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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46464/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 67/RG 22543 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di stupefacente;

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure relative all'assenza di motivazione contenenti mere clausole di stile prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che a pag. 2 ha puntualmente descritto i fatti e le prove che li hanno accertati;

3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensora La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 67/RG 22543 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di stupefacente; 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure relative all'assenza di motivazione contenenti mere clausole di stile prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che a pag. 2 ha puntualmente descritto i fatti e le prove che li hanno accertati; 3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensora La Presidente
Sentenza Cassazione n. 46464/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris