarle l’ingresso nel territorio degli Stati membri dell’Unione e il transito nel medesimo, né tantomeno ha fornito le ragioni per cui siffatte restrizioni sarebbero idonee a fare pressione sulle autorità russe. 32 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomentazione. 33 Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivare un atto pregiudizievole, che costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo di legittimità dell’atto stesso (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 63 e giurisprudenza citata). 34 La motivazione richiesta dall’articolo 296 [OSCURATO:PERSONA] deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari o altre persone che l’atto riguarda direttamente e individualmente possono avere alle relative spiegazioni. In particolare, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti né rispondere in modo dettagliato alle considerazioni formulate dall’interessato in occasione della sua consultazione prima dell’adozione dello stesso atto, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. Di conseguenza, un atto pregiudizievole è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 64 e giurisprudenza citata). 35 Così, il grado di precisione della motivazione di un atto dev’essere proporzionato alle possibilità materiali e alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 65 e giurisprudenza citata). 36 La giurisprudenza ha precisato che la motivazione di un atto del Consiglio che impone una misura restrittiva deve identificare non soltanto la base giuridica di tale misura, ma anche i motivi specifici e concreti per i quali il Consiglio ritiene, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che l’interessato debba essere assoggettato a una misura di questo tipo (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑125/22 , EU:T:2022:483 , punto 105 e giurisprudenza citata). 37 Inoltre, occorre ricordare che l’obbligo di motivare un atto costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑367/95 P , EU:C:1998:154 , punto 67 ). Infatti, la motivazione di un atto consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale atto. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito di detto atto, ma non la motivazione di quest’ultimo, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. sentenza del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio, C‑535/14 P , EU:C:2015:407 , punto 37 e giurisprudenza citata). 38 Nella specie, occorre sottolineare che sia la decisione 2014/145 sia il regolamento n. 269/2014 fanno riferimento alla base giuridica sulla quale sono fondati, ossia, rispettivamente, l’articolo 29 TUE e l’articolo 215 [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, occorre rilevare che il contesto generale che ha portato il Consiglio ad adottare gli atti impugnati è illustrato nei considerando di tali atti. 39 Inoltre, dalla lettura della motivazione degli atti impugnati emerge che tali misure sono state adottate in quanto il Consiglio ha ritenuto che, attraverso le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e in ragione di diversi acquisti immobiliari realizzati con suo marito, la ricorrente fosse associata a suo marito, il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Stando a tale motivazione, il marito della ricorrente, da un lato, sostiene azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e, dall’altro, fornisce un sostegno materiale e finanziario ai decisori russi che conducono siffatte azioni e politiche e ne trae vantaggio. Ciò implica che, secondo il Consiglio, il marito della ricorrente soddisfa i criteri a) e d). 40 Ne consegue che la motivazione degli atti impugnati consente alla ricorrente di individuare non solo la base giuridica di tali atti, ma anche le circostanze specifiche e concrete che hanno indotto il Consiglio a considerarla associata a suo marito, il quale soddisfa egli stesso le condizioni formulate dai criteri a) e d) ed è inserito negli elenchi controversi a tale titolo. 41 Quanto all’argomento secondo cui la motivazione menzionata al precedente punto 22 non specifica le ragioni per cui il Consiglio ha ritenuto che occorresse congelare i fondi e le risorse economiche della ricorrente e limitare la sua libertà di circolazione all’interno dell’Unione, occorre rilevare che dal considerando 4 della decisione 2014/145 e dai considerando 3 e 4 del regolamento n. 269/2014 risulta che, tenuto conto dell’aggravarsi della situazione in Ucraina, l’Unione ha deciso di adottare siffatte misure nei confronti, segnatamente, delle persone associate a quelle che compromettevano o minacciavano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il che era sufficiente per consentire alla ricorrente di comprendere le ragioni per cui il Consiglio aveva deciso di applicare siffatte restrizioni nei suoi confronti. 42 Inoltre, le censure fatte valere dalla ricorrente, consistenti nell’affermare, da un lato, che il Consiglio non dimostra in che modo l’applicazione delle misure adottate nei suoi confronti consentirebbe di conseguire gli obiettivi perseguiti dal medesimo nella decisione 2014/145 e nel regolamento n. 269/2014 e, dall’altro, che la stessa si trova nell’impossibilità di conoscere la posizione del Consiglio per quanto riguarda le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], equivalgono a rimettere in discussione la giustificazione delle misure controverse, la quale attiene alla fondatezza delle stesse e non alla loro motivazione formale. 43 Da quanto suesposto risulta che il secondo motivo di ricorso deve essere respinto. Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato 44 Con il suo terzo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere che il suo diritto di essere ascoltata non è stato rispettato e, al contrario, è stato strumentalizzato dal Consiglio. 45 A tal fine, la ricorrente fa valere che il Consiglio non ha tenuto conto degli argomenti che la stessa ha svolto nelle sue lettere del 20 gennaio, del 15 febbraio e del 2 marzo 2023 in risposta ai progetti di proroga delle misure restrittive. 46 Nella replica, la ricorrente indica che il Consiglio non dimostra di avere trasmesso le sue osservazioni e le sue richieste di riesame a tutte le delegazioni che lo compongono. La stessa fa valere che, se tali delegazioni fossero venute a conoscenza di tali osservazioni, ella non sarebbe stata assoggettata agli atti impugnati, i quali mantengono il suo nome negli elenchi controversi. 47 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomentazione. 48 A tal riguardo, occorre rilevare che il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, previsto all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della [OSCURATO:PERSONA], il quale costituisce parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione nei suoi confronti di una decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13 , EU:C:2014:2431 , punti 34 e 36 , e del 18 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/RQ, C‑831/18 P , EU:C:2020:481 , punti 65 e 67 e giurisprudenza citata). 49 Nell’ambito di un procedimento volto ad adottare la decisione di inserire o mantenere il nominativo di una persona in un elenco contenuto nell’allegato di un atto avente ad oggetto misure restrittive, il rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva postula che l’autorità competente dell’Unione comunichi alla persona interessata gli elementi a suo carico di cui essa dispone per fondare la sua decisione, affinché tale persona possa difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e decidere con piena cognizione di causa se sia opportuno adire il giudice dell’Unione. In occasione di questa comunicazione, l’autorità competente dell’Unione deve permettere a questa persona di esprimere in maniera proficua la sua opinione sui motivi posti a suo carico (sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punti 111 e 112 ; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑228/02 , EU:T:2006:384 , punto 93 ). 50 L’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] ammette tuttavia limitazioni all’esercizio dei diritti proclamati da quest’ultima, purché la limitazione rispetti il contenuto essenziale del diritto fondamentale di cui trattasi e, in ossequio al principio di proporzionalità, sia necessaria e corrisponda effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione (v. sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punto 101 e giurisprudenza citata). 51 Inoltre, l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa deve essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie, e segnatamente della natura dell’atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punto 102 e giurisprudenza citata). Il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di atti che mantengono il nome di una persona o di un’entità in un elenco di persone o entità destinatarie di misure restrittive si impone quando il Consiglio abbia preso in considerazione, nella decisione che comporta il mantenimento del suo nome nel suddetto elenco, nuovi elementi nei confronti di tale persona, ossia elementi che non erano stati presi in considerazione nella decisione iniziale di inserimento del suo nome nel medesimo elenco (v. sentenza del 12 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑163/18 , EU:T:2020:57 , punto 54 e giurisprudenza citata; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 7 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑266/15 P , EU:C:2016:208 , punto 33 ). 52 Ancora, quando la persona coinvolta formula osservazioni in merito all’esposizione della motivazione, l’autorità competente dell’Unione è tenuta ad esaminare, con cura ed imparzialità, la fondatezza della motivazione addotta, alla luce di queste osservazioni e degli eventuali elementi a discarico di cui sono corredate (sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punto 114 ). 53 Nella specie, si deve rilevare che gli elementi del fascicolo sono idonei a dimostrare che, contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, il Consiglio ha comunicato a tutte le delegazioni che lo compongono le lettere della ricorrente del 20 gennaio, del 15 febbraio e del 2 marzo 2023. 54 Inoltre, dalle lettere del Consiglio indirizzate alla ricorrente, segnatamente da quella del 14 marzo 2023, emerge che, contrariamente a quanto affermato dalla medesima, il Consiglio ha esaminato le obiezioni al mantenimento delle misure che gli erano state mosse e vi ha risposto. 55 Ancora, si deve rilevare che la ricorrente non precisa in che modo il Consiglio non avrebbe risposto ai suoi argomenti, ed occorre ricordare che il diritto di essere ascoltato non equivale al diritto, per la ricorrente, a che la sua tesi prevalga (v. sentenza del 14 settembre 2022, SŽ – Tovorni promet/[OSCURATO:PERSONA], T‑575/20 , non pubblicata, EU:T:2022:551 , punto 42 e giurisprudenza citata). 56 Pertanto, e dal momento che nessuno degli elementi addotti dalla ricorrente dimostra che il Consiglio abbia violato il suo diritto di essere ascoltata, il terzo motivo di ricorso deve essere respinto. Sul primo motivo di ricorso, relativo ad un manifesto errore di valutazione 57 Con il suo primo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere che il Consiglio, considerandola associata a suo marito, ha commesso un manifesto errore di valutazione, in circostanze in cui, secondo la giurisprudenza, un vincolo matrimoniale non può configurare, da solo, l’esistenza di un’associazione tra due coniugi. 58 Per quanto riguarda, in primo luogo, i legami patrimoniali della ricorrente con il suo coniuge, ella indica che il Consiglio non dimostra le affermazioni effettuate, vuoi in quanto le società in questione hanno cessato tutte le attività, vuoi in quanto esse non annoverano, tra i loro soci, il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 59 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il ruolo della ricorrente nella [OSCURATO:PERSONA], ella fa valere che il suo ruolo di amministratrice all’interno del consiglio fiduciario («board of trustees») implica che la stessa si limiti a svolgere un ruolo di supervisione in tale struttura, e non, come dichiarato dal Tribunale nella sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑361/22 , non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione, EU:T:2023:502 ), che ella sia direttamente collegata alle attività operative di detta fondazione. Inoltre, l’istituzione di una fondazione costituirebbe un’attività normale di una coppia sposata e facoltosa. Nella specie, a parte il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ricoprirebbe alcun ruolo attivo nella [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non costituisce in alcun modo uno strumento inteso a promuovere la sua immagine e a partecipare ai suoi affari pubblici. 60 Nella replica, la ricorrente insiste nella sua posizione su tale punto. 61 A tal riguardo, sotto un primo profilo, ella fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è obbligata ad operare di concerto con le autorità pubbliche russe al fine di assicurare l’efficacia della sua azione a favore dei gruppi demografici vulnerabili, che la stessa tenta di proteggere. È per questo stesso fine di efficacia e con l’intento di creare sinergie che i membri della fondazione eserciterebbero, a titolo di volontariato, funzioni consultive all’interno di organismi pubblici della Federazione russa. 62 Sotto un secondo profilo, ella indica che, anche a voler ammettere che il Consiglio abbia dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] conferiva un’immagine pubblica al sig. [OSCURATO:PERSONA], esso non spiega, per contro, in che modo una siffatta immagine gli sarebbe utile sia nella sua vita privata sia nella sua vita professionale. 63 Sotto un terzo profilo, la ricorrente afferma che il Tribunale, nella sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑361/22 , non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione, EU:T:2023:502 ), ha fornito un’interpretazione eccessivamente estensiva della nozione di «associazione», mentre nella sentenza del 6 settembre 2023, Pumpyanskaya/Consiglio ( T‑272/22 , non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione, EU:T:2023:491 ), esso ha configurato in maniera più restrittiva l’esistenza di un’associazione. 64 Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda l’affermazione del Consiglio secondo la quale l’importanza dei legami patrimoniali e la gestione familiare dei beni sarebbero idonei a configurare l’esistenza di un’associazione, sulla base del rilievo che numerosi miliardari russi ricorrono a diverse costruzioni giuridiche per eludere le misure restrittive, la ricorrente fa valere che il ragionamento del Consiglio equivale a creare una presunzione di elusione. Orbene, l’istituzione di una simile presunzione non sarebbe possibile, in quanto la decisione 2014/145 non la prevede espressamente. 65 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale linea argomentativa. 66 In via preliminare, occorre rilevare che il primo motivo di ricorso dev’essere considerato relativo ad un errore di valutazione e non ad un manifesto errore di valutazione. Infatti, se è vero che il Consiglio dispone di un certo potere discrezionale per determinare caso per caso se i criteri giuridici sui quali si fondano le misure restrittive di cui trattasi sono soddisfatti, è altrettanto vero che i giudici dell’Unione devono assicurare un controllo, in linea di principio completo, di tutti gli atti dell’Unione (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 121 e giurisprudenza citata). 67 Occorre parimenti ricordare che l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] postula segnatamente che il giudice dell’Unione si assicuri che la decisione con la quale sono state adottate o mantenute misure restrittive, che riveste una portata individuale per la persona o l’entità interessata, si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma verta invece sulla questione se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (sentenze del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punto 119 , e del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 122 ). 68 In caso di contestazione è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona o dell’entità interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (sentenze del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punto 121 , e del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 123 ). 69 Inoltre, la valutazione della fondatezza di questi motivi deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova e di informazione non in maniera isolata, bensì nel contesto nel quale essi si inseriscono. Infatti, il Consiglio adempie l’onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta ad una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime o, in generale, le situazioni combattute (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 124 e giurisprudenza citata). 70 Peraltro, le misure restrittive hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo ad esse correlato. Spetta quindi al Consiglio, in sede di riesame periodico di tali misure restrittive, procedere a una valutazione aggiornata della situazione e fare un bilancio dell’impatto di tali misure, per stabilire se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’inserimento iniziale dei nominativi delle persone ed entità interessate negli elenchi controversi o se si possa ancora giungere alla stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità (v. sentenza del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20 , non pubblicata, EU:T:2022:674 , punto 67 e giurisprudenza citata). 71 Per giustificare il mantenimento del nome di una persona negli elenchi controversi, al Consiglio non è fatto divieto di basarsi sugli stessi elementi di prova che hanno giustificato l’inserimento iniziale, il reinserimento o il precedente mantenimento del nome della persona interessata in tali elenchi, fintantoché, da un lato, i motivi di inserimento rimangano inalterati e, dall’altro, il contesto non si sia evoluto in modo tale che detti elementi di prova siano divenuti obsoleti. Detto contesto comprende non soltanto la situazione del paese rispetto al quale è stato istituito il sistema di misure restrittive di cui trattasi, ma anche la situazione particolare della persona interessata. Parimenti, il mantenimento negli elenchi controversi è giustificato alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti e, in particolare, del fatto che gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive non sarebbero stati raggiunti (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22 , EU:T:2023:716 , punto 169 e giurisprudenza citata). 72 In un siffatto contesto, il Consiglio può decidere di mantenere negli elenchi controversi i nomi delle persone interessate, confermando i motivi relativi a fatti passati e valutati in precedenti decisioni che li riguardavano, a condizione che tale mantenimento continui ad essere giustificato alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti e, in particolare, del fatto che gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive non siano stati raggiunti (v., per analogia, sentenza dell’8 marzo 2023, Mutondo/Consiglio, T‑94/22 , non pubblicata, EU:T:2023:120 , punto 50 e giurisprudenza citata). 73 Nella specie, occorre rilevare in via preliminare che, con sentenza in data odierna, pronunciata nell’ambito della causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑297/23), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], segnatamente, avverso la decisione 2023/572 e il regolamento di esecuzione 2023/571, in forza dei quali il suo nome è stato inserito negli elenchi controversi ai sensi dei criteri a) e d). 74 Occorre sottolineare, inoltre, che la nozione di «associazione», pur essendo spesso utilizzata negli atti del Consiglio relativi alle misure restrittive, non è definita in quanto tale e il suo significato dipende dai contesti e dalle circostanze in questione. Tuttavia, ciò non toglie che essa possa essere considerata riferita a persone fisiche o giuridiche che, in generale, sono legate da interessi comuni, senza che sia però richiesto un legame tramite un’attività economica. La nozione di «associazione» prevista dalle disposizioni pertinenti della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, può dunque essere interpretata nel senso che essa riguarda qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi entità che ha un legame, al di là di una relazione familiare, con una persona destinataria di misure restrittive in ragione, come nel caso di specie, del sostegno finanziario a decisori russi responsabili dell’invasione dell’Ucraina o del vantaggio da questi tratto oppure del sostegno ad azioni o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (v. sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑361/22 , non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione, EU:T:2023:502 , punto 74 e giurisprudenza citata). 75 Per quanto riguarda specificamente la ricorrente, occorre rilevare che, per giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi, il Consiglio si fonda sui documenti che figurano nel fascicolo WK iniziale, nel fascicolo WK di mantenimento 1 nonché nel fascicolo WK di mantenimento 2 e, segnatamente, sui seguenti documenti: – il documento 2 del fascicolo WK iniziale, il quale è una schermata della pagina della [OSCURATO:PERSONA] sul sito Internet LinkedIn, non datata e a cui il Consiglio ha avuto accesso nel marzo del 2022; – il documento 5 del fascicolo WK iniziale, il quale è una schermata di una pagina, non datata, del sito Internet della [OSCURATO:PERSONA], consultata dal Consiglio nel marzo del 2022; – il documento 1 del fascicolo WK di mantenimento 1, il quale è una schermata di un articolo del giornale [OSCURATO:PERSONA] , datato marzo 2022 e del quale il Consiglio è venuto a conoscenza nel novembre 2022. 76 Orbene, sia il documento 1 del fascicolo WK di mantenimento 1 sia i documenti 2 e 5 del fascicolo WK iniziale attestano il coinvolgimento dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA]. Tale constatazione è confermata dal documento 5 del fascicolo WK iniziale, il quale prova che, lungi dall’essersi ritirati dalle attività di tale fondazione, i coniugi vi sono coinvolti personalmente, poiché sono loro ad avere scelto di apparire pubblicamente per presentare l’attività dell’associazione ai visitatori di tale sito Internet. 77 Inoltre, dalla discussione svolta in udienza è emerso che la ricorrente continuava ad essere membro del consiglio fiduciario della [OSCURATO:PERSONA] e che, alla data di adozione degli atti impugnati, lo statuto di tale fondazione non era stato modificato. 78 Ciò implica che, attraverso la sua partecipazione al consiglio fiduciario della fondazione, la ricorrente continua ad essere coinvolta nell’amministrazione di quest’ultima, indipendentemente dal fatto che il suo compito consista nel «supervisionare» le azioni. Inoltre, quali membri fondatori della [OSCURATO:PERSONA], i coniugi [OSCURATO:PERSONA] continuano ad avere poteri sostanziali all’interno di detta fondazione, in quanto essi possono non solo ottenere informazioni sulle sue attività ed avere accesso ai suoi documenti, ma anche designare e revocare i membri del suo consiglio di sorveglianza, che è l’organo descritto dallo statuto della fondazione come «l’organo supremo». 79 A tali elementi si aggiunge il fatto che, come risulta dall’allegato A. 28 del ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA], al pari della moglie, è pienamente associato, sul piano operativo, all’attività della loro fondazione omonima, nella misura in cui, segnatamente in occasione della crisi sanitaria connessa alla pandemia di COVID-19, egli ha associato le imprese del [OSCURATO:PERSONA] all’attività della fondazione, fornendole un sostegno finanziario, logistico e relazionale caratterizzato segnatamente, nella specie, dalla realizzazione di collegamenti aerei con la Repubblica popolare cinese, ai fini dell’acquisto e della distribuzione di diversi materiali medici per conto di tale fondazione. 80 A tal riguardo, poco importa che siffatte azioni siano intervenute nel contesto specifico della pandemia di COVID-19. Infatti, un simile intervento è idoneo a dimostrare che, su un piano operativo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] realizza sinergie tra le imprese del suo gruppo e la fondazione, per completare l’azione dei servizi pubblici russi. Inoltre, occorre constatare che il sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale è uno dei principali imprenditori della Federazione russa, comunica tali azioni all’opinione pubblica russa, con massimo beneficio per la sua immagine. 81 Orbene, siffatti elementi sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un’associazione, ai sensi delle disposizioni pertinenti della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, all’interno di una struttura giuridica comune, segnatamente nella misura in cui i coniugi [OSCURATO:PERSONA] esercitano, in quanto membri fondatori della [OSCURATO:PERSONA], funzioni istituzionali all’interno di tale struttura e sono coinvolti entrambi nel suo funzionamento, in particolare, per quanto riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA], utilizzando le risorse del [OSCURATO:PERSONA], di cui egli è l’azionista unico. 82 A tal riguardo, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 74, poco importa che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia vocazione commerciale e che l’attività dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] sia, in tale contesto, un’attività di volontariato. 83 Infatti, la partecipazione ad una struttura delle dimensioni della [OSCURATO:PERSONA], che sviluppa numerose attività caritative in tutta la Federazione russa e che, per conseguire tale obiettivo, ha già beneficiato del coinvolgimento delle imprese del [OSCURATO:PERSONA], costituisce, indipendentemente dall’entità del patrimonio dei coniugi interessati, una partecipazione che va al di là di un mero legame familiare. Tale analisi è giustificata, a maggior ragione, in quanto tale fondazione contribuisce a dare un’immagine valorizzata di detti coniugi, e segnatamente del sig. [OSCURATO:PERSONA], agli occhi dell’opinione pubblica russa. Ciò implica che la [OSCURATO:PERSONA] può essere considerata non solo uno strumento di beneficienza, bensì anche un mezzo di comunicazione funzionale all’immagine pubblica dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], il che costituisce un’attività che va al di là di una mera relazione familiare. 84 Quanto al considerando 7 della decisione 2022/582, è sufficiente rilevare che tale decisione non ha né adottato né modificato la nozione di «associazione», cosicché esso non può costituire la base per interpretare tale nozione. 85 Inoltre, per quanto attiene alla presunta contraddizione esistente tra le sentenze del 6 settembre 2023, Pumpyanskaya/Consiglio ( T‑272/22 , non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione, EU:T:2023:491 ), e del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑252/22 , non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione, EU:T:2023:496 ), è sufficiente rilevare che le circostanze proprie alla prima di tali sentenze differivano da quelle che caratterizzano la situazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui, nella causa sfociata in tale sentenza, il marito della ricorrente non era titolare di alcuna funzione specifica all’interno della fondazione presa in considerazione, diversamente da quanto avviene nel caso di specie. 86 Alla luce di tutti questi elementi, il primo motivo di ricorso deve essere respinto. Sul quinto motivo di ricorso, relativo alla violazione del diritto fondamentale della ricorrente alla libertà di circolazione in quanto cittadina dell’Unione 87 Con il suo quinto motivo di ricorso, la ricorrente fa valere che le misure restrittive di cui è destinataria violano le disposizioni di cui all’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA] nonché quelle di cui all’articolo 45, paragrafo 1, e all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. 88 Ella sottolinea che, sulla base dell’articolo 29 TUE, non è possibile, in assenza di una disposizione speciale in tal senso, limitare l’ambito di applicazione dell’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA], relativo alla libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione. 89 A tal riguardo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che, contrariamente a quanto già dichiarato nella sentenza del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio ( T‑307/12 e T‑408/13 , EU:T:2014:926 ), le misure restrittive adottate sulla base dell’articolo 29 TUE non possono essere considerate alla stregua di una lex specialis e in grado di derogare ai testi normativi adottati sulla base dell’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA], tra cui segnatamente la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 ), il cui articolo 27 consente di limitare, nel rispetto del principio di proporzionalità, la libertà di circolazione unicamente per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. 90 Ella fa valere, inoltre, che dall’analisi della legislazione di diversi Stati dell’Unione emerge l’esistenza di una tradizione costituzionale comune agli Stati membri, in forza della quale la libertà di circolazione può essere limitata solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute e prevedendo un rigoroso controllo giudiziario. 91 La ricorrente ne trae la conclusione che la contraddizione esistente tra la prassi dell’Unione e detta tradizione costituzionale comune implica che gli atti impugnati violano l’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA] e gli articoli 45 e 52 della [OSCURATO:PERSONA]. 92 Il Consiglio contesta tale linea argomentativa. 93 In via preliminare, occorre rilevare che, interrogata in udienza, la ricorrente ha indicato e confermato di non sollevare un’eccezione di illegittimità nei confronti dell’articolo 1 della decisione 2014/145, nella parte in cui tale disposizione prevedeva che gli Stati membri dovevano impedire il transito nel loro territorio delle persone destinatarie di misure restrittive. Ella ha aggiunto che contestava, per contro, la legittimità delle misure di cui era destinataria in quanto, in particolare, esse non rispettavano il principio di proporzionalità. 94 Si deve rilevare che il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall’articolo 45, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], si esercita, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della stessa, alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati. Come risulta dalle spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2007, C 303, pag. 17 ), il diritto sancito dall’articolo 45, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], è quello garantito all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), [OSCURATO:PERSONA]. La portata di tale diritto è esplicitata all’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA]. 95 Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la libertà di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri si esercita fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Detta riserva, formulata nella seconda locuzione dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la quale fa riferimento ai trattati al plurale, include parimenti il Trattato UE e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso. Ne consegue che limitazioni all’esercizio del diritto alla libera circolazione e al soggiorno dei cittadini dell’Unione, sancito all’articolo 45, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], possono essere previste dalle decisioni rientranti nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) e adottate sulla base dell’articolo 29 TUE, come la decisione 2023/572 (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio, T‑307/12 e T‑408/13 , EU:T:2014:926 , punti 195 e 196 , e del 4 dicembre 2015, Sarafraz/Consiglio, T‑273/13 , non pubblicata, EU:T:2015:939 , punti 194 e 195 ). 96 A tal riguardo, occorre rilevare che, nell’ambito della PESC, l’articolo 29 TUE, il cui testo è redatto in termini ampi, conferisce al Consiglio la competenza ad adottare decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica, perseguendo gli obiettivi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, TUE, anche qualora ne risulti una limitazione della libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione nel territorio di Stati membri di cui essi non hanno la cittadinanza. Ciò implica che tale libertà può essere limitata, in applicazione delle disposizioni di tale articolo, per motivi diversi da quelli previsti dalla direttiva 2004/38. 97 Orbene, ciò avviene nel caso di specie, poiché le misure restrittive in questione mirano a esercitare una pressione sulle autorità russe affinché pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina. Infatti, si tratta di un obiettivo di interesse generale che rientra tra quelli perseguiti nel quadro della PESC e previsti all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE, quali il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e dei principi di diritto internazionale nonché la preservazione della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale e della protezione delle popolazioni civili (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio, T‑720/14 , EU:T:2016:689 , punto 176 ). 98 Tuttavia, per essere conformi al diritto dell’Unione, le limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti all’articolo 45, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] devono soddisfare le condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, il che implica che esse devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti, rispondere ad una finalità di interesse generale riconosciuta come tale dall’Unione e non essere sproporzionate. Tale considerazione si applica parimenti ai diritti riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] per i quali i trattati prevedono disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13 , EU:C:2015:648 , punto 46 , e conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell’Economia e delle Finanze, C‑452/20 , EU:C:2021:855 , paragrafo 60 ). Pertanto, le limitazioni all’esercizio del diritto sancito all’articolo 45, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], previste nell’ambito dell’attuazione della PESC, devono soddisfare dette condizioni. 99 Nella specie, in primo luogo, le limitazioni al diritto della ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri risultanti dalla decisione 2023/572 sono «previste dalla legge», poiché sono enunciate in un atto avente, segnatamente, portata generale, ossia la decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e che presenta una base giuridica chiara nel diritto dell’Unione, ossia l’articolo 29 TUE. 100 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione di stabilire se le limitazioni di cui al precedente punto 99 rispettino il «contenuto essenziale» del diritto della ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, occorre fare riferimento alla natura e alla portata delle misure restrittive di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 luglio 2022, RT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑125/22 , EU:T:2022:483 , punto 153 ). 101 In proposito, occorre constatare che le limitazioni previste al precedente punto 99 rispettano il «contenuto essenziale» del diritto della ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri. Infatti, anzitutto, in conformità all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, dette limitazioni rispettano il principio di diritto internazionale secondo cui uno Stato non può negare ai propri cittadini il diritto di entrare nel suo territorio e di soggiornarvi. Ai sensi dell’articolo 6 della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, poi, gli elenchi controversi sono oggetto di periodico riesame affinché i nominativi delle persone che non soddisfano più i criteri di iscrizione siano cancellati. Infine, dette limitazioni non rimettono in questione questo diritto in quanto tale, poiché il loro effetto è di sospendere temporaneamente, in condizioni specifiche e in ragione della situazione individuale di determinate persone, il loro diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, ove dette condizioni continuino ad essere soddisfatte (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13 , EU:C:2015:648 , punto 48 ). 102 In terzo luogo, le limitazioni di cui al precedente punto 99 mirano a fare pressione sulle autorità russe affinché pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina. Orbene, si tratta di un obiettivo di interesse generale che rientra tra quelli perseguiti nel quadro della PESC e previsti all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE, quali il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e dei principi di diritto internazionale nonché la preservazione della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale e della protezione delle popolazioni civili (v., per analogia, sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio, T‑720/14 , EU:T:2016:689 , punto 176 ). 103 In quarto luogo, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, occorre ricordare che quest’ultimo, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi perseguiti dalla normativa di cui trattasi. Pertanto, qualora debba scegliere tra più misure appropriate, l’istituzione deve ricorrere a quella meno restrittiva e gli inconvenienti cagionati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio, T‑720/14 , EU:T:2016:689 , punto 178 e giurisprudenza citata). 104 Per quanto riguarda il carattere necessario delle limitazioni di cui al precedente punto 99, si deve constatare che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che il Consiglio potesse prendere in considerazione l’adozione di misure meno restrittive, ma altrettanto appropriate che quelle previste. Peraltro, l’applicazione delle misure restrittive in questione è contornata da un regime di deroghe previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, che autorizza gli Stati membri a derogare alle misure stabilite, segnatamente quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti. 105 Inoltre, pur riconoscendo le conseguenze negative per la ricorrente, come descritte da quest’ultima, derivanti dall’applicazione delle misure restrittive in questione, va considerato che, alla luce dell’importanza delle finalità perseguite da dette misure, le limitazioni di cui al precedente punto 99 non sono manifestamente sproporzionate (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑390/08 , EU:T:2009:401 , punto 71 ). 106 A tal riguardo, occorre sottolineare che il fatto che la ricorrente non possa godere delle proprietà immobiliari da lei detenute nell’Unione a causa della restrizione alla libertà di circolazione a cui è soggetta non costituisce una restrizione sproporzionata, alla luce dell’importanza degli scopi perseguiti da dette misure (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑390/08 , EU:T:2009:401 , punto 71 ). 107 Inoltre, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri non sanciscono un diritto dei cittadini dell’Unione di circolare nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini. Ne consegue che la ricorrente non è legittimata a sostenere che dette tradizioni siano idonee a limitare la competenza del Consiglio ad adottare, nell’ambito della PESC, restrizioni alla libertà di circolazione dei cittadini per motivi diversi dall’ordine pubblico, dalla pubblica sicurezza e dalla salute. 108 Ne consegue che le limitazioni del diritto della ricorrente di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri rispettano le condizioni previste dai trattati. 109 Sulla base delle considerazioni che precedono, il quinto motivo di ricorso deve essere respinto. Sul sesto motivo di ricorso, relativo alla violazione degli articoli 7 e 17 della [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo del diritto di proprietà e del diritto al rispetto della vita privata e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri 110 Con il suo sesto motivo di ricorso, la ricorrente fa valere che le misure restrittive di cui è destinataria violano gli articoli 7 e 17 della [OSCURATO:PERSONA], i quali tutelano il diritto al rispetto della vita privata e il diritto di proprietà. 111 Ella sottolinea che la lesione arrecata al diritto di proprietà è stata rafforzata dal fatto che, tramite il regolamento (UE) 2022/1273, del 21 luglio 2022, che modifica il regolamento n. 269/2014 ( GU 2022, L 194, pag. 1 ), il Consiglio ha inserito nel regolamento n. 269/2014 un nuovo articolo 9, i cui paragrafi 2 e 3 impongono alle persone il cui nome è inserito negli elenchi controversi di trasmettere le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, fermo restando che l’omissione di tale comunicazione è considerata un’elusione delle misure restrittive. 112 Ella indica che l’applicazione del combinato disposto delle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/1273, e di quelle di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio, del 3 giugno 2022 ( GU 2022, L 153, pag. 75 ), è idonea a generare un rischio di confisca dei suoi beni ed averi. 113 Ella fa valere che la lesione arrecata al diritto di proprietà da parte delle misure restrittive costituisce un’ingerenza illegittima alla luce delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. 114 A tal fine, ella indica che i diritti nazionali autorizzano un congelamento dei beni e degli averi solo a condizione che esista un nesso di causalità tra il comportamento personale dell’individuo e il bene o l’avere congelato, il che può avvenire, ad esempio, qualora un attivo abbia consentito la realizzazione di un’infrazione o costituisca il prodotto di tale infrazione. 115 Ella fa valere, inoltre, che le misure restrittive di cui è destinataria arrecano pregiudizio alla sua reputazione e implicano, di conseguenza, una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata. A tal fine, ella sostiene di essere stata associata alle attività del suo coniuge e collegata, agli occhi dell’opinione pubblica, alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sebbene ella non sia collegata alle situazioni contrastate dall’Unione. 116 In via preliminare, occorre rilevare che la ricorrente non deduce un’eccezione di illegittimità nei confronti delle disposizioni del regolamento n. 269/2014 e di quelle della decisione 2014/145 che prevedono il congelamento di beni e degli averi delle persone il cui nome è inserito negli elenchi controversi e le deroghe relative a tali misure di congelamento di fondi, né tantomeno contesta, tramite eccezione, la legittimità del combinato disposto delle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/1273, e di quelle di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/880. 117 Pertanto, poiché la ricorrente non ha dedotto, tramite eccezione, l’illegittimità di dette disposizioni, il Tribunale non può invalidare le misure restrittive di cui ella è destinataria sulla base del rilievo che le disposizioni su cui tali misure si fondano sarebbero illegittime. 118 Per quanto riguarda, inoltre, la violazione del diritto alla vita privata e del diritto di proprietà da parte delle misure restrittive in questione, occorre constatare che dette misure restrittive costituiscono misure cautelari, non intese a privare le persone interessate di tali diritti, sanciti rispettivamente all’articolo 7 e all’articolo 17 della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tali misure implicano incontestabilmente, nella specie, una limitazione di detti diritti fondamentali (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑202/12 , EU:T:2014:113 , punto 115 e giurisprudenza citata). 119 Tuttavia, come ricordato al precedente punto 98, per essere conformi al diritto dell’Unione, le limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA] devono soddisfare le condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, ossia che tali misure devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti, rispondere ad una finalità di interesse generale riconosciuta come tale dall’Unione e non essere sproporzionate. 120 Orbene, nella specie, è giocoforza constatare che queste quattro condizioni sono soddisfatte. 121 In primo luogo, occorre constatare che le limitazioni all’esercizio, da parte della ricorrente, del suo diritto di proprietà, nonché la lesione del suo diritto al rispetto della vita privata, sono «previste dalla legge», poiché sono enunciate in atti aventi, segnatamente, portata generale, ossia la decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e il regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, e che presentano una base giuridica chiara nel diritto dell’Unione, ossia, rispettivamente, l’articolo 29 TUE e l’articolo 215 [OSCURATO:PERSONA]. 