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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07471/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 96UM184) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 67/ RG. 25395 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di A%rber Agileka avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per trasporto e detenzione di cocaina; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi a censurare la erronea quantificazione della pena; ritenuto sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati come, nella specie, quello relativo alla confisca dei telefoni cellulari (motivo sub 3 dell'atto di appello rinunciato) oggi riproposto; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 96UM184) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 67/ RG. 25395 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di A%rber Agileka avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per trasporto e detenzione di cocaina; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi a censurare la erronea quantificazione della pena; ritenuto sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati come, nella specie, quello relativo alla confisca dei telefoni cellulari (motivo sub 3 dell'atto di appello rinunciato) oggi riproposto; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 12
Sentenza Cassazione n. 07471/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris