CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 25900/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per la correzione dell'errore materiale contenuto nel “decreto di estinzione del giudizio di cassazione” n. 2136 /20 24 del Consigliere delegato , proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 148, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lerappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimata- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per la correzione dell'errore materiale contenuto nel “decreto di estinzione del giudizio di cassazione”di questa Corte n. 2136/2024, laddove è stata omessa la menzione, quale controricorrente, della [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, nell’istanza si chiede altresì di precisare se le spese liquidate in favore della parte “controricorrente [OSCURATO:PERSONA], come da dispositivo del decreto n. 2136/2024 del 19.01.2024, debbano riferirsi anche, in via solidale, alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] oppure se tali spese debbano essere liquidate, in aggiunta, anche in favore di quest’ultima, in pari misura, con eventuale attribuzione, in caso di accoglimento e soltanto per queste ultime, all’antistatario sottoscritto avvocato”; rilevato chesulla omissione del nome l'istanza è fondata , trattandosi di mera svista dell’estensore; ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione, nei limiti della richiesta volta ad aggiungere al nome della controricorrente quello di [OSCURATO:PERSONA]. Ferma ogni altra statuizione (corretta è infatti la liquidazione delle spese in favore di unica parte, intesa quale unico centro di interessi: v . controricorso per cassazione); letto l'art. 391 bis c.p.c.; P.Q.M. la Corte dispone la correzione del decretodi estinzione n. 2136/2024 nel senso che: laddove leggesi " [OSCURATO:PERSONA], difese come in atti (controricorrenti)"; debba leggersi ed intendersi:" [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difese come in atti (controricorrenti)". Ferma ogni altra statuizione. Manda alla Cancelleria per le annotazi