122 In secondo luogo, poiché gli atti impugnati si applicano per sei mesi e sono costantemente riesaminati, come previsto all’articolo 6 della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, le limitazioni di cui al precedente punto 121 sono temporanee e reversibili. Pertanto, si deve ritenere che esse non pregiudichino il contenuto essenziale del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché del suo diritto di proprietà. Inoltre, gli atti impugnati prevedono la possibilità di concedere deroghe alle misure restrittive applicate. In particolare, per quanto riguarda i congelamenti di fondi, l’articolo 2, paragrafi 3 e 4, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, prevedono la possibilità, da un lato, di autorizzare l’uso dei fondi congelati per soddisfare esigenze essenziali o taluni obblighi e, dall’altro, di accordare autorizzazioni specifiche che consentano di scongelare fondi, altri proventi finanziari o altre risorse economiche. 123 In terzo luogo, le limitazioni di cui al precedente punto 121 rispondono alla finalità di interesse generale menzionata al precedente punto 102. 124 In quarto luogo, per quanto riguarda il carattere adeguato di tali limitazioni, anzitutto, occorre rilevare che esse sono idonee a conseguire la finalità di interesse generale menzionata al precedente punto 102, nella misura in cui contribuiscono alla sua realizzazione. Per quanto riguarda il loro carattere necessario, poi, occorre constatare che la ricorrente non invoca misure alternative meno restrittive che consentirebbero di raggiungere in modo altrettanto efficace gli obiettivi perseguiti. Infine, si tratta di restrizioni temporanee e reversibili, e che prevedono possibilità di deroghe. Pertanto, occorre constatare che gli inconvenienti cagionati alla ricorrente non sono sproporzionati rispetto all’importanza dell’obiettivo perseguito da tali atti. 125 Inoltre, occorre respingere la linea argomentativa della ricorrente fondata sull’esistenza di tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri relative al diritto di proprietà. Infatti, a parte il fatto che la ricorrente si basa su un numero limitato di analisi del diritto nazionale degli Stati membri, occorre rilevare che ella non ha dimostrato che tali diritti nazionali esigano il rispetto di condizioni sostanzialmente diverse da quelle previste all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. 126 In considerazione di quanto suesposto, il sesto motivo di ricorso deve essere respinto in toto . Sul quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di proporzionalità 127 Con il suo quarto motivo di ricorso, la ricorrente fa valere, in sostanza, che le misure in questione violano il principio di proporzionalità in quanto non sono né adeguate né necessarie. La stessa aggiunge che l’interpretazione data dal Consiglio alla nozione di «associazione» è eccessivamente ampia, nella misura in cui la ella non è coinvolta in azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e non esercita alcun potere di influenza sulle politiche che portano a siffatte azioni. 128 A tal riguardo, anzitutto, occorre rilevare che, per le ragioni già menzionate ai precedenti punti 104, 105 e 124, le misure restrittive in questione sono necessarie ed adeguate e non violano il principio di proporzionalità. 129 Per quanto attiene, poi, alle censure relative all’interpretazione eccessivamente ampia della nozione di «associazione» e all’assenza di influenza esercitata dalla ricorrente sui decisori russi, occorre rilevare che, poiché il Consiglio ha ritenuto, senza commettere un errore di valutazione, che ella fosse associata a suo marito tramite la [OSCURATO:PERSONA], esso poteva pronunciare nei suoi confronti le misure restrittive di cui la stessa è destinataria. 130 Infine, per quanto riguarda le misure restrittive adottate nei suoi confronti, indipendentemente dal fatto che la ricorrente contesta di essere all’origine delle azioni o politiche condotte dai leader della Federazione russa o di poter esercitare una qualsivoglia influenza nei loro confronti, occorre constatare che le restrizioni alla libertà di circolare negli Stati membri dell’Unione, così come il congelamento dei fondi o delle risorse delle persone il cui nome è inserito negli elenchi controversi, sono idonei ad esercitare una pressione non solo su tali persone, ma anche sul funzionamento generale dell’economia russa e, in definitiva, quantomeno una pressione indiretta sui leader della Federazione russa. 131 Ne consegue che il quarto motivo di ricorso, nonché la domanda di annullamento nella sua globalità, devono essere respinti. Sulla domanda di risarcimento danni 132 A sostegno di tale domanda, la ricorrente fa valere che gli atti impugnati le hanno cagionato un danno morale di cui chiede il risarcimento. 133 Il Consiglio chiede il rigetto di tale domanda. 134 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione per comportamento illecito dei suoi organi, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, ossia l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato. Poiché queste tre condizioni della responsabilità sono cumulative, l’assenza di una di esse è sufficiente per determinare il rigetto di un ricorso per risarcimento danni, senza che si renda pertanto necessario esaminare le altre condizioni (v. sentenza del 22 giugno 2022, Haswani/Consiglio, T‑479/21 , non pubblicata, EU:T:2022:383 , punto 155 e giurisprudenza citata). 135 Per quanto riguarda il danno asseritamente subito a causa dell’adozione degli atti impugnati, dalle constatazioni illustrate in relazione alla domanda di annullamento si evince che il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi non è viziato da illegittimità. Pertanto, poiché difetta una delle condizioni menzionate al precedente punto 134, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta. 136 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, tale domanda e il ricorso nella sua globalità devono essere respinti. Sulle spese 137 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo. 138 Inoltre, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico, quindi, delle proprie spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] Kalėda Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 aprile 2025. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese
Sentenza Corte di giustizia UE n. 269/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